In materia di responsabilità del coordinatore per la sicurezza, si è da ultimo pronunciata la Cassazione Penale, con la sentenza n. 42845/2023. In particolare, verte su tale figura professionale il dovere di inibire la prosecuzione dei lavori sui quali vigila? In quali condizioni?
Stando alla pronuncia della Cassazione, ogni volta che il coordinatore per la sicurezza abbia contezza di un pericolo grave, inerente ai lavori in corso di svolgimento, ha il dovere di fermare i lavori medesimi. Ma si tratta di un obbligo che non scatta solamente dopo aver avuto contezza dello stato di pericolo, bensì si estende alla mera possibilità, per il responsabile, di venire a conoscenza dello stesso pericolo.
Le responsabilità del coordinatore per la sicurezza, dunque, non si limita ad un coordinamento tra lo svolgimento delle singole attività d’intervento, nella complessità dei lavori eseguiti, evitando che le attività in questione interferiscano tra loro. Ma è altresì necessario che il coordinatore per la sicurezza stoppi immediatamente i lavori al verificarsi delle condizioni predette, onde evitare di rispondere di un incidente per colpa in omissione. Analizziamo più dettagliatamente la fattispecie, a partire dalla vicenda che l’ha originata, con il giudizio demandato infine alla Corte di Cassazione.
La vicenda ad origine del ricorso: il giudizio di primo grado
Il caso riguarda la preparazione di un concerto, di un famoso cantante, concerto poi annullato. Nel corso dei preparativi, è crollata la struttura in metallo, eretta appunto per il concerto. È subentrato purtroppo il decesso, per via del crollo, di un addetto alle operazioni di facchinaggio, il quale si trovava proprio ai piedi della struttura. Altri addetti al facchinaggio hanno riportato lesioni gravi, sempre per via del crollo della struttura.
Quanto accaduto è stato identificato come fatto colposo dalla sentenza del giudice di primo grado. E dunque omicidio colposo, con riferimento al lavoratore rimasto vittima dell’incidente, e lesioni colpose per i suoi colleghi, addetti alle stesse mansioni. La società in questione aveva commissionato tanto la fornitura del materiale, quanto la sua posa in opera per la realizzazione della struttura, ed era dunque la società responsabile dei lavori in esecuzione.
In primo grado, la relativa sentenza, aveva riconosciuto una duplice colpa, dovuta a comportamenti omissivi. La sentenza ha messo in risalto, innanzitutto, l’omissione sulla nomina di un coordinatore per la sicurezza, da parte del committente dei lavori. In secondo luogo, il giudizio di primo grado ha fatto valere l’omissione, sempre a carico del committente, di avvalersi dei poteri inibitori per eventi offensivi dell’integrità fisica dei lavoratori.
Praticamente, la Corte aveva ricondotto la responsabilità del coordinatore per la sicurezza, figura in questo caso non nominata, a chi aveva la responsabilità di nominarlo. Oltre a rilevare il fatto stesso della mancata nomina.
Responsabilità per mancata nomina del coordinatore per la sicurezza: il giudizio di secondo grado
In secondo grado, per contro, la Corte d’Appello competente per territorio aveva escluso una responsabilità da parte del medesimo committente, il quale si era appellato in giudizio. In capo a quest’ultimo non sarebbe gravato un obbligo di attivarsi per la nomina suddetta, pur non negando la sentenza i suoi doveri di alta vigilanza.
Ma, riguardo all’alta vigilanza, il rischio che era subentrato non sarebbe stato riconducibile ai doveri ad essa connessi. Il rischio era direttamente collegato ad un vizio occulto della struttura, venuto in essere ad opera del progettista della stessa. Progettista che era già stato condannato in separata sede. Si trattava, tra l’altro, di un difetto non distinguibile da una persona al di fuori di un comparto tecnico di settore, quindi dotata di comuni conoscenze.
Alla sentenza d’appello così pronunciata, hanno opposto ricorso per Cassazione sia il Procuratore generale che la parte civile. Nel testo del ricorso sono stati addotti vari vizi di motivazione, oltre a violazioni di legge con specifico riferimento alla normativa antinfortunistica.
Responsabilità del coordinatore per la sicurezza, il ricorso in Cassazione
Chiamata a pronunciarsi sulle responsabilità del coordinatore per la sicurezza, e dunque anche sull’obbligo di adottare tale figura per l’espletamento dei lavori, è stata la Suprema Corte di Cassazione, nel relativo giudizio di legittimità. La Cassazione ha ritenuto i ricorsi operati dal Procuratore generale e dalla parte civile, meritevoli d’accoglimento.
A giudizio insindacabile della Cassazione, la Corte d’Appello, in quell’occasione, si era resa responsabile di confusione, nel testo della sentenza emanata. La confusione, menzionata dalla Suprema Corte, è stata quella tra il piano di causalità della colpa, e quello della colpa soggettiva. Il rischio d’interferenza, tra diverse attività lavorative che operano sullo stesso luogo, si era verificato nella fattispecie sottoposta a giudizio. E questo è un primo punto rilevato dalla Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42845/2023.
A seguire, la Corte ha fatto presente che, proprio come conseguenza di tale rischio d’interferenza, si rende necessaria la figura di un coordinatore per la sicurezza, qui non nominato. Obbligo che sussiste per legge, con una data ratio che ne è alla base. Essa è riconducibile all’interferenza, suscettibile di crearsi sul medesimo luogo di lavoro. Interferenza da parte di varie organizzazioni, e avente come conseguenza un rischio aggiuntivo per l’incolumità dei lavoratori che operano sul posto.
L’illustrazione dei compiti per espletare il dovere d’alta vigilanza
La Corte ha poi riepilogato quelli che sono i compiti d’alta vigilanza, costituenti le responsabilità del coordinatore per la sicurezza. Essi consistono nel controllo sull’osservanza, da parte delle imprese interessate, delle disposizioni riportate nel piano di sicurezza e coordinamento. E anche nel controllo sulla corretta applicazione delle procedure di lavoro. Il coordinatore per la sicurezza si occupa inoltre, sempre per come rammentato dalla Corte, di verificare l’idoneità del POS (Piano Operativo di Sicurezza).
Quest’ultimo dovrà poi risultare coerente rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, una coerenza sempre assicurata dal coordinatore. E la medesima figura professionale si occupa altresì dell’adeguamento del piano in corso d’opera, laddove si renda necessario, in relazione ad eventuali modifiche subentrare durante i lavori.
Un ruolo dunque complesso, quello del coordinatore per la sicurezza, e tecnicamente addentrato, con una forte competenza per materia. A tale ruolo corrispondono, come si è visto, molteplici compiti, tutti tassativamente definiti dalla normativa. La Corte ha richiamato tutti questi compiti nella sentenza, con il fine di ricordare quelli che sono i doveri del coordinatore per la sicurezza, e di come la sua figura sia necessaria per opere da installare come nel caso di specie. Un rischio aggiuntivo era presente, nella fattispecie oggetto di giudizio, e si era verificata la relativa eventualità, anche se per ragione estranea all’interferenza tra le maestranze. Ma, sull’ultimo punto, subentra un’ulteriore precisazione da parte della Cassazione, consistente in un aspetto che la Corte d’Appello non aveva considerato, e che vediamo nel punto precedente.
La distinzione tra rischio generico e rischio specifico
Inerentemente al rischio, i compiti connessi all’espletamento del dovere d’alta vigilanza si rifanno alla prevenzione di un rischio generico. Con esso si intende un rischio che possa eventualmente subentrare per fonti di pericolo, individuate nell’ambiente di lavoro. O un rischio connesso alla stessa organizzazione delle attività, alla procedura complessiva di lavoro. E quindi alla convergenza, nella stessa procedura, di diverse imprese indipendenti tra loro.
Le prescrizioni normative, poste in essere a carico del dovere d’alta vigilanza, non hanno invece attinenza con un rischio specifico. Parliamo del rischio al quale è soggetta l’attività propria dell’impresa appaltatrice, o il singolo lavoratore autonomo coinvolto nel progetto. Per il rischio specifico, altro aspetto fatto notare dalla Corte nell’emissione del proprio verdetto, vi è comunque una disposizione normativa a parte.
Essa si rinviene nell’art. 92, comma 1, lett. f del D.Lgs. 81/2008. La disposizione riguarda appunto il coordinatore, ed esprime per lo stesso il potere-dovere di porre in atto un’azione inibitoria dei lavori, qualora sussista un pericolo (e quindi, un rischio) “grave ed imminente“. Dispone anche che il coordinatore per la sicurezza, immediatamente dopo la sospensione, verifichi gli adempimenti effettuati dalle imprese coinvolte. Con riferimento agli adempimenti che si saranno resi necessari per ripristinare una situazione di normalità.
Il coordinatore per la sicurezza e il dovere d’inibizione dei lavori: il chiarimento della Cassazione
La Corte di Cassazione riporta, nel testo della sentenza che qui trattiamo, anche un chiarimento per quanto riguarda il dovere d’inibizione dei lavori per il coordinatore. Trattasi di un obbligo che la Corte stessa non riconduce alla prevenzione del rischio interferenziale fra le varie attività di lavorazione, ma un obbligo del tutto peculiare, a sé stante. Ciò perché, la mancata ottemperanza ad esso relativa, prevede una colpa per omissione del diretto interessato. Così come vi è da distinguere la disposizione di cui alla lettera f del primo comma, del Decreto Legislativo trattato, da quella di cui alla lettera precedente del comma medesimo.
Infatti, il testo della lett. e del primo comma, tratta sempre la sospensione dei lavori. Ma, quel che pone in capo al coordinatore per la sicurezza, non è un obbligo, bensì la facoltà di proporre suddetta sospensione. Si tratta, tra l’altro, di una proposta correlata all’espletamento di verifiche da parte di altri addetti alla sicurezza (laddove, ovviamente, questi ultimi siano previsti, con il coordinatore che non decide da solo, almeno in questo caso). In sintesi, la lett. e non contempla un obbligo, ma la lett. f del primo comma si rivela una disposizione chiusa e tassativa, con un obbligo che subentra al verificarsi delle condizioni prescritte.
Il potere-dovere di ordinare la sospensione dei lavori, da parte del coordinatore per la sicurezza
Ogni qualvolta al coordinatore della sicurezza risulti, o abbia la possibilità di essere informato su un pericolo grave e imminente, si registra quest’obbligo di sospensione dei lavori. Tra l’altro, non una mera proposta (come alla lettera precedente), ma un vero e proprio ordine che le maestranze sono tenute ad eseguire.
Diviene inevitabilmente rilevante, sotto questo profilo, la verifica effettuata nello stesso momento in cui le situazioni di pericolo si manifestino. Una ragione in più, volta a sottolineare l’imprescindibilità di una tale figura, che, fra le altre cose, ha anche il dovere d’agire con tempestività per bloccare i lavori.
Il presupposto giuridico, non considerato, per la verifica del reato colposo
La Corte di Cassazione ha anche ricordato quale sia il presupposto giuridico per l’attribuzione del reato colposo omissivo improprio. Con ciò ritenendo sbagliate le motivazioni addotte in Corte d’Appello.
Il suddetto presupposto, consiste nella verifica del rapporto di causalità tra omissione ed evento verificatosi, evento per il quale vi potrebbe essere una colpa attribuita. Si prefigura qui un giudizio in termini di probabilità logica, nel quale si ipotizza compiuta l’azione doverosa, e si esclude, sempre per ipotesi, il concorso d’altre cause alternative. Ai fini del detto giudizio, e partendo proprio da tali ipotesi, bisogna dimostrare che l’evento in questione non avrebbe avuto luogo, o che avrebbe avuto luogo ma in un momento posteriore. O ancora, che si sarebbe verificato, ma che lo stesso avrebbe causato molti meno danni.
L’azione doverosa, sopra richiamata, è nella fattispecie quella compiuta dal coordinatore per la sicurezza. E, se non si dimostra che l’evento non si sarebbe verificato, si dovrebbe dimostrare che si sarebbe verificato in un altro momento, nel quale magari non avrebbe compiuto gli stessi danni. Nella fattispecie trattata, la dimostrazione avrebbe dovuto avere ad oggetto quantomeno il fatto che l’evento, dato dal crollo della struttura per il concerto, si sarebbe verificato quando non passavano dei lavoranti.
O, in alternativa, si sarebbe dovuto procedere ad una dimostrazione, in base alla quale l’evento si sarebbe sì verificato, ma con danni di entità molto più lieve.
La dimostrazione su base logico-probabilistica
È una dimostrazione, quella da ultimo richiamata, conseguita sempre sulla base logico-probabilistica, nonché della credibilità razionale, che renda chiaro come, nel caso specifico, non si sarebbe verificato il decesso dell’impiegato della ditta, e magari vi sarebbe stata altresì una minore entità per le ferite riportate dal resto del personale coinvolto. Questo per via del momento diverso, o per una minore gravità con cui si sarebbe svolto l’accaduto. Sempre qualora non fosse dimostrato, chiaramente, che l’accaduto non avrebbe avuto luogo affatto.
Nel caso di specie, niente di tutto questo era stato dimostrato, al fine dell’esclusione della colpa per l’imputato. Proprio perché, ai fini della verifica, si parte dal presupposto che l’azione in questione, d’inibizione dei lavori, avrebbe dovuto svolgersi. Il fatto che l’azione non sia intervenuta, e per di più a causa di mancata nomina della relativa figura professionale, da parte della ditta committente, non può rendere dimostrabile l’innocenza della parte responsabile. Ciò sempre ai fini del rapporto di causalità tra l’omissione e l’evento dannoso verificatosi.
Impiegando altri termini, in tal caso l’omissione accertata si afferma già come rilevante, per il ragionamento appena riportato, volto alla verifica del reato colposo improprio. Verifica che darebbe quindi un riscontro positivo, di sussistenza del reato stesso.
Il raffronto fra le motivazioni della Cassazione e il giudizio in Corte d’Appello sull’impatto della mancata nomina del coordinatore per la sicurezza
Rientriamo nel raffronto rispetto alla sentenza pronunciata dalla Corte d’Appello. I giudici avevano, in quest’ultimo caso, dichiarato l’irrilevanza della presenza di un coordinatore per la sicurezza. E la motivazione, posta a fondamento del dichiarato, era rinvenibile nel fatto che l’evento non si fosse verificato per cause d’interferenza tra le varie attività lavorative sul posto.
Attività lavorative che la figura preposta sarebbe stata tenuta a coordinare, onde evitare interferenze reciproche, anche ai fini della sicurezza. Il che rientra nei doveri d’alta sorveglianza del coordinatore, ma non essendosi verificata una tale interferenza, la Corte d’Appello ha semplicemente tolto rilevanza alla mancata nomina. Senza considerare tutto il resto dell’apparato normativo, a disciplina dei lavori intercorsi, e della nomina di un coordinatore alla sicurezza per essi. Oltre a non considerare i canoni per la dimostrazione del nesso di causalità (o mancato nesso di causalità) del reato colposo omissivo improprio.
Le conclusioni per il ricorso in Cassazione
Esattamente in queste ragioni, si rinviene l’accoglimento delle obiezioni sollevate nel ricorso in Cassazione. Inoltre, considerato quanto accaduto in concreto, se la presenza di un coordinatore sarebbe stata irrilevante al fine d’evitare la causa interferenziale, è anche vero che, con un coordinatore sul posto, esercitante il proprio dovere, si sarebbe evitato il medesimo accaduto. E ciò in virtù della prescrizione di dovere, di cui all’art. 92, comma 1, lett. f del D.Lgs. 81/2008. In concreto, il pericolo “grave ed imminente” era ben distinguibile nella fattispecie, dato che i primi segni di cedimento della struttura si erano manifestati con evidenza alle maestranze presenti, fin dall’alba dello stesso giorno in cui l’incidente ha avuto luogo.
Un coordinatore, laddove presente, avrebbe avuto la possibilità di agire, oltre che il dovere di agire, per la sospensione immediata dei lavori, fino a che non sarebbe stata rinvenuta una soluzione sul piano tecnico. E non avendo, nessuno degli altri lavoratori, una simile autorità, si rende molto evidente l’impatto della mancata nomina suddetta da parte della ditta commissionante i lavori. Si discute quindi di un altro impatto dalla valenza determinante: seppur sia stata rilevata, in sede giudiziale, la rilevanza dell’errore del progettista, l’incidente sarebbe stato comunque evitabile, con la prevenzione dalla legge prescritta (di cui al D.Lgs. 81/2008).
Tutte queste sono ragioni per le quali, con la sentenza n. 42845/2023, la Corte di Cassazione ha operato l’annullamento del giudizio subentrato in Corte d’Appello, con il rinvio del medesimo caso ad altra sezione della stessa Corte d’Appello. Al quale seguirà, ovviamente, un nuovo giudizio, del tutto indipendente dal precedente, già annullato in sede di legittimità.