Nel momento in cui un soggetto indagato, o un imputato, รจ sottoposto al provvedimento di sequestro preventivo, nellโambito di un procedimento penale, questo puรฒ esser disposto anche su beni o saldi presenti sui conti correnti bancari. Parliamo dโuna problematica che ha origine da quando i conti in questione sono cointestati con soggetti estranei al reato. Ci chiediamo allora se, un sequestro preventivo su un conto cointestato con soggetti estranei si estenda solamente ai beni rientranti nella disponibilitร dellโindagato.
La pronuncia della Corte di Cassazione sull’applicabilitร del sequestro preventivo
Su tale tema รจ intervenuta, da ultimo, la Cassazione. La Suprema Corte, nella sentenza n.17894 del 13 maggio 2025, ha avuto modo di chiarire che, in caso di sussistenza di un conto cointestato, il sequestro preventivo รจ da considerarsi comunque vertente su quei beni di esso che sono ad ogni modo nella disponibilitร dellโindagato.
Stando allโenunciato della Cassazione, qualora il conto cointestato contenga somme depositate dallโindagato, sono le somme in questione ad esser considerate sottoponibili a sequestro.
Il caso concreto allโorigine della sentenza
Passiamo al caso concreto che ha originato la sentenza. Un soggetto, indagato, era cointestatario con la moglie di un conto bancario. Il sequestro preventivo era gravante sui saldi di taluni conti. La richiesta giudiziale, da parte della moglie, era quella relativa alla restituzione parziale (almeno il 50%, nella richiesta), con la motivazione per la quale quella parte di denaro era sua e non del marito indagato. La questione che si presentava era quindi, in coerenza con quanto anticipato, se il sequestro potesse estendersi alle somme di denaro conferite dalla moglie nel conto cointestato, dato che la signora era estranea al reato. In seguito allโespletamento dellโiter processuale, la questione giunge ad esser dibattuta, appunto, dalla Cassazione.
Criteri giuridici e orientamenti della giurisprudenza sul sequestro preventivo
Quali sono, a questo punto, i criteri giuridici sui quali la Corte di Cassazione avrebbe potuto basarsi? La giurisprudenza aveva giร avuto modo di chiarire che, il sequestro preventivo, puรฒ trovare applicazione sui beni nella disponibilitร dellโindagato, indipendentemente dalle norme del Codice Civile a regolazione dei rapporti fra creditori e debitori solidali, o fra banca e depositante. Un detto responso รจ fondato sulla lettura dellโart. 322-ter del Codice Penale, secondo il quale la confisca per equivalente, ha per scopo quello di arrivare alle somme che rientrano nella disponibilitร dellโindagato, e quindi anche quelle presenti su un conto cointestato, dal quale il soggetto puรฒ prelevare.
Quindi, se il conto cointestato contiene somme che soltanto in parte sono dellโindagato, anche se la quota conferita dalla persona cointestataria non รจ collegata al reato, il sequestro puรฒ esser disposto, per la medesima lettura, sullโintero saldo.
La non rilevanza di presunzioni e vincoli civilistici
La sentenza della Corte di Cassazione afferma ciรฒ, e sottolinea che le presunzioni e i vincoli tipici del diritto civile non rilevano. Pertanto, vincoli come quelli che sโinstaurano fra creditori e debitori solidali, o tra banca e depositante. In altre parole, come rilevato dalla stessa Corte di Cassazione, la normativa penale, specie per la confisca, non รจ limitata dalle norme civilistiche su proprietร e titolaritร . Come affermato dalla giurisprudenza giร in passato, il sequestro conservativo sโestende alla totalitร dei beni disponibili dellโindagato, finanche quelli intestati formalmente a terzi.
Sequestro preventivo e limiti d’impignorabilitร (art. 545 c.p.c. e art. 545 c.p.)
Quanto ai limiti dโimpignorabilitร , i beni impignorabili, secondo la normativa civilistica, sono indicati tassativamente. Fra i suddetti si annoverano la prima casa e i beni necessari al soggetto considerato e alla sua famiglia.
Un punto importante chiarito dalla Cassazione attiene al fatto che, tali limiti, si applicano solamente allโindagato e non ai terzi estranei. Ne consegue che, se le somme si trovano sotto la titolaritร del terzo estraneo, questโultimo ha il diritto alla restituzione integrale, senza alcuna necessitร dei limiti dโimpignorabilitร , che non si applicano. Laddove invece le somme siano intestate al terzo, ma solo apparentemente (ad esempio con unโintestazione fittizia), i limiti dโimpignorabilitร si applicano alle somme dellโindagato, ma soltanto nella misura in cui egli ne sia davvero titolare.
La sentenza e il suo significato pratico
Per concludere, la sentenza della Suprema Corte ha di fatto ribadito che, il sequestro preventivo sui conti cointestati, รจ esteso a tutte le somme nella disponibilitร dellโindagato, senza necessitร di dimostrare con delle prove specifiche che le somme siano dโesclusiva proprietร di questi. Ma, sempre per come chiarito dalla medesima Corte, se viene fuori che le somme appartengano effettivamente a un terzo estraneo, bisognerร riconoscere al terzo la titolaritร e restituirgliele.
Implicazioni pratiche
Quali sono le implicazioni pratiche di quanto considerato finora? Lโautoritร giudiziaria puรฒ procedere al sequestro di somme anche se i conti sono cointestati. I terzi estranei, in quanto soggetti con conti cointestati con lโimputato o lโindagato, ma estranei al reato, hanno facoltร di domandare la restituzione delle somme, nel caso ne dimostrino la legittima titolaritร .