Tutela della riservatezza: le conversazioni registrate tra datore e dipendente si possono portare in giudizio?

Marzo 11, 2025
1 min read
Tutela della riservatezza e registrazioni in tribunale
Tutela della riservatezza e registrazioni in tribunale -IlGiornaleGiuridico.it

In materia di tutela della riservatezza, quale peso hanno, giuridicamente parlando, le conversazioni registrate tra datore di lavoro e suo dipendente?

Tutela della riservatezza e diritto di difesa in giudizio

Può il diritto di difesa in giudizio prevaricare sulla tutela della riservatezza? La Corte costituzionale con l’articolo 24 chiarisce che “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. Per l’esplicazione di questo diritto, risulta senza dubbio di fondamentale importanza la prova: registrazioni, video, foto, audio possono considerarsi strumenti necessari per la difesa. In questi casi, cosa succede alla nostra privacy? E a quella degli altri?

Caso esplicativo

In un caso tornato alla luce recentemente, si analizza la richiesta dei dirigenti di una azienda che chiedevano tutela per aver visto la loro privacy violata da alcuni dipendenti che per un conflitto interno alla stessa, hanno portato in giudizio audio e registrazioni avvenuti in una riunione aziendale.

I dirigenti in questione hanno chiamato in causa l’articolo 77 del Regolamento UE 2016/679 chiedendo la cancellazione immediata della registrazione che li coinvolgeva. Con grande sorpresa di tutti, il Garante respingeva però la richiesta ritenendo le registrazioni strumenti di difesa dei dipendenti.

I dirigenti aziendali invocano l’intervento del tribunale ordinario che si esprime a loro favore dichiarando l’illegittimità della pronuncia del Garante.

Leggi anche —>Garante Privacy e contratto protezione dati tra responsabile del trattamento e titolare: arriva il provvedimento chiarificatore

Parere della Cassazione

Sul caso si esprime anche la Corte di Cassazione che conferma la posizione del Garante specificando che in talune situazioni, l’uso di registrazioni, chiamate o audio senza consenso si può ammettere se utilizzati per tutela di un diritto fondamentale.

Con l’ordinanza 24797 del 2024, la Corte di Cassazione ha inoltre specificato che i dati privati di terze persone addotti in tribunale come prova, si possono considerare validi purché sia il giudice a effettuare idonea valutazione bilanciando gli interessi in gioco. Si specifica che il diritto di difesa non può mai negarsi ma che non necessariamente il diritto alla difesa prevalga sulla tutela della riservatezza.

Latest from Blog

Don't Miss