La confisca รจ una misura punitiva utilizzata dal sistema giudiziario per privare gli individui dei loro beni o asset finanziari come conseguenza di un reato commesso. Questa pratica รจ presente sia nel codice penale che nella legislazione speciale ed รจ oggetto di dibattiti e controversie. Questo articolo analizzerร le implicazioni della confisca nel codice penale e nella legislazione speciale, esaminando i suoi scopi, le norme che la regolamentano e le possibili controversie che sorgono da essa.
Excursus giuridico sulla confisca
La criminalitร organizzata non rappresenta solo il cancro della societร ma anche la rovina economica di un Paese, nel nostro caso, l’Italia. Pensiamo a quanti beni patrimoniali lo Stato ha confiscato nel corso degli anni ai malavitosi. Parliamo chiaramente di patrimoni e beni illecitamente accumulati.
ร nel 1962, con la legge n.646 del 13 settembre, che si inizia a parlare ma soprattutto a mettere in atto una vera e propria strategia di aggressione nei confronti dei patrimoni della criminalitร organizzata. ร la legislazione antimafia che introduce nel nostro codice penale non solo la fattispecie di reato di associazione di stampo mafioso ma anche anche la confisca, ovvero una misura di prevenzione patrimoniale da intendersi quale strumento giuridico volto a contrastare l’accumulo di patrimoni illecitamente acquisiti.
Ma รจ con la legge n.109 del 7 marzo 1996 che si ha una vera e propria svolta in materia di disciplina dei beni o patrimoni confiscati. La succitata norma prevede e disciplina la destinazione dei beni confiscati al patrimonio statale per finalitร di ordine pubblico, di giustizia e di protezione civile attraverso il riutilizzo sociale dei beni o patrimoni stessi. Lo scopo? Restituire alla collettivitร , i beni illecitamente accumulati e garantire il principio di legalitร di cui si fa garante la nostra Costituzione:
โI beni confiscati rappresentano un valore economico tangibile, e costituiscono uno strumento per far crescere le comunitร locali sul piano economico e sociale, diventando moltiplicatori di progettualitร positiva da parte dei vari soggetti ed attori coinvolti. La convinzione profonda รจ che la lotta per la legalitร , contro le mafie, deve essere condotta anche attraverso la promozione sociale e la crescita delle relazioni comunitarie, in unโottica di prevenzione che accompagni ed offra sostengo culturale e politico allโazione delle forze dellโordine e della magistraturaโ.
La confisca in diritto: disciplina giuridica
Il termine confisca si riferisce ad un istituto di diritto penale generale. ร una misura di sicurezza prevista dall’articolo 240 del codice penale e comporta l’espropriazione da parte dello Stato delle cose mobili e immobili perchรฉ attinenti a vario titolo, a un reato.
La moderna conformazione dell’istituto ha indotto giurisprudenza e dottrina a parlare di confische in luogo di confisca poichรฉ molteplici sono le conformazioni che puรฒ assumere, numerose le esigenze che intende soddisfare e varie le finalitร del legislatore che grazie a questo strumento puรฒ mettere in atto.
Specifichiamo che la confisca:
- รจ una misura legata alla responsabilitร della res e che prescinde dalla pericolositร del reo;
- ha carattere ablatorio;
- il suo effetto giuridico รจ l’ottenimento della cosa confiscata al patrimonio indisponibile dello Stato.
Abbiamo detto che a disciplinare la confisca interviene l’articolo 240 del codice penale che merita in questo contesto sicuramente una menzione.
Articolo 240 del codice penale
L’articolo 240 del codice penale recita che nel caso di condanna, il giudice puรฒ ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.
ร sempre ordinata la confisca in questi casi:
- delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 1bis) dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 617-bis,617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 635-bis, 635-ter, 635-quater, 635-quinquies, 640-ter e 640-quinquies nonchรฉ dei beni che ne costituiscono il profitto o il prodotto ovvero di somme di denaro, beni o altre utilitร di cui il colpevole ha la disponibilitร per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto, se non รจ possibile eseguire la confisca del profitto o del prodotto diretti;
- delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non รจ stata pronunciata condanna.
Le disposizioni della prima parte e dei numeri 1 e 1-bis del capoverso precedente non si applicano se la cosa o il bene o lo strumento informatico o telematico appartiene a persona estranea al reato.
La disposizione del numero 1-bis del capoverso precedente si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale.
La disposizione del n. 2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.
Confisca di proprietร
Suddetto articolo disciplina la cosiddetta “confisca di proprietร ” che muove da questo presupposto: la cosa o res deve essere il prezzo, il profitto o il mezzo. In altri termini la confisca di proprietร impone Il necessario accertamento dell’esistenza di un rapporto di pertinenzialitร tra il reato commesso e l’oggetto della confisca.
A proposito di profitto e prezzo cui abbiamo appena accennato sopra, riteniamo necessario fare delle specifiche. Per prezzo si intende una somma ricevuta per l’esecuzione del reato. Per profitto si intende invece il vantaggio economico ottenuto con l’esecuzione del reato. Ne consegue che si puรฒ parlare di confisca di proprietร quando si verifica che la res o cosa, sia effettivamente parte del patrimonio del reo nei cui confronti si dispone la confisca.

Alla confisca di proprietร si affianca quella cosiddetta “equivalente” introdotta dalla legge n. 300/2000 e che fa capo all’articolo 322 ter codice penale. Questa tipologia di confisca, a differenza della prima, presuppone il mancato rinvenimento del prezzo o del profitto nel patrimonio del reo.
Invece, il decreto legislativo n. 21/2018, introduce la confisca cosiddetta “allargata”. ร d’obbligo specificare che la confisca non riguarda accertamenti circa i precedenti penali o il comportamento riprovevole del reo ma riguarda la condanna del soggetto solo circa i beni di cui dispone.
In ogni caso, la confisca interviene solo quando, a seguito di una condanna, l’autoritร provi che esista una sproporzione evidente tra i beni di cui dispone un soggetto e il reddito proveniente dalla sua attivitร economica o dal reddito certificato in sede di dichiarazione.
La confisca nella legislazione: responsabilitร di persone giuridiche ed Enti
Un approfondimento particolare merita il tema della confisca nella legislazione sulla responsabilitร degli Enti. Innanzitutto, a differenza delle altre confische di cui abbiamo parlato sopra, quest’ultima trova una specifica disciplina nel decreto legislativo n. 231/2001 che prevede una normativa precisa โper gli illeciti amministrativi dipendenti da reato โ e che riguarda le responsabilitร degli enti collettivi.
In questa fattispecie, l’ente รจ sanzionabile e non potrร beneficiare degli utili ricavati dal reato. Ci sono perรฒ delle specifiche da fare a riguardo.
Iniziamo col menzionare quanto disposto dalle Sezioni Unite secondo le quali si configura una responsabilitร dell’Ente se e quando si verificano dei reati tassativamente previsti, messi in atto da persone fisiche che ricoprono una posizione direttamente o indirettamente collegata all’Ente e che apportano benefici o qualsiasi forma di vantaggio all’Ente stesso.
Le Sezioni Unite ribadiscono inoltre, riguardo alle misure cautelari che esse “hanno unโimportanza strategica per garantire lโeffettivitร del sistema di responsabilitร degli enti collettivi nella fase strumentale del processo, momento particolarmente delicato e determinante per la stessa vita del soggetto collettivo e per la tutela degli interessi pubblicistici che possono essere coinvoltiโ.
Il sopracitato decreto legislativo n. 231/2001 all’articolo 2 stabilisce invece che lโente non puรฒ essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilitร amministrativa, in relazione a quel reato e le relative sanzioni, non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto, citando dunque il principio di legalitร .
Presupposti oggettivi e soggettivi della confisca
La confisca presenta determinati presupposti che possono essere di carattere oggettivo e di carattere soggettivo. I cosiddetti presupposti di carattere oggettivo riguardano la confiscabilitร del profitto del reato ottenuto dall’Ente o del prezzo.
Rientrano invece nella categoria di presupposti di carattere soggettivo:
- rapporto tra Ente e illecito eseguito;
- esecuzione di uno dei reati espressamente previsti;
- messa in opera di un reato da parte di una persona fisica collegata in modo diretto o indiretto all’Ente.
A questo proposito, facciamo dei chiarimenti. L’articolo 19 del decreto legislativo n. 231/2001 recita che:
“Nei confronti dellโente รจ sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che puรฒ essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
Quando non รจ possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa puรฒ avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilitร di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.โ

Specifica invece la Relazione Ministeriale al Decreto che รจ di particolare rilievo la sanzione della confisca, irrogabile con la sentenza di condanna, che si atteggia a sanzione principale e obbligatoria. Essa viene configurata sia nella sua veste tradizionale, che cade cioรจ sul prezzo o sul profitto dellโillecito, sia nella sua forma moderna, quella per equivalente, in vista di una piรน efficace azione di contrasto contro la criminalitร del profitto.
La confisca tradizionale colpisce il prezzo del reato, costituito dalle cose, dal denaro o da altre utilitร date o promesse per determinare o istigare alla commissione del reato, e il profitto del reato, da intendersi come una conseguenza economica immediata ricavata dal fatto di reato.
La confisca per equivalente, giร conosciuta nel nostro ordinamento, ha invece ad oggetto somme di denaro, beni o altra utilitร di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato. Essa opera, ovviamente, quando non รจ possibile lโapprensione del prezzo o del profitto con le forme della confisca tradizionale e permette cosรฌ di evitare che lโente riesca comunque a godere illegittimamente dei proventi del reato ormai indisponibili per unโapprensione con le forme della confisca ordinaria.
L’istituto delle confische come sanzioni amministrative
Attenzione. Alla luce di quanto sopra espresso, si desume che la confisca configurata dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 231/2001 altro non รจ che una sanzione amministrativa:
- obbligatoria;
- principale;
- autonoma.
Questo tipo di sanzione amministrativa รจ diversa da quella prevista dal comma 5 dell’articolo 6 del succitato decreto legislativo e intesa come mezzo o strumento volto a ripristinare l’equilibrio economico alterato dalla commissione del reato.
Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto delinea invece la confisca come โuno strumento volto ristabilire lโequilibrio economico alterato dal reato-presupposto, i cui effetti economici sono comunque andati a vantaggio dellโente collettivo, che finirebbe, in caso contrario, per conseguire un profitto geneticamente illecitoโ.
Alla luce di queste considerazioni viene logico domandarsi se tale misura si possa considerare facoltativa od obbligatoria per una apparente contraddizione linguistica nei due commi: nel primo si specifica “รจ sempre disposta” mentre nel secondo “puรฒ essere disposta”.
Tesi maggioritaria e confisca equivalente
La tesi maggioritaria ritiene che, a prescindere dalla locuzione utilizzata nel secondo comma, non si puรฒ parlare di confisca come di strumento facoltativo ma che si tratti sempre di confisca obbligatoria con una nota: il compito del giudice di accertare l’esistenza di presupposti affinchรฉ si possa configurare questa ipotesi di confisca.
La confisca per equivalente dunque, in considerazione di quanto appena affermato, riguarda necessariamente quei beni che non hanno nessun collegamento con la pericolositร del reo differentemente da quella ordinaria prevista dall’articolo 240 del codice penale che riguarda res riferibili al reato.
Tutte e due le confische, quella delineata nel comma 1 e quella delineata nel comma 2, sono obbligatorie in quanto sanzione principale e autonoma.
Con riferimento invece al sequestro preventivo della res, non รจ necessario accertare i requisiti di periculum, colpevolezza e gravitร ma bisogna accertare solo la confiscabilitร quando sia possibile desumere il fatto in una specifica ipotesi di reato.
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Conclusione
La confisca in diritto รจ una misura punitiva utilizzata per punire i colpevoli, ripristinare i profitti illeciti e prevenire la recidiva. Tuttavia, la sua implementazione solleva problematiche complesse, come la protezione dei diritti fondamentali, la proporzionalitร , il recupero dei beni e la protezione dei diritti dei terzi coinvolti.
Per assicurare un equilibrio tra l’efficacia della confisca nel contrasto al crimine e la tutela dei diritti degli individui coinvolti, รจ necessario garantire un equo processo, norme chiare e un adeguato ricorso legale per tutti i soggetti interessati. Solo attraverso un approccio equilibrato e con sensibilitร per i diritti fondamentali, la confisca in diritto puรฒ raggiungere i suoi obiettivi senza compromettere la giustizia e l’equitร .