Campagne di telemarketing e violazione dati utenti: multa da 79 milioni di euro per Enel Energia

Aprile 22, 2024
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Campagne di telemarketing e violazione dati utenti
Campagne di telemarketing e violazione dati utenti - IlGiornaleGiuridico.it

Multata per 79 milioni di euro la societร  Enel Energia accusata di violazione dei dati degli utenti nel corso di alcune campagne di telemarketing. Senza precedenti la sanzione del Garante che, grazie all’istruttoria della Guardia di Finanza, ha scoperto importanti problemi nei sistemi informatici di Enel Energia.

Il fatto

In sintesi, le indagini della Guardia di Finanza hanno rivelato che due societร  di Verona si dedicavano alla promozione dei servizi delle compagnie Enel Energia e un’altra societร  non specificata nel testo.

Utilizzando tessere di riconoscimento falsificate e dati non autorizzati, queste societร  contattavano potenziali clienti per promuovere servizi energetici, violando le normative sul telemarketing e l’accesso ai sistemi informativi delle compagnie.

Successivamente, le indagini hanno coinvolto anche una societร  cooperativa di Firenze, Arnia, che operava per conto di altre aziende nel settore energetico senza le necessarie autorizzazioni. In sostanza, le attivitร  di queste societร  erano organizzate per promuovere i servizi energetici in modo illegittimo, utilizzando dati non autorizzati e senza rispettare le norme del settore.

Ma come operavano queste societร ? Dagli accertamenti risulta che il tutto si svolgeva attraverso chiamate ai potenziali clienti contattati mediante il ricorso a degli elenchi contenenti informazioni private degli utenti e ottenute in maniera illecita violando cosรฌ le disposizioni previste dal regolamento UE numero 679 del 2016.

I contratti chiusi venivano poi caricati nei sistemi informatici della societร  Enel Energia utilizzando illegittimamente delle credenziali per accedere alla piattaforma di inserimento. Il problema per Enel si presenta nel momento in cui si accerta che anche utenti non autorizzati potevano accedere al sistema di inserimento dati perchรฉ le credenziali non solo erano condivise da fornitori diversi ma oltretutto non si aggiornavano a cessazione delle collaborazioni.

Ecco dunque che Enel Energia diventa oggetto di controllo ed indagini per cercare di comprendere quali lacune fossero presenti nei loro sistemi informatici poichรฉ anche chi non vantava particolari skills nel settore informatico aveva possibilitร  di accesso ai loro sistemi.

Ispezione presso Enel Energia

Dopo le indagini sulle societร  coinvolte, si procede con un’ispezione presso Enel Energia per verificare il caricamento dei contratti dalle agenzie, le misure di sicurezza sui sistemi e la presenza dei contratti delle societร  veronesi.

Dalle indagini emerge che Enel Energia utilizza il sistema N.Eve per gestire proposte contrattuali dalle agenzie, con procedure di autenticazione e monitoraggio degli accessi. Tuttavia, nonostante alcune misure di sicurezza come SEOL, esistono limiti nel rilevamento di accessi anomali su N.Eve, come accessi da posizioni diverse o multipli. Le agenzie hanno caricato milioni di contratti tramite N.Eve, ma il sistema presenta alcune vulnerabilitร  poi analizzate dall’Autoritร .

A seguito dell’ispezione, il Garante ha sancito “l’inidonea configurazione delle misure di sicurezza” da parte di Enel Energia che ha messo in pericolo la privacy dei fruitori dei loro servizi. Presso le 2 societร  di Verona sopramenzionate, la Guardia di finanza ha trovato un elenco contenente i dati di ben 595 utenti ai quali si riconducevano 978 contratti.

Questa lista รจ giunta poi nei sistemi informatici di due societร  della Toscana che hanno ammesso la loro responsabilitร . Le societร  fiorentine in questione hanno dichiarato di aver effettuato alcune operazioni legate ai contratti, entrando illecitamente nei portali riservati di Enel Energia pur non disponendo di credenziali proprie e autorizzative.

Interrogata, Enel Energia non ha saputo difendersi nรฉ spiegare come sia stato possibile che una delle due societร  fiorentine “abbia garantito il caricamento di circa 9300 contratti in favore della predetta compagnia energetica per circa 8 anni di attivitร ”.

Campagne di telemarketing e violazione dati utenti, l’intervento del Garante

A seguito dell’istruttoria, il Garante interviene sulla scandalosa vicenda che chiama in causa una societร  cosรฌ importante come Enel ipotizzando una mala fede poichรฉ pare impossibile che la stessa, disponendo di mezzi piรน penetranti in ragione dei vincoli contrattuali della rete di vendita e delle possibilitร  di disporre di risorse rilevanti per il controllo dei propri partner e dei propri sistemi” non si รจ accorta di questo sistema di furto dati e pratiche illecite, soprattutto considerando, dice il Garante che Enel continua a non avere “risposte e soluzioni puntuali rispetto ad un episodio tanto grave quanto significativo.

Aggiunge poi

“denotando un approccio ancora non consapevole, nรฉ tantomeno responsabile rispetto alla complessitร  del problema, laddove l’esigenza manifestata da Enel di ottenere anche in sede giudiziale una declaratoria in ordine alla correttezza delle modalitร  di gestione del canale agenziale e del teleselling attualmente in uso presso Enel Energia appare prevalente per la stessa rispetto a quella di intercettare e contrastare attivitร  scorrette che sono state riscontrate in tutta la loro oggettivitร  dalla presenza, all’interno dei sistemi della Societร , di contratti acquisiti illecitamente”.

Gestionale Enel e assenze di misure di sicurezza

Il Garante nel suo provvedimento, chiarisce ancora che, in merito al sistema gestionale utilizzato dalla societร  Enel Energia, si riscontra la totale mancanza di misure di sicurezza idonee a scongiurare un indebito utilizzo delle credenziali di autenticazione alla predetta piattaforma.

Ancora si legge nel provvedimento, si rende noto che

“la presenza nel proprio Customer Relationship Management di contratti che non dovevano esserci e il caricamento dei medesimi da parte dei soggetti non autorizzati non rappresenta, contrariamente a quanto osserva la Societร , una mera teoria, ma un fatto riscontrato dalle dichiarazioni del titolare e dei dipendenti della societร  toscana, nonchรฉ dagli esiti dell’attivitร  ispettiva presso Enel Energia, dai quali รจ emerso che 595 clienti, ai quali potevano ricondursi 978 contratti per la fornitura di energia elettrica e gas, presenti nelle liste delle societร  veronesi erano confluiti nel CRM della societร ”.

Responsabilitร  di Enel Energia nella violazione dei dati durante le campagne di telemarketing

Secondo il Garante, anche se la societร  Enel Energia ha adottato il sistema di autenticazione a piรน fattori, quest’ultimo non รจ stato in grado di garantire protezione e sicurezza agli utenti per una ragione in particolare: Enel non ha rimosso le autorizzazioni valide con il vecchio sistema, utilizzate – perchรฉ ancora funzionanti – per accedere a piattaforme e portali privati della Societร .

Le varie societร  che hanno operato illegalmente per conto di Enel, hanno avuto accesso al software Microsoft Authenticator utilizzato dalla Societร , accedendo con vecchie credenziali mai aggiornate o rimosse e condivise con piรน incaricati che mai hanno lavorato direttamente con e per l’Enel.

รˆ il Garante che dร  la soluzione a questo problema ribadendo che รจ possibile ridurre il rischio di eseguire operazioni illegittime “impedendo ex ante accessi multipli da parte di una medesima utenza, terminando la sessione utente qualora se ne instauri un’altra con le medesime credenziali o negando l’instaurazione della nuova sessione”.

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Codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling

Queste precisazioni del Garante acquistano una rilevanza ancora piรน importante in considerazione del codice di condotta in materia di telemarketing e teleselling.

Importante ricordare in questa occasione l’articolo 5 del sopramenzionato codice che al comma 8 recita:

“Il titolare predispone la piattaforma per la registrazione delle proposte di contratto in modo tale che sia garantita la tracciabilitร  delle operazioni svolte, adottando, ad esempio, procedure di autenticazione che:

a) impediscano l’accesso alla piattaforma con le medesime credenziali da piรน postazioni contemporaneamente;

b) impediscano l’accesso effettuato da indirizzi IP diversi o attraverso modalitร  di autenticazione non conformi a quelle autorizzate per ciascun call center/teleseller/agenzia all’atto dell’attribuzione delle credenziali;

c) attribuiscano credenziali di autenticazione individuali per ciascun operatore autorizzato a svolgere le operazioni di inserimento;

d) consentano l’identificazione dell’operatore autorizzato anche in caso di contatto telefonico con il servizio di assistenza”.

Campagne di telemarketing e violazione dati utenti, conclusioni

Le conclusioni dell’indagine stabiliscono la responsabilitร  di Enel Energia per diverse violazioni:

a) L’omissione di valutare adeguatamente i rischi legati all’interfaccia N.Eve ha portato all’introduzione nel sistema di proposte contrattuali non autorizzate.
b) Enel Energia ha mancato di contrastare efficacemente le agenzie che agivano in modo scorretto per procacciare contratti.
c) Ha stipulato contratti con agenzie senza una chiara ripartizione delle responsabilitร  e senza atti giuridici necessari.

Pertanto, si richiede a Enel Energia di:

  • comunicare agli interessati coinvolti nelle acquisizioni illecite gli esiti del processo;
  • di attestare le misure di sicurezza implementate su N.Eve;
  • di introdurre ulteriori misure di tracciabilitร  e monitoraggio;
  • di stipulare contratti conformi alla normativa con le agenzie;
  • di essere soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria.

L’ordinanza-ingiunzione stabilisce l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti di Enel Energia per diverse violazioni.

La sanzione รจ determinata considerando la gravitร  delle violazioni, il carattere gravemente negligente delle stesse, la responsabilitร  del titolare del trattamento, ma anche alcuni fattori attenuanti come l’introduzione di nuove misure di sicurezza da parte di Enel Energia.

La sanzione ammonta a โ‚ฌ 79.107.101, pari all’8% della sanzione massima edittale e allo 0,32% del fatturato annuo, e include anche la pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante per informare il pubblico riguardo alle violazioni e alle relative sanzioni.

Ma non รจ tutto. Con il provvedimento del Garante impone inoltre alla Societร  non solo, come sopra riportato, di comunicare ai malcapitati 595 utenti l’esito del procedimento e introdurre piรน efficaci sistemi di sicurezza per monitorare al meglio le operazioni di telemarketing ma anche di:

  • impedire l’accesso al sistema a indirizzi IP non attribuiti alla azienda;
  • eventuali contratti con sub-agenti dovranno conformarsi a quelli standard con una redistribuzione delle responsabilitร  circa il trattamento dei dati personali.

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