Lavoratore in malattia, cosa puoi fare senza rischiare il licenziamento – Novità 2026

Agosto 28, 2026
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Lavoratore in malattia, cosa può fare e cosa deve evitare? Dallo stadio al secondo lavoro, le sentenze chiariscono quando si rischia il licenziamento.

Essere assenti dal lavoro per malattia non significa dover trascorrere ogni minuto della giornata a letto o chiusi in casa. Allo stesso tempo, il certificato medico non lascia il dipendente libero di svolgere qualsiasi attività. È proprio su questo confine che negli ultimi anni sono nati numerosi contenziosi tra aziende e lavoratori.

Le decisioni dei giudici aiutano oggi a fissare un principio importante: il lavoratore in malattia può uscire di casa e, in determinate circostanze, può anche dedicarsi ad attività personali o ricreative. Deve però evitare comportamenti incompatibili con la patologia oppure capaci di rallentare la guarigione e il ritorno al lavoro.

Non conta soltanto quello che una persona fa. Bisogna valutare la malattia, le mansioni svolte, il momento in cui avviene l’attività e soprattutto le conseguenze che quel comportamento potrebbe avere sul recupero.

Per questo non esiste una regola secondo cui andare allo stadio, uscire la sera o svolgere una determinata attività comporta automaticamente una sanzione. In alcuni casi i giudici hanno addirittura annullato il licenziamento.

In altri, invece, hanno considerato il comportamento abbastanza grave da compromettere definitivamente il rapporto di fiducia con il datore di lavoro.

Lavoratore in malattia: non esiste l’obbligo generale di restare a casa

Uno degli equivoci più frequenti riguarda proprio la possibilità di uscire durante la malattia.

Il certificato medico giustifica l’assenza dal lavoro perché una determinata patologia impedisce temporaneamente al dipendente di svolgere la propria prestazione. Non crea, però, un obbligo assoluto di immobilità o isolamento domestico.

Il lavoratore deve naturalmente rispettare le fasce previste per la visita fiscale INPS, salvo i casi nei quali opera un’esenzione dalla reperibilità.

Al di fuori di questi orari, però, la questione cambia.

La giurisprudenza guarda soprattutto alla compatibilità tra il comportamento del dipendente e la sua condizione di salute. Il punto centrale, quindi, non consiste nello stabilire semplicemente se la persona sia uscita di casa.

Bisogna chiedersi se quello che ha fatto contraddice la malattia dichiarata oppure rischia di ritardarne la guarigione.

La Cassazione, con la sentenza n. 13063/2022, ha chiarito un aspetto decisivo. Quando il datore arriva al licenziamento non basta dimostrare che il dipendente abbia svolto un’altra attività.

L’azienda deve provare anche che il comportamento faccia pensare a una simulazione della malattia oppure che l’attività possa compromettere o ritardare il ritorno al lavoro.

Questo criterio permette di distinguere situazioni molto diverse.

Una passeggiata può risultare del tutto compatibile con alcune patologie e sconsigliata con altre. Lo stesso vale per una cena, un’attività sportiva, una serata fuori casa o un piccolo lavoro.

Non esiste quindi una lista universale di attività sempre vietate durante la malattia.

Conta il caso concreto.

Si può uscire, andare allo stadio o partecipare a una serata?

Alcune sentenze degli ultimi anni mostrano molto bene come ragionano i giudici.

Un caso particolarmente interessante riguarda un dipendente assente dal lavoro per uno stato di ansia. Durante il periodo di malattia era stato visto mentre cantava in un piano bar.

Il datore di lavoro aveva considerato quel comportamento incompatibile con l’assenza e aveva deciso di licenziarlo.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 30722/2024, ha però ritenuto illegittimo il provvedimento.

L’attività si svolgeva fuori dalle fasce di reperibilità e non contrastava con la patologia. Anzi, nel caso concreto, un’attività ricreativa e socializzante poteva risultare coerente con il recupero psicologico.

Il principio diventa particolarmente importante per tutte quelle malattie che non richiedono riposo assoluto.

Un ragionamento simile emerge dalla sentenza n. 64/2023 del Tribunale di Arezzo.

In quel caso un lavoratore in malattia era andato allo stadio per assistere a una partita di calcio. Anche qui l’uscita avveniva fuori dalle fasce di reperibilità.

Il giudice non ha considerato la presenza allo stadio sufficiente per giustificare il licenziamento.

Guardare una partita non dimostra automaticamente che il dipendente possa anche lavorare, né dimostra necessariamente che stia rallentando la propria guarigione.

Questi casi permettono di capire un punto essenziale: il datore non può limitarsi a fotografare il dipendente fuori casa e considerare chiusa la questione.

Serve qualcosa in più.

Secondo lavoro durante la malattia: quando diventa davvero pericoloso

La situazione diventa più delicata quando il lavoratore non svolge una semplice attività personale, ma lavora per qualcun altro oppure porta avanti una propria attività.

Anche qui, però, non scatta automaticamente il licenziamento.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23747/2024, ha ribadito che l’attività esterna assume rilevanza disciplinare quando consente di dubitare della malattia oppure quando può compromettere o ritardare il recupero.

Nel caso esaminato, il lavoratore aveva un problema a una mano ed era stato visto svolgere alcune attività all’interno del proprio locale.

I giudici hanno però considerato quelle operazioni poco significative, anche perché avvenivano quando la guarigione risultava ormai vicina.

La valutazione deve quindi considerare la natura concreta dell’attività, la patologia e le mansioni normalmente svolte dal dipendente.

Lo stesso orientamento compare nelle pronunce della Cassazione n. 23852/2024 e n. 2516/2024.

Un dipendente con una patologia alla schiena che durante la malattia svolge un’attività fisicamente pesante presenta, per esempio, una situazione molto diversa rispetto a chi compie una breve attività sedentaria compatibile con le proprie condizioni.

Ed è proprio questa differenza a poter decidere la sorte di un eventuale licenziamento.

Non serve che la salute peggiori davvero per rischiare una sanzione

C’è poi un aspetto meno intuitivo, ma fondamentale.

Per contestare al lavoratore un comportamento contrario agli obblighi contrattuali non occorre necessariamente aspettare che la malattia peggiori davvero.

La giurisprudenza utilizza infatti il criterio del cosiddetto pregiudizio potenziale.

La Cassazione, tra le altre, lo ha ribadito con le decisioni n. 21351/2024 e n. 12994/2023.

Il giudice deve chiedersi se, nel momento in cui il lavoratore ha compiuto quella determinata attività, questa poteva ragionevolmente mettere a rischio la guarigione.

La valutazione avviene quindi ex ante.

Non basta difendersi sostenendo che, alla fine, si è tornati regolarmente al lavoro.

La Cassazione n. 11154/2025 ha espresso il principio in maniera ancora più netta. La condotta può assumere rilevanza come illecito di pericolo, senza bisogno di dimostrare un danno concreto.

In altre parole, se un dipendente con una patologia incompatibile con sforzi fisici svolge volontariamente un’attività molto pesante, il fatto che successivamente guarisca nei tempi previsti non cancella automaticamente il problema.

Conta anche il rischio che ha creato con il proprio comportamento.

Quando il licenziamento durante la malattia può diventare legittimo

Le situazioni più gravi possono ricondursi soprattutto a due grandi categorie.

La prima riguarda la simulazione della malattia.

Se il comportamento del dipendente risulta così incompatibile con la patologia dichiarata da far dubitare seriamente della sua esistenza, il rapporto fiduciario con il datore può rompersi.

Il Tribunale di Siracusa, con la sentenza n. 58/2026, ha richiamato proprio questa distinzione: il licenziamento può trovare giustificazione sia davanti a una malattia fraudolentemente simulata, sia quando l’attività compiuta durante l’assenza rischia di compromettere la guarigione.

La seconda situazione riguarda quindi il dipendente realmente malato che, attraverso il proprio comportamento, mette a rischio il recupero e prolunga potenzialmente l’assenza a carico del datore e del sistema previdenziale.

Anche il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 172/2023, ha individuato nella simulazione della patologia e nel rallentamento o arresto del processo di guarigione le situazioni più gravi ai fini del licenziamento.

Ciò non significa che ogni comportamento sbagliato giustifichi la massima sanzione.

Il giudice deve sempre verificare la proporzionalità tra il fatto commesso e il provvedimento adottato.

Visita fiscale: essere assenti non significa automaticamente perdere il lavoro

Un capitolo diverso riguarda la visita fiscale INPS.

Il lavoratore deve rispettare gli obblighi di reperibilità previsti dalla normativa, salvo le specifiche ipotesi di esclusione.

L’assenza ingiustificata può produrre conseguenze economiche e disciplinari. Tuttavia, neppure in questo caso il licenziamento rappresenta un automatismo.

Il Tribunale di Modena, con la sentenza n. 645/2024, ha affrontato proprio una situazione di questo tipo.

Nonostante il contratto collettivo consentisse una reazione disciplinare molto severa, il giudice ha ritenuto che l’assenza alla visita fiscale non avesse compromesso in maniera irreversibile il rapporto fiduciario.

La vicenda conferma un principio più generale: la sanzione deve risultare proporzionata alla gravità effettiva del comportamento.

Per valutare il caso possono assumere importanza diversi elementi, come eventuali precedenti disciplinari, le circostanze dell’assenza, il comportamento complessivo del dipendente e la possibilità di giustificare quanto accaduto.

Malattia e obblighi verso il datore: cosa continua a valere

Durante la malattia il rapporto di lavoro non scompare.

Si sospende temporaneamente l’obbligo di rendere la prestazione lavorativa, ma continuano a operare diversi doveri nei confronti del datore.

La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 116/2026, ha richiamato gli obblighi previsti dagli articoli 2104 e 2105 del Codice civile, relativi alla diligenza e alla fedeltà.

A questi si aggiungono i principi di correttezza e buona fede degli articoli 1175 e 1375 del Codice civile.

In termini pratici, il lavoratore deve comportarsi in maniera coerente con la propria temporanea incapacità lavorativa e deve evitare azioni che possano danneggiare gli interessi del datore.

Questo non significa rinunciare alla propria vita privata.

Significa, invece, non utilizzare la malattia come copertura per svolgere attività incompatibili con lo stato di salute dichiarato e non mettere volontariamente a rischio il recupero.

Chi deve dimostrare che il comportamento era incompatibile con la malattia

Un altro elemento fondamentale riguarda la prova.

Non spetta al dipendente dimostrare preventivamente che ogni attività svolta durante la malattia fosse innocua.

Quando il datore contesta una condotta e arriva al licenziamento, deve fornire gli elementi necessari a dimostrare la violazione.

La Cassazione lo ha ribadito, tra le altre, con le pronunce n. 4927/2025 e n. 23747/2024.

L’azienda deve quindi provare la simulazione della malattia oppure l’incompatibilità tra l’attività svolta e il percorso di guarigione.

Naturalmente il lavoratore potrà difendersi e produrre documentazione medica o altri elementi capaci di dimostrare la compatibilità del proprio comportamento.

Questo aspetto diventa particolarmente importante nei casi nei quali il datore ricorre a investigatori privati per controllare il dipendente durante l’assenza.

Una fotografia o un filmato possono dimostrare che il lavoratore ha compiuto una certa attività. Non sempre, però, dimostrano da soli che quella condotta fosse incompatibile con la malattia.

Cosa può fare quindi un lavoratore durante la malattia

Dalle sentenze degli ultimi anni emerge un quadro meno rigido di quanto molti immaginino.

Il dipendente può uscire di casa fuori dalle fasce di reperibilità, salvo naturalmente diverse prescrizioni mediche. Può svolgere attività quotidiane e, in determinate circostanze, anche attività sociali o ricreative.

Può quindi accadere che andare allo stadio, uscire con altre persone o persino cantare in un locale non costituiscano comportamenti disciplinarmente rilevanti.

Tutto dipende dalla patologia.

Al contrario, diventa rischioso svolgere attività che contraddicono apertamente lo stato di malattia oppure che possono rallentare il recupero.

Particolare cautela serve quando si svolge un secondo lavoro, un’attività fisica impegnativa o qualsiasi comportamento che richieda capacità apparentemente incompatibili con quelle che il dipendente sostiene di non poter utilizzare sul posto di lavoro.

La regola da ricordare, quindi, non è semplicemente quella di restare a casa.

Il punto è un altro: durante la malattia il lavoratore deve comportarsi in modo coerente con la patologia certificata e fare quanto ragionevolmente necessario per recuperare la capacità lavorativa nei tempi previsti.

Solo quando il comportamento mette seriamente in dubbio la malattia, compromette la guarigione o crea un concreto rischio di ritardare il rientro, il licenziamento può diventare una conseguenza realmente possibile.

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