Telemarketing: si configura l’illecito se invasivo e viola la normativa privacy

Aprile 25, 2025
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Telemarketing: si configura l'illecito se invasivo e viola la normativa privacy
Telemarketing: si configura l'illecito se invasivo e viola la normativa privacy -IlGiornaleGiuridico.it

Telemarketing invasivo, il Garante per la privacy ha specificato in un recentissimo provvedimento, il numero 114 del 2025, che si configura l’illecito se tale pratica risulta invadente e lesiva della privacy degli utenti. Analizziamo piรน nel dettaglio il caso e il provvedimento sopramenzionato.

Telemarketing illecito: il caso di Energia Pulita S.r.l.

Il Garante per la privacy torna ad esprimersi in materia di tutela dati personali a seguito di un caso di telemarketing invasivo che ha configurato un illecito a danno di numerosi utenti.

Il caso del giorno vede il coinvolgimento della societร  a responsabilitร  limitata Energia Pulita. Nell’anno 2024 arrivano al Garante per la privacy oltre 82 segnalazioni da parte di cittadini che lamentavano violazione del diritto alla riservatezza a seguito di telefonate a scopo promozionale non richieste soprattutto perchรฉ fatte a numeri di telefono iscritti al RPO, Registro Pubblico delle Opposizioni.

L’11 novembre 2024, il Garante per la privacy apre un fascicolo istruttorio nei confronti della societร  energetica sopramenzionata. L’accusa mossa nei confronti della Srl รจ la messa in opera di attivitร  di telemarketing e teleselling invasive, non richieste, senza validi consensi, con informativa dati insufficiente e assenza di controllo su partner commerciali.

A giugno 2024, il Garante richiede alla societร  Energia Pulita un fascicolo informativo su numeri di telefono utilizzati per praticare teleselling e telemarketing, modalitร  di raccolta dati e consenso informato, misure di sicurezza per protezione privacy degli utenti, informazioni su partner commerciali e informativa privacy presente sul sito della azienda.

Criticitร  emerse dal controllo da parte del Garante

A seguito di una verifica, i dati assunti dal Garante sono piuttosto preoccupanti. In un brevissimo arco temporale, gennaio-febbraio 2024, si registrano ben 2327 chiamate a vari utenti nazionali di cui 157 nei confronti di cittadini i cui numeri risultavano iscritti al RPO. Il Garante riscontrava inoltre consensi invalidi per dati raccolti tramite portali web come ricercaofferte.com e offerteenergetiche.it, per menzionarne alcune.

La gravitร  di questi form, deriva dalla impossibilitร  per l’utente di scegliere a quale azienda autorizzare l’uso dei propri dati.

La difesa di Energia Pulita

La societร  Energia Pulita si difende dalle accuse di telemarketing invasivo e illecito sostenendo che nessuno dei numeri contattati si รจ convertito in un contratto attivo se non in pochissimi casi. Energia Pulita inoltre accusa soggetti terzi di aver agito a suo nome e per suo conto senza nessuna autorizzazione.

Infine, la societร  si difende dichiarando che giร  dal 2023 aveva provveduto a implementare la normativa privacy adottando misure piรน restrittive come: catalogazione dei contatti indesiderati in una black list, introduzione di una check call per verificare la volontร  dell’utente di sottoscrivere un contratto, formazione continua e periodica degli agenti.

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Decisione del Garante

Il Garante ha ritenuto le implementazioni della societร  Energia Pulita inefficaci e tardive, sostenendo che la stessa ha provveduto alla violazione di numerose disposizioni del codice privacy come:

  • violazione dei principi di liceitร , correttezza e trasparenza
  • violazione di misure di sicurezza
  • violazione di validitร  del consenso
  • violazione dei dati personali tramite raccolta informazioni su siti web
  • violazione dell’informativa dati

Il Garante concludeva il provvedimento specificando che le formule di consenso adottate dalla societร  energetica fossero non sufficientemente adeguate per la protezione della privacy.

Provvedimento per telemarketing invasivo come precedente

Il caso della societร  energetica Energia Pulita รจ esempio concreto di come pratiche apparentemente innocue di telemarketing possano convertirsi in attivitร  che violano la privacy dei cittadini. Dal provvedimento emesso dal Garante, emerge l’importanza di una gestione dati che deve essere trasparente, sicura e rispettosa della normativa.

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