Appello Penale

Novembre 8, 2023
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APPELLO PENALE

Oggi affronteremo un argomento spinoso, l’appello penale. Proveremo a spiegare la procedura dell’appello e come si affronta il processo evidenziando i dettagli sulla procedura di impugnazione dello stesso nel processo penale.

Appello Penale: cos’è

Le caratteristiche del ricorso

L’appello è un tipo di ricorso che può essere presentato contro una sentenza non ancora definitiva. Esso permette di rivalutare i fatti della controversia e di contestare eventuali errori di diritto. Rispetto ad altri mezzi di impugnazione, l’appello si caratterizza per la libertà di critica, poiché il legislatore non specifica i motivi che possono essere sollevati.

L’appello ha un effetto parzialmente devolutivo, in quanto il giudice di secondo grado valuta solo gli aspetti della controversia che sono stati investiti dai motivi dell’appello. Le regole relative all’appello sono contenute nel titolo II del Libro IX del codice di procedura penale, precisamente negli articoli 593 – 605. Per ulteriori informazioni sulle impugnazioni in generale, si può fare riferimento alle disposizioni generali pertinenti. In questa sede, ci concentreremo sulle caratteristiche specifiche dell’appello come mezzo di impugnazione e come procedura di secondo grado.

Provvedimenti appellabili

Le sentenze di condanna e di proscioglimento sono suscettibili di impugnazione attraverso l’appello, con alcune eccezioni che riguardano aspetti oggettivi e soggettivi. Iniziamo dalle sentenze di condanna. In generale, sia il pubblico ministero che l’imputato hanno il diritto di appellare le sentenze di condanna. Questo, ad eccezione dei casi in cui viene applicata solo la pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Inoltre, se l’appello riguarda solo le disposizioni della sentenza relative alle misure di sicurezza, l’impugnazione deve essere presentata al Tribunale di sorveglianza, secondo quanto stabilito dagli articoli 579 e 680 del codice di procedura penale.

È importante notare che la recente Riforma Cartabia ha ampliato i casi in cui la sentenza non può essere impugnata a causa dell’applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, che ora può essere applicata come sostitutivo di pene detentive fino a tre anni.Ci sono anche due eccezioni che riguardano i riti alternativi predibattimentali.

Nel caso del giudizio abbreviato, il pubblico ministero non può presentare appello contro le sentenze di condanna. Questo, a meno che non vi sia una modifica del titolo di reato.

L’impugnazione delle sentenze di condanna

Per disincentivare l’impugnazione delle sentenze di condanna da parte dell’imputato e del suo difensore, l’art. 442, comma 2 bis (introdotto dalla Riforma Cartabia), prevede che se né l’imputato né il suo difensore presentano appello contro la sentenza di condanna, la pena inflitta viene ridotta ulteriormente di un sesto dal giudice dell’esecuzione. Nel caso del patteggiamento, il pubblico ministero non può presentare appello contro la sentenza che applica la pena concordata, a meno che la pena sia stata applicata dal giudice nonostante il dissenso della pubblica accusa.

Una restrizione di natura soggettiva è stata introdotta dal decreto legislativo n. 11/2018 al fine di sottolineare la funzione antagonista del pubblico ministero. Secondo questa disposizione, il pubblico ministero non può contestare le sentenze di condanna, a meno che modifichino il titolo di reato, escludano circostanze aggravanti con effetto speciale o stabiliscano una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato. Questa limitazione ha un impatto significativo sul riconoscimento della validità dell’accusa.

La Corte Costituzionale ha giudicato costituzionalmente legittima questa innovativa previsione restrittiva, in quanto mira a garantire la ragionevole durata dei processi e l’efficienza del sistema punitivo.

La limitazione per la Corte

La Corte ha giustificato tale limitazione affermando che il potere di impugnazione del pubblico ministero manca di una copertura autonoma nell’articolo 112 della Costituzione ed è quindi più flessibile per la realizzazione di interessi contrapposti. Inoltre, la restrizione si applica solo alle sentenze che presentano scarti meno significativi rispetto alle richieste dell’accusa, concentrandosi sul quantum della pena inflitta anziché sulla questione della responsabilità dell’imputato (Corte Cost., sentenza 26 febbraio 2020, n. 34).Per quanto riguarda le sentenze di proscioglimento, in generale sia l’imputato che il pubblico ministero hanno il diritto di impugnarle, con alcune eccezioni. Prima di tutto, per quanto riguarda l’imputato, non sono impugnabili le sentenze di assoluzione basate sul fatto che il reato non esiste o che l’imputato non lo ha commesso.

Questo a causa della natura ampiamente liberatoria delle due formule assolutorie. Sempre per quanto riguarda l’imputato, le sentenze di proscioglimento emesse nel contesto del giudizio abbreviato non sono impugnabili, a meno che non si tratti di proscioglimento per difetto di imputabilità (Corte Costituzionale, sentenza 274/2009). Tuttavia, il pubblico ministero ha il diritto di impugnare tali sentenze (Corte Costituzionale, sentenza 320/2007).

Sia per l’imputato che per il pubblico ministero, le sentenze pre-giudiziali non possono essere impugnate se sono state pronunciate senza l’opposizione delle parti interessate (art. 469, comma 1, codice di procedura penale).Infine, sia per l’imputato che per il pubblico ministero, le sentenze di proscioglimento riguardanti solo misure di sicurezza diverse dalla confisca non possono essere impugnate, poiché possono essere oggetto di appello al Tribunale di sorveglianza.

Le sentenze di proscioglimento inappellabili: ecco quando

Infine, è importante sottolineare che le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti solo con una pena pecuniaria o pena alternativa non possono essere oggetto di appello, sia che si tratti di delitti che di contravvenzioni. Questa estensione ai delitti (puniti con la sola pena della multa o con la pena alternativa della multa o della reclusione) deriva dalle modifiche introdotte dall’articolo 34, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 10.10.2022, n. 150, che entrano in vigore dal 30.12.2022. L’obiettivo di queste modifiche è quello di alleggerire il carico di lavoro dei giudici d’appello.

Queste disposizioni sono coerenti anche con il comma 3 quater dell’articolo 428 del Codice di Procedura Penale, il quale esclude l’appellabilità delle sentenze di non luogo a procedere decise in seguito all’udienza preliminare, per reati (sia delitti che contravvenzioni) puniti con pena pecuniaria o pena alternativa. Prima della Riforma Cartabia, l’inappellabilità riguardava solo i reati contravvenzionali.Va sottolineato che l’inappellabilità di queste sentenze non esclude comunque la possibilità di impugnarle attraverso un ricorso per cassazione. Infatti, il ricorso per cassazione rappresenta uno strumento garantista previsto dall’articolo 111 della Costituzione, che permette di contestare l’interpretazione o l’applicazione del diritto.

L’inappellabilità non impedisce la possibilità di impugnare le sentenze

E’ chiaro, inoltre, che l’inappellabilità delle sentenze di proscioglimento non impedisce la possibilità di impugnarle con un ricorso per cassazione. Questo strumento rappresenta un presidio garantista previsto dall’articolo 111 della Costituzione. Un presidio che assicura la tutela dei diritti delle parti coinvolte nel processo penale. Il ricorso per cassazione consente di sollevare questioni di legittimità e di valutare se le norme di diritto sono state correttamente interpretate ed applicate nel corso del procedimento. Si tratta di un mezzo attraverso il quale è possibile contestare possibili errori giuridici commessi nella decisione della sentenza di proscioglimento.

Pertanto, anche se una sentenza di proscioglimento per un reato punito solo con una pena pecuniaria o una pena alternativa non può essere oggetto di appello. Resta comunque aperta la possibilità di presentare un ricorso per cassazione al fine di garantire un controllo sull’interpretazione e l’applicazione corretta della normativa che regola il processo penale.

Appellabilità delle sentenze

Successivamente alla legge 23 giugno 2017 n. 103, è stata reintrodotta la possibilità di appellare le sentenze di non luogo a procedere emesse durante l’udienza preliminare (articolo 428 del Codice di Procedura Penale), che precedentemente potevano essere impugnate solo tramite ricorso per cassazione. Tuttavia, tale facoltà di appello non si applica ai reati puniti con una pena pecuniaria o una pena alternativa (sia delitti che contravvenzioni) a seguito della Riforma Cartabia del d.lgs n. 150 del 2022. In precedenza, l’inappellabilità riguardava solo i reati contravvenzionali.

L’obiettivo di questa modifica è quello di consentire a un giudice, anche di merito, di valutare la presenza o meno dei presupposti per il rinvio a giudizio in relazione a tali aspetti sostanziali. È importante sottolineare che, malgrado sia possibile proporre l’appello, rimane comunque la possibilità di ricorrere in cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere emessa in secondo grado per i motivi previsti dall’articolo 606 del Codice di Procedura Penale nelle lettere a), b) e c).

Il potere di appellare è stato riconosciuto al Procuratore della Repubblica e al Procuratore Generale nei casi previsti dall’articolo 593 bis comma 2, all’imputato, tranne che nel caso in cui la sentenza di non luogo a procedere sia stata pronunciata perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, e alla persona offesa nei casi di nullità ai sensi dell’articolo 419 comma 7 del Codice di Procedura Penale, o nel caso in cui non abbia ricevuto la citazione per l’udienza, configurando così una violazione del contraddittorio.

Le limitazioni

La persona offesa che si costituisce parte civile non ha più il diritto di proporre un ricorso per cassazione, in quanto è stato eliminato il vecchio secondo periodo del secondo comma dell’articolo 428 del Codice di Procedura Penale. Inoltre, non può presentare un appello, poiché non è previsto tale potere, presumendo che la sentenza di non luogo a procedere non arrechi pregiudizio ai suoi interessi civili. Infatti, la sentenza di non luogo a procedere non ha l’autorità di cosa giudicata nel processo civile.Il procedimento in sede di appello è svolto in forma camerale.

Nel caso del Pubblico Ministero, l’appello può portare alla conferma della sentenza o al decreto che dispone il giudizio con la formazione del relativo fascicolo, oppure alla pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere con una formula meno favorevole all’imputato. Nel caso dell’appello da parte dell’imputato, l’esito può essere la conferma della sentenza o la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere con una formula più favorevole.

Quando si ha un ricorso per cassazione, anche la Corte decide nel procedimento camerale. Per quanto riguarda l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa durante l’udienza preliminare, si applica la stessa procedura utilizzata per l’impugnazione della sentenza di non luogo a procedere emessa dopo la nuova udienza di comparizione predibattimentale (articoli 554 bis e seguenti del Codice di Procedura Penale), introdotta dalla Riforma Cartabia con l’obiettivo di preparare le attività preliminari al dibattimento e correggere eventuali irregolarità nel processo.

Due possibili esiti

Durante quest’udienza, si possono verificare due possibili esiti: l’udienza dibattimentale può essere fissata per la prosecuzione del processo. Oppure può essere emessa una sentenza di non luogo a procedere. La sentenza di non luogo a procedere può essere emessa se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata o non deve essere proseguita. Inoltre, può essere emessa quando risulta che il fatto non è considerato un reato secondo la legge, o che il fatto non esiste o che l’imputato non lo ha commesso, o che il fatto non costituisce un reato o che l’imputato non è punibile per qualsiasi motivo, o quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna.

La disciplina relativa all’impugnazione di questa sentenza, a meno che si tratti di reati puniti solo con una pena pecuniaria o una pena alternativa, è contenuta nell’articolo 554 quater del Codice di Procedura Penale. Questo articolo riconosce il potere di impugnazione a:

  • Il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale nei casi previsti dall’articolo 593-bis comma 2 (avocazione o acquiescenza);
  • All’imputato, a meno che nella sentenza sia stata dichiarata l’inesistenza del fatto o che l’imputato non l’abbia commesso (in quanto queste sono formule ampiamente liberatorie);
  • Alla persona offesa solo nei casi di nullità previsti dall’articolo 552 comma 3 (ad esempio, se non ha ricevuto la notifica della comparizione all’udienza predibattimentale).

Le modalità stabilite dall’articolo 127 del condice di procedura penale

La Corte di appello, nell’affrontare l’impugnazione, si riunisce in camera di consiglio secondo le modalità stabilite dall’articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso in cui sia il pubblico ministero a presentare l’appello, la Corte, se non conferma la sentenza, stabilisce la data per l’udienza dibattimentale che si terrà davanti a un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza. Oppure emette una sentenza di non luogo a procedere con una formula meno favorevole per l’imputato. Nel caso invece in cui sia l’imputato a presentare l’appello, la Corte, se non conferma la sentenza, emette una sentenza di non luogo a procedere con una formula più favorevole per l’imputato.

Qualora sia stata emessa una sentenza di non luogo a procedere in sede di appello, sia l’imputato che il Procuratore generale hanno la possibilità di ricorrere per cassazione solo per i motivi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 606 del codice di procedura penale. Inoltre, sull’impugnazione, la Corte di cassazione prende decisioni in camera di consiglio secondo le modalità stabilite dall’articolo 611 del codice di procedura penale.

Appello Incidentale

L’appello incidentale è uno strumento che consente all’imputato (ex D.lgs. n. 11/2018) di contestare l’appello che potrebbe essere stato presentato contro la sentenza di primo grado. Nel caso in cui egli stesso non abbia inteso presentare un appello principale.Sotto il profilo formale, la stessa legge estende all’appello incidentale l’applicazione delle norme relative all’appello principale. In particolare, si fa riferimento agli articoli 581, 582 (583 riferimento soppresso dall’art. 34, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022), e 584 del codice di procedura penale. Queste disposizioni disciplinano la forma dell’impugnazione (articolo 581 c.p.p.), le modalità di presentazione dell’impugnazione (articolo 582 c.p.p.) e la notificazione dell’impugnazione (articolo 584 c.p.p.).

È importante sottolineare che il riferimento all’articolo 583 c.p.p., il quale prevedeva la possibilità di spedire l’atto di impugnazione tramite telegramma o lettera raccomandata, è stato soppresso a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 33, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022. Invece, l’articolo 582 c.p.p. oggi prevede il deposito telematico dell’atto di impugnazione o, per le parti private, il deposito materiale presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Inoltre, l’articolo 583 c.p.p. è stato abrogato in seguito all’articolo 98, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 10.10.2022, n. 150 con decorrenza dal 30.12.2022.

I punti dell’appello incidentale

Dal punto di vista del contenuto, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che l’appello incidentale deve riguardare i punti della decisione che sono oggetto dell’appello principale, nonché quelli che hanno una connessione essenziale con essi. Questo principio è stato ribadito in diverse sentenze della Corte di Cassazione:- Cassazione Penale, Sezione Unificata, sentenza n. 10251 del 17/10/2006 – depositata il 09/03/2007, caso Michaeler, Rv. 235699;

  • Cassazione Penale, Sezione VI, n. 1187 del 29/05/2014, depositata nel 2015, caso G., Rv. 261834; Id.,
  • n. 18526 del 13/04/2017, caso Mauro e altri, Rv. 269834;
  • Sezione III, n. 48389 del 24/10/2018, Rv. 274710; e, più recentemente,
  • Cassazione Penale, Sezione II, n. 14874 del 21/02/2023, depositata il 07/04/2023. Questo principio deriva dalla stessa natura dell’appello incidentale, che si inserisce nell’ambito tracciato dall’appello principale. Questo lasciando invece al giudicato interno le questioni che non sono state oggetto di gravame.

Il rapporto di connessione essenziale

Il rapporto di connessione essenziale si verifica quando vi è un’interdipendenza tra due parti della decisione, tale che una pronuncia su una di esse comporta la rivalutazione dell’altra parte, la quale non è direttamente coinvolta nell’impugnazione. L’appello incidentale deve essere presentato entro 15 giorni dalla notifica dell’appello principale, pena l’inammissibilità.

Inoltre, esso ha un’esistenza riflessa nel senso che perde efficacia nel caso in cui l’appello principale sia dichiarato inammissibile o sia rinunciato, risultando quindi subordinato e accessorio a quest’ultimo.La riforma ha attribuito all’appello incidentale una chiara funzione difensiva, eliminando il potere di proporre l’appello incidentale alle parti diverse dall’imputato, al pubblico ministero e alle parti private.

Il legislatore ha sostituito sia il primo che il terzo comma dell’articolo 595 del codice di procedura penale. Secondo il primo comma, l’imputato “che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni dalla notifica prevista” dall’articolo 584 del codice di procedura penale. Mentre, secondo il terzo comma, “entro quindici giorni dalla notificazione dell’impugnazione presentata dalle altre parti, può presentare al giudice, mediante deposito in cancelleria, memorie o richieste scritte”.

Con la modifica del terzo comma dell’articolo 595 del codice di procedura penale, si è voluto fornire un’opportunità all’imputato che non ha il diritto o l’interesse di presentare un appello, ma desidera fornire prove a suo favore che possono essere desunte dagli atti del processo. In passato, questa possibilità era offerta dall’articolo 121 del codice di procedura penale. Questo consentiva alle parti di presentare memorie o richieste scritte al giudice in qualsiasi momento del procedimento, senza limiti di tempo. Tuttavia, anche dopo il termine prescritto nel terzo comma dell’articolo 595, l’imputato può ancora fare riferimento all’articolo 121 come via alternativa per presentare tali elementi probatori.

Il Giudice d’appello e le sue competenze

La competenza per il giudizio d’appello viene regolata dall’articolo 596 del codice di procedura penale, che stabilisce le disposizioni generali, e dall’articolo 39 del decreto legislativo 274/2000 per il giudice di pace. Queste norme individuano il giudice competente in base all’organo giudicante che ha emesso la sentenza di primo grado. In generale, la Corte d’Appello è competente per giudicare le sentenze pronunciate dal tribunale sia in composizione monocratica che collegiale, nonché le sentenze del giudice per le indagini preliminari per i reati di competenza del Tribunale.

La Corte d’Assise d’Appello, invece, è competente per le sentenze della Corte d’Assise e del giudice per le indagini preliminari relative a reati di competenza della Corte d’Assise. Per quanto riguarda il giudice di pace, il Tribunale in composizione monocratica è competente per le sentenze emesse dal giudice di pace che ha sede nel rispettivo circondario.

Cognizione del giudice d’appello

L’appello è un tipo di impugnazione parzialmente devolutiva, il che significa che il giudice di secondo grado ha giurisdizione sul procedimento solo per quanto riguarda i punti della decisione che sono oggetto dei motivi di impugnazione presentati. Questo principio, noto come tantum devolutum quantum appellatum, prevede che il giudice d’appello si pronunci solo sui punti specifici della decisione impugnata. Punti che sono stati sollevati nell’appello. Un punto può essere considerato come una statuizione autonoma all’interno della sentenza.Tuttavia, ci sono due eccezioni a questo principio.

La prima riguarda le questioni rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado, il che significa che il giudice può esaminare e prendere posizione su questioni che sorgono spontaneamente senza bisogno di essere sollevate dalle parti. La seconda eccezione riguarda il quinto comma dell’articolo 597 del codice di procedura penale. Esso stabilisce che il giudice può anche applicare d’ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale e una o più circostanze attenuanti. Inoltre, se necessario, può essere effettuato un confronto tra la condanna impugnata e altre condanne ai sensi dell’articolo 69 del codice penale. Fattele le eccezioni sopra menzionate, la giurisdizione del giudice d’appello si estende solo al “devolutum” e, in virtù del principio sopra citato, all'”appellatum”. Tuttavia, è importante distinguere il caso in cui l’appello è presentato dal pubblico ministero da quello in cui l’appello viene presentato solo dall’imputato.

I vari casi

Nel caso in cui sia il pubblico ministero a presentare l’appello, questo può comportare un peggioramento della posizione dell’imputato. Se la sentenza è di condanna, l’appello può implicare una qualificazione giuridica più grave del reato rispetto a quella stabilita dal giudice di primo grado (purché entro i limiti di competenza del giudice di primo grado). Può implicare, anche, un cambiamento nella natura o nell’entità della pena, la revoca dei benefici precedentemente concessi o l’applicazione di misure di sicurezza. Nonché qualsiasi altro provvedimento previsto o consentito dalla legge.

Nel caso di una sentenza di proscioglimento, l’appello può portare a una riforma “in peius”, cioè alla pronuncia di una sentenza di condanna o al proscioglimento per un motivo diverso. Il giudice d’appello ha anche il potere di applicare, modificare o escludere pene accessorie e misure di sicurezza, anche se conferma la sentenza di primo grado.

D’altra parte, nel caso in cui sia solo l’imputato a presentare l’appello, opera il divieto di “reformatio in peius”. Il che significa che il giudice non può infliggere una pena più grave in termini di specie o quantità, imporre una nuova o più grave misura di sicurezza, prosciogliere l’imputato per una causa meno favorevole rispetto a quella enunciata nella sentenza appellata o revocare benefici precedentemente concessi. Può solo dare al fatto una qualificazione giuridica più grave, purché non superi i limiti di competenza del giudice di primo grado.

Reformatio in peius

Secondo la giurisprudenza, nel giudizio di appello, il divieto di “reformatio in peius” nella sentenza appellata da parte dell’imputato non riguarda solo l’entità complessiva della pena. Esso si estende a tutti gli elementi autonomi che contribuiscono alla sua determinazione, compresi gli aumenti o le diminuzioni apportati alla pena base per le circostanze, nonché gli aumenti derivanti dal riconoscimento del vincolo della continuazione.

Questo principio è stato ribadito in diverse sentenze della Corte di Cassazione. È importante sottolineare che l’intervento legislativo del Decreto Legislativo 11/2018, che ha escluso la possibilità per il pubblico ministero di proporre l’appello incidentale, ha stabilito in modo definitivo l’applicabilità del divieto di “reformatio in peius” nel caso di appello presentato dall’imputato.

La procedura

La procedura del giudizio d’appello può quindi prevedere diverse modalità a seconda che sia trattato con rito camerale partecipato o in pubblica udienza. La Riforma Cartabia ha voluto favorire la cartolarizzazione del processo di appello, al fine di semplificare e accelerare il procedimento. Secondo l’articolo 598 bis c.p., la regola generale prevede che il giudizio d’appello si svolga in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti. In questa fase, il Procuratore generale presenta le sue richieste fino a quindici giorni prima dell’udienza. Tutte le parti hanno, invece, la possibilità di presentare motivi nuovi e memorie fino a cinque giorni prima.

Il provvedimento emesso dalla camera di consiglio viene depositato in cancelleria al termine dell’udienza. Tale deposito equivale alla lettura in udienza ai fini di cui all’articolo 545. Questo significa che il provvedimento è reso noto alle parti tramite il suo deposito in cancelleria. Così si evita la necessità di una lettura formale in udienza.

La possibilità di recuperare l’oralità

Il successivo comma dell’articolo prevede la possibilità di recuperare l’oralità nel giudizio d’appello, su richiesta dell’appellante e, in ogni caso, dell’imputato o del suo difensore. Tale richiesta, che per la parte privata può essere presentata solo tramite il difensore, è irrevocabile e deve essere presentata entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione di cui all’articolo 601 o dall’avviso della data fissata per il giudizio di appello. Quando la richiesta è ammissibile, ossia presentata nei termini previsti da una persona legittimata, la Corte dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti. Il provvedimento viene comunicato al Procuratore generale e ai difensori. Inoltre, la Corte indica se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, utilizzando le forme previste dall’articolo 127 c.p.p. Quest’ultimo articolo disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dell’udienza pubblica e della camera di consiglio nel processo penale.

La Corte ha la facoltà di disporre d’ufficio che l’udienza si svolga con la partecipazione delle parti. Questo, quando ritiene che vi siano questioni rilevanti da esaminare.

L’articolo 598 ter c.p.p. introdotto dalla Riforma Cartabia

Con un provvedimento specifico, viene indicato se l’appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, seguendo le forme previste dall’articolo 127 c.p.p. Inoltre, la Corte dispone sempre la partecipazione delle parti all’udienza quando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale secondo quanto stabilito dall’articolo 603 c.p.p. L’articolo 598 ter c.p.p., anch’esso introdotto dalla Riforma Cartabia, disciplina il caso in cui l’imputato sia assente e distingue tra l’ipotesi in cui l’imputato stesso sia appellante (presumendo che sia a conoscenza dell’appello) e l’ipotesi in cui non sia appellante.

Nel primo caso, se le notifiche sono regolari e l’imputato appellante non è presente all’udienza, sarà sempre giudicato in assenza anche al di fuori dei casi previsti dall’articolo 420 bis c.p.p.

Nel secondo caso, se non risultano soddisfatte le condizioni per procedere in assenza ai sensi dell’articolo 420-bis, commi 1, 2 e 3, c.p.p., la Corte, tramite un’ordinanza, sospende il processo, ordina le ricerche dell’imputato per notificargli il decreto di citazione e, su richiesta delle parti, acquisisce le prove non rinviabili.

La procedura camerale partecipata

La procedura camerale partecipata è regolata dall’articolo 599 c.p.p., intitolato “Decisioni in camera di consiglio con la partecipazione delle parti”, che stabilisce i casi in cui può essere applicata:

  • Nei casi particolari indicati dalla legge;
  • Nel caso di appello riguardante una pronuncia emessa nel giudizio abbreviato;
  • Nel caso in cui l’appello riguardi la tipologia o la misura della pena, comprese le valutazioni sul confronto tra circostanze, l’applicabilità delle circostanze attenuanti generiche, le sanzioni sostitutive, la sospensione condizionale della pena o l’omissione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.
  • Per tutti gli altri casi diversi da quelli appena menzionati, il procedimento si svolge in pubblica udienza con il rito dibattimentale. Al fine di garantire il contraddittorio, in tutti i casi sopra citati, viene disposta la citazione dell’imputato appellante almeno 40 giorni prima dell’udienza. Così come dell’imputato non appellante nel caso di appello del pubblico ministero o se ricorrono le circostanze di estensione dell’impugnazione previste dall’articolo 587 c.p.p. Inoltre, viene dato avviso ai difensori almeno 40 giorni prima. Va sottolineato che è stata eliminata la citazione dell’imputato nel caso di appello proposto esclusivamente per interessi civili. In tale situazione, il nuovo comma 1 bis dell’articolo 573 c.p.p. prevede il trasferimento del processo al giudice civile competente.

Cosa deve contenere il decreto di citazione

Il decreto di citazione deve contenere vari avvisi secondo quanto stabilito dall’articolo 429. Gli avvisi sono compresi i dati personali dell’imputato e delle altre parti private, con l’indicazione dei loro difensori. Inoltre, deve essere fornito un avviso all’imputato e alla persona offesa che hanno la possibilità di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il decreto deve anche indicare il luogo, il giorno e l’ora dell’udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento, e deve essere datato e sottoscritto dal giudice e dall’ausiliario che lo assiste. Inoltre, il decreto di citazione deve specificare se si procederà con un’udienza pubblica o camerale.

Nel caso in cui sia prevista un’udienza camerale non partecipata, il decreto deve informare l’appellante. Oppure, in ogni caso, l’imputato e il suo difensore della facoltà di richiedere la partecipazione all’udienza entro un termine perentorio di 15 giorni dalla notifica del decreto. Durante l’udienza, il presidente o il consigliere delegato fa una relazione sulla causa. Dopo, a meno che il giudizio si definisca con un concordato, vengono letti gli atti, eventualmente si procede a una rinnovazione istruttoria e si svolge la discussione.

La rinnovazione istruttoria in appello

La rinnovazione istruttoria può essere disposta in diverse situazioni secondo l’art. 603 del codice di procedura penale italiano:

1. Quando una delle parti, nel momento dell’appello o nella presentazione dei nuovi motivi, richiede la riassunzione delle prove già acquisite durante il processo di primo grado o l’assunzione di nuove prove, e il giudice ritiene di non essere in grado di decidere sulla base degli atti disponibili fino a quel punto.

2. Quando nuove prove emergono o vengono alla luce dopo il processo di primo grado.

3. Quando il giudice ritiene che la rinnovazione istruttoria sia assolutamente necessaria per prendere una decisione appropriata sul caso.

4. Nel caso in cui il giudice di primo grado abbia commesso un errore dichiarando che il reato è estinto o che l’azione penale non avrebbe dovuto iniziare o continuare, e si ritenga che sia opportuno procedere con la rinnovazione.

5. Nel caso di appello da parte del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento, limitatamente alle prove testimoniali acquisite durante il processo di primo grado o riguardo all’integrazione probatoria decisa nel contesto di un giudizio abbreviato. Tuttavia, questa limitazione è in contrasto con la sentenza delle sezioni Unite n. 18620/2017, che ha invece ammesso l’integrazione probatoria anche in caso di giudizio abbreviato non condizionato.

La Corte europea dei diritti dell’uomo

Tale sentenza è stata accolta in modo diverso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) nella sentenza Di Martino e Molinari contro Italia del 25.3.2021. La stessa ritiene conforme a un processo equo il fatto che la corte d’appello non abbia ascoltato testimoni a carico nel contesto di un giudizio abbreviato, in cui la corte d’appello ha emesso una decisione sfavorevole rispetto alla sentenza assolutoria del primo grado basandosi sui documenti delle indagini preliminari.

6. Nel caso di una richiesta di restituzione nel termine da parte dell’imputato, al fine di evitare una regressione del processo. In tutti i casi di rinnovazione istruttoria, il giudice di secondo grado emette un’ordinanza dopo aver ascoltato le parti coinvolte nel processo.

Concordato in appello

L’istituto del concordato, reintrodotto nel codice di procedura penale dalla riforma Orlando, è disciplinato dall’art. 599 bis c.p.p. Si tratta di un negozio processuale che consente alle parti di concordare l’accoglimento, totale o parziale, dei motivi di appello. In tal caso, rinunciando ad eventuali altri motivi e indicando al giudice la pena concordata, qualora i motivi oggetto dell’accordo comportino una nuova determinazione della pena. La dichiarazione di concordato e la rinuncia devono essere presentate, a pena di decadenza, almeno 15 giorni prima dell’udienza. La stessa va presentata secondo le modalità previste per la rinuncia all’impugnazione di cui all’art. 589 c.p.p.L‘accordo riguarda tutte le richieste avanzate dall’impugnante e il presupposto essenziale è la rinuncia all’impugnazione da parte di chi è legittimato a farlo.

Si tratta di una rinuncia che deve estendersi a tutti i motivi che non rientrano nella categoria di quelli per cui si è concordemente richiesto l’accoglimento. In caso contrario, l’accordo sarebbe nullo, poiché, essendo di natura pubblicistica, non è soggetto alla autonomia decisionale delle parti (come stabilito dalla sentenza n. 6011/1996 della Corte di Cassazione, Sezione VI).Il concordato non è soggetto a limiti oggettivi riguardo ai tipi di reato in cui è ammesso.

Tuttavia, la norma prescrive che il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, sentiti i magistrati dell’ufficio e i Procuratori della Repubblica del distretto competente, indichi i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell’udienza di concordato, tenendo conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti.

L’accoglimento del concordato

L’accoglimento del concordato si traduce nella pronuncia di una sentenza da parte del giudice d’appello. Tuttavia, il mancato accoglimento dell’accordo produce effetti diversi a seconda che il procedimento si svolga con rito non partecipato o partecipato. Nel caso del rito camerale non partecipato, come previsto dall’art. 598 bis c.p.p., se la Corte d’appello ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle stesse e indica se l’appello sarà deciso in udienza pubblica o in camera di consiglio partecipata.

In questo caso, la richiesta e la rinuncia perdono efficacia. Esse posso però essere riproposte durante l’udienza, anche con eventuali modifiche. Nel caso in cui la Corte proceda con udienza pubblica o con udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, se la Corte stessa ritiene di non poter accogliere la richiesta concordata tra le parti, dispone la prosecuzione del giudizio. In questa situazione, non è possibile riproporre l’accordo concordato precedentemente. Inoltre, la richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno alcun effetto se la Corte decide in modo diverso dall’accordo. Ma la sentenza può essere impugnata in cassazione per violazione di legge.

Giudizio in appello: esiti d’annullamento

Il giudice di secondo grado emette sentenza di annullamento in diversi casi:

1. Nel caso in cui vi sia stata una condanna per un reato diverso o l’applicazione di una circostanza aggravante per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria, o l’applicazione di una circostanza aggravante ad effetto speciale, sempre che non siano ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti. In questo caso, il giudice ridetermina la pena.

2. Nel caso in cui vi sia stata una condanna per un reato concorrente o per un fatto nuovo. In questo caso, il giudice dichiara nullo il relativo capo della sentenza. Inoltre, elimina la pena corrispondente, disponendo che il pubblico ministero sia informato per le sue determinazioni.

3. Se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

4. Se accerta una delle nullità indicate nell’articolo 180 che non sia stata sanata e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

5. Nei casi in cui si sia proceduto erroneamente in assenza dell’imputato, a meno che la nullità non sia stata eccepita con l’atto d’appello o risulti che l’imputato era a conoscenza del processo pendente ed era nelle condizioni di comparire in giudizio prima della pronuncia della sentenza impugnata.

Appello penale: sentenza di conferma o riforma

Proceduralmente, se il giudice annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, dispone la trasmissione degli atti ad un’altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale, o alla corte o al tribunale più vicini, se non disponibili. Se il giudice annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale. Però, con un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.

Fuori dei casi di annullamento, il giudice di appello pronuncia una sentenza in cui conferma o riforma la sentenza appellata. Le pronunce del giudice di appello sull’azione civile sono immediatamente esecutive, mentre quelle sull’azione penale lo sono solo se non si propone ricorso per cassazione. È importante notare che una copia della sentenza di appello, insieme agli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo al giudice di primo grado, a cura della cancelleria.

Questo avviene quando il giudice di primo grado è competente per l’esecuzione e non è intervenuto alcun ricorso per cassazione. In altre parole, se la sentenza di appello conferma o riforma la sentenza di primo grado e riguarda l’azione civile, diventa immediatamente esecutiva. Tuttavia, se riguarda l’azione penale, diventa esecutiva solo se nessuna delle parti coinvolte decide di presentare un ricorso per cassazione.

È fondamentale garantire la tempestiva trasmissione della sentenza di appello e dei relativi atti al giudice di primo grado. Questo, affinché possano adempiere ai compiti correlati all’esecuzione del procedimento. Nel caso in cui siano competenti, e nel caso in cui non si presenti alcun ricorso per cassazione.

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