Con l’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016 n. 76 (Legge Cirinnà), il nostro legislatore fornisce per la prima volta una regolamentazione specifica e puntuale delle cosiddette convivenze di fatto.
In particolare, il provvedimento specifica che i conviventi di fatto sono “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile”.
Considerata l’importanza di tale relazione, il legislatore ha anche provveduto a riconoscere alle parti che convivono alcuni importanti diritti.
Proviamo a riepilogare i principali:
- nelle ipotesi di malattia o di ricovero, il convivente di fatto ha diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali;
- sono riconosciuti specifici diritti in occasione dell’assegnazione degli alloggi di edilizia popolare;
- si garantisce la tutela al convivente di fatto che presta in modo stabile la propria opera all’interno dell’impresa familiare dell’altro convivente di fatto;
- ogni convivente di fatto ha la possibilità di designare l’altro come suo rappresentate in caso di malattia, per le scelte sulla donazione degli organi, sulle modalità di trattamento della salma e, ancora, sulle celebrazioni funerarie;
- è stabilito per legge il diritto di abitazione in favore del convivente superstite se l’altro convivente di fatto è proprietario della casa adibita a residenza comune.
Nell’ipotesi in cui la convivenza di fatto abbia fine, la legge prevede che il giudice può sancire il diritto del convivente, che è in stato di bisogno e che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, di ricevere dall’altro convivente gli alimenti. Gli alimenti sono assegnati in questo caso per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’articolo 438 co. 2 c.c.
Il diritto di abitazione in favore del convivente superstite
Tra le novità più importanti del provvedimento di legge di cui si è detto in apertura, citiamo anche cosa avviene in caso di morte del convivente proprietario della casa adibita a residenza comune.
L’art. 1 co. 42 del provvedimento stabilisce infatti che il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare in quella stessa casa per due anni o per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni, e comunque non oltre i cinque anni dalla morte dell’altro convivente.
Se nella stessa abitazione coabitano anche i figli minori o i figli disabili del convivente superstite, allora il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni dalla morte.
Il diritto di abitazione viene però meno – chiarisce ancora il legislatore – se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Il contratto di convivenza e il regime patrimoniale
Un altro aspetto molto interessante riguarda il regime patrimoniale della convivenza. Il legislatore stabilisce infatti in prima battuta come questo sia rimesso alla libera determinazione delle parti e a tal proposito l’articolo 1 comma 50 della Legge 76/2016 prevede che i conviventi di fatto possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune, con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto di convivenza è dunque un contratto formale che deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne devono attestare la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Al suo interno sono riportate alcune informazioni fondamentali come, tra le varie, l’indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Può, inoltre, contenere, a discrezione delle parti:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alla necessità della vita in comune
- il regime patrimoniale della comunione dei beni o della separazione dei beni.
- In ogni caso, il contratto non può essere sottoposto a termine o a condizione. È nullo (nullità insanabile e assoluta) se:
- è stato concluso nonostante la presenza di vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di un altro contratto di convivenza relativo a uno dei contraenti;
- è stato stipulato da parte di soggetti che non possono essere qualificati come conviventi di fatto ai sensi dell’art. 1 co. 36 l. 76/2016;
- è stato stipulato da un minore di età, da un soggetto interdetto giudizialmente o da uno dei soggetti contraenti sia stato condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
La cessazione della convivenza: cosa accade per le separazioni delle coppie di fatto
A margine di ciò, condividiamo come possa accadere che uno dei due conviventi desideri cessare la convivenza per motivi personali.
La legge prevede delle conseguenze che dipendono a seconda del fatto che sia stato o meno stipulato il contratto di convivenza di cui sopra.
Se cessa la convivenza in presenza del contratto
Cominciamo con la prima ipotesi, ovvero la separazione della coppia di fatto nel caso in cui sia stato stipulato il contratto di convivenza.
In questo caso la norma a cui fare riferimento è l’articolo 59 della legge 76/2016, che disciplina la risoluzione del contratto di convivenza.
Stando al legislatore, fermo restando che il contratto può risolversi non solo per accordo delle parti ma anche per recesso unilaterale, in ogni caso è fondamentale rispettare gli oneri di forma prescritti dall’art. 1 co. 51 della legge 76/2016.
Nel caso in cui poi i contraenti avessero optato per il regime della comunione dei beni, allora la risoluzione del contratto di convivenza determina lo scioglimento della comunione. In questa ipotesi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro I del codice civile.
E se non c’è contratto?
Quando, invece, non è stato stipulato il contratto di convivenza, bisognerà fare ricorso ai principi elaborati prima dell’entrata in vigore della legge 76/2016.
In tale scenario la giurisprudenza aveva da tempo posto l’accento sulla valorizzazione dei reciproci apporti di natura economica, lavorativa o anche sentimentale, che si sono verificati durante la convivenza, nonché delle aspettative che legittimamente sorgono dal protrarsi del menage familiare.
Tutto ciò premesso, possiamo di seguito riassumere quali sono stati i principali spunti apportati dalla giurisprudenza di merito e di legittimità sul tema.
Prima di tutto, il ricorso all’art. 2034 c.c. impedisce che una volta cessata la convivenza il convivente che ha fornito la sua assistenza materiale al partner possa legittimare la restituzione di quanto versato durante la convivenza. Gli acquisti realizzati durante la convivenza vengono inoltre parificati a quelli fatti da due coniugi sposati in separazione dei beni: ognuno degli acquisti fatti dal convivente, pertanto, diventa di proprietà esclusiva di colui che lo ha posto in essere.
Nel caso in cui poi uno dei due conviventi abbia prestato delle attività lavorative in favore dell’altro, si presume la gratuità della prestazione lavorativa. Si configura pertanto un rapporto di lavoro gratuito, se può essere dimostrata la comunanza di vita e di interessi tra i conviventi.
Nel caso in cui invece non si riesca a dimostrare un rapporto di lavoro subordinato, allora si ipotizza l’applicazione del c.d. ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 c.c.
Compreso che cosa accade sia in presenza che in assenza di un contratto di convivenza, si può ben condividere come in caso di contrasto tra i conviventi di fatto, sia necessario ricorrere all’autorità giudiziaria.
La tutela in presenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti
Come intuibile, i problemi aumentano nel caso in cui la convivenza di fatto avvenga in presenza di figli minori. In questo caso sarà necessario regolamentare non solamente i rapporti patrimoniali dei conviventi, bensì anche il collocamento e il mantenimento della prole.
I rimedi previsti dalla legge sono due.
Il primo è un rimedio stragiudiziale, che consiste nel ricorrere alla mediazione familiare, uno strumento che ha la finalità principale di conciliare le parti. La conciliazione può essere intesa sia come tentativo della coppia di riappacificarsi, ponendo così fine alla crisi, che come supporto alla coppia.
Il secondo è invece un rimedio giudiziale, che consiste in un ricorso al Tribunale. In tal senso, occorre poi distinguere a seconda che i conviventi siano o meno d’accordo sulle condizioni alle quali attuare la separazione della coppia di fatto.
Di contro, ad oggi i conviventi di fatto non hanno la possibilità di regolamentare la cessazione della convivenza mediante la procedura di negoziazione assistita, a cui invece possono ricorrere i coniugi.
La mediazione familiare
Occupiamoci pertanto della mediazione familiare, un rimedio di natura stragiudiziale che è gestito di norma da un terapeuta esperto e competente nella gestione dei conflitti, oltre che dai legali specializzati nel diritto di famiglia e nelle tematiche di gestione della crisi familiare, che assisteranno le parti durante l’intera procedura.
In questo ambito diviene naturalmente centrale la tutela della serenità dei figli, che vengono spesso coinvolti nella fase della mediazione per comprendere le dinamiche familiari e capire con chi essi vogliono rimanere.
I risultati della mediazione possono essere di due tipi. Da una parte c’è la risoluzione della crisi, con il superamento delle difficoltà riscontrate. Dall’altra parte c’è invece la rottura definitiva, che viene siglata in un accordo.
Le condizioni della separazione della coppia di fatto sono trascritte in una scrittura privata che ha effetti obbligatori tra le parti. A tutela dei figli, però, il legale (o la parte personalmente, qualora non voglia ricorrere a un legale) può provvedere al deposito di tale accordo in Tribunale in modo da dotare di efficacia esecutiva l’accordo così raggiunto.
Si procederà dunque con una procedura di disamina dell’accordo raggiunto per valutare la coerenza con la legge. Verificata la correttezza dell’accordo, il legale provvederà a omologare l’accordo raggiunto in sede di mediazione.
Il procedimento, così strutturato, si rende necessario per tutelare i figli che non siano parti dell’accordo: la scrittura privata ha infatti valenza solo tra le parti, con la conseguenza che, in caso di inadempienza, la parte diligente non potrà agire esecutivamente per ottenere l’adempimento della prestazione.
Si ricorda infine che la procedura di mediazione familiare non è affatto obbligatoria: se infatti il legale si accorge che la crisi dei conviventi è insanabile, si può procedere direttamente in sede giudiziale.
Il ricorso al Tribunale in caso di accordo
Occupiamoci dunque della procedura di ricorso al Tribunale, nel caso in cui i conviventi siano sostanzialmente in accordo sulle condizioni di separazione della coppia di fatto.
In questo scenario le parti possono presentare al Tribunale ordinario un ricorso congiunto ai sensi dell’art. 316 codice civile: i genitori non dovranno neppure comparire davanti al Giudice, e l’esame del Tribunale si limiterà alla verifica dell’adeguatezza degli accordi raggiunti dagli stessi.
Il tribunale procede in tal modo nell’interesse della prole minore e alla luce del disposto normativo di cui all’articolo 337-ter, comma secondo, codice civile. L’accordo verrà poi recepito dal Collegio.
Il ricorso al Tribunale in caso di disaccordo
Le cose sono invece diverse in caso di disaccordo perché, in tale scenario, è necessario ricorrere agli articoli 316 – 317 bis c.c.
Il Presidente del Tribunale non fissa udienza, ma concede due termini, uno per la parte ricorrente per la notifica del ricorso e l’altro per la parte resistente per il deposito di una memoria difensiva di costituzione.
Fatto ciò, il Collegio può:
- fissare udienza dinanzi a sé, perché non ritiene sussistenti i presupposti per formulare una proposta conciliativa;
- rimettere le parti dinanzi al giudice delegato, con lo scopo di suggerire ai genitori una possibile soluzione conciliativa, riservandosi poi di intervenire successivamente in caso di fallimento del tentativo di conciliazione;
- pronunciare dei provvedimenti provvisori in presenza di conclusioni parzialmente conformi dei genitori (es. entrambi chiedono l’affido condiviso).
Si tratta pertanto di un procedimento strutturato che prevede una fase conciliativa innanzi ad un giudice delegato e, in caso di fallimento di quest’ultima, una fase contenziosa innanzi al Collegio.
La fase conciliativa potrebbe poi teoricamente concludersi con un accordo dei genitori, che il Collegio recepirà in seguito agendo con una sorta di omologa, in analogia con quanto avviene nei procedimenti di separazione e divorzio.
Se la fase conciliativa non conduce a nessuna composizione bonaria, gli atti vengono allora rimessi al Collegio che provvede alla definizione giudiziale del procedimento.