Vediamo quali sono le ultime novità riguardanti l’ISEE precompilato, e anche, nello specifico, come scorporare determinati titoli di Stato, buoni fruttiferi e libretti postali, titoli di cui all’art. 3 del D.P.R. 398/2003.
Facciamo un breve excursus sull’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), strumento impiegato in Italia a scopo di prendere atto della condizione economica del singolo nucleo familiare. L’indice detiene la finalità di determinare il diritto d’avere accesso a prestazioni sociali, servizi e agevolazioni, e la determinazione di esso si fonda su dati patrimoniali e reddituali, che vengono forniti dalla parte dei cittadini con la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
La recente novità normativa
Si può constatare come, col Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.13/2025, entrato in vigore lo scorso 5 marzo, è avvenuta l’introduzione di modifiche estremamente rilevanti al Regolamento ISEE. Particolarmente, è stato stabilito che, i titoli di Stato, i buoni fruttiferi postali, e i libretti di risparmio postale, vengano esclusi dal patrimonio mobiliare a fini ISEE, seppur con delle limitazioni. Infatti, l’esclusione dal computo opera entro il complessivo limite pari a 50.000 euro per ogni nucleo familiare.
Iniziamo col chiederci cosa significhi tale esclusione. Tradizionalmente, nel calcolo dell’ISEE si considera la totalità dei patrimoni mobiliari posseduti dal nucleo. Patrimonio che è appunto, di norma, comprensivo di titoli di Stato, libretti di risparmio e buoni fruttiferi postali. Adesso, per mezzo della novità appena introdotta, sarà lecito non dichiarare, o, a seconda dei casi, dichiarare con un valore ridotto (relativamente al limite impostato di cui sopra), i valori attinenti a questi possedimenti per il calcolo dell’ISEE.
Solamente qualora il valore totale delle tipologie di titoli elencate superi la quota di 50.000 euro, la parte che eccede dovrà essere riportata nel calcolo dell’ISEE.
Novità ISEE precompilato: quanto previsto dal D.P.C.M. n. 13/2025
Il decreto in oggetto si è occupato del recepimento d’alcune innovazioni normative, ed ha integrato l’articolo 5 del Regolamento ISEE, onde attuare le disposizioni di cui alla L. 213/2023, specificamente l’art.1, co. 183. Ha così potuto incorporare nel Regolamento delle disposizioni normative, varate in seguito all’entrata in vigore del Regolamento ISEE medesimo, e sono state aggiornate allora le modalità di calcolo dell’ISEE.
Anzitutto, il decreto ha escluso dai redditi ai fini ISEE i trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari per disabili. Questo in quanto ha dato attuazione all’art. 2-sexies del D.L. n. 42/2016 (convertito con modifiche nella L. 89/2016). Vige ora l’esclusione per i redditi descritti, salvo il caso in cui essi siano stati da includere nel reddito ai fini IRPEF.
Sempre nel D.P.C.M. n. 13/2025, sono state oggetto di chiarimento le modalità con le quali, i suddetti trattamenti, debbano esser sottratti al calcolo ISEE. Ciò in maniera che il valore economico delle prestazioni assistenziali o previdenziali per disabili non gonfi artificialmente il reddito dichiarato.
Maggiorazione della scala di equivalenza per nuclei familiari con disabili
Per effetto del decreto, si è anche avuta la maggiorazione della scala d’equivalenza per nuclei familiari con disabili. La stessa è dello 0,5, da computare per ciascun componente con disabilità media, grave, o non autosufficiente. Sono state altresì cancellate regole precedenti, operanti l’esclusione dal calcolo di determinate spese o importi forfettari in funzione della presenza in famiglia di soggetti disabili o non autosufficienti.
Novità concernenti la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
Con il Decreto del Presidente del Consiglio, si è data attuazione anche all’art. 10 del D. Lgs. 147/2017, introduttivo della possibilità d’utilizzo di una DSU già precompilata con i dati disponibili presso le pubbliche amministrazioni come Agenzia delle Entrate e INPS. Così la dichiarazione ne risulta velocizzata, con minore probabilità d’errori, e con minor necessità di controlli da eseguire manualmente.
In virtù della stessa applicazione, la validità della DSU è stata estesa sino al 31 dicembre dell’anno che segue la presentazione. Relativamente a patrimonio immobiliare e mobiliare, si prende a riferimento il secondo anno che precede la presentazione della DSU, onde assicurare aggiornamenti più precisi e rappresentativi di quella che è la situazione reale. Fatta salva l’estensione nell’applicazione dell’ISEE corrente, è previsto che debba avvenire un nuovo calcolo dell’indice nel momento di variazioni rilevanti nella situazione economica familiare, quale ad esempio un cambiamento intervenuto sulla situazione lavorativa.
L’INPS ha provveduto, a suo tempo, a fornire chiarimenti e indicazioni operative, attinenti alle novità di cui alle citate norme. Parliamo della circolare n. 137/2016, e dei messaggi n. 3418/2019 e n. 3835/2019.
Come si applica la novità ISEE precompilato nella pratica
Ora, sarà interesse pregnante dei cittadini venire a conoscenza di come applicare la novità praticamente, e dunque procedere con l’esclusione dal computo dei valori descritti, operando una scorporazione dei suddetti valori.
I cittadini che compilano la DSU (il modulo d’autocertificazione), potranno agire nei modi seguenti. Laddove vi sia possesso di titoli di Stato, buoni fruttiferi o libretti di risparmio postale, che sussistano alla data del 31 dicembre del secondo anno che precede la presentazione della DSU, potranno non indicare il valore relativo a determinati di questi rapporti finanziari, sempre entro il limite di 50.000 euro complessivi. In alternativa, potranno scegliere di registrare nel computo un valore, per ciascun titolo finanziario, d’importo inferiore, sempre tenuto conto del limite complessivo di 50.000 euro.
Nella prima scelta, ovvero quella d’indicare il valore effettivo dei titoli, e, poniamo il caso, la cui somma travalichi la quota di 50.000 euro, la parte che eccede dovrà esser riportata nel patrimonio mobiliare, ai fini del calcolo ISEE.
Riguardo alla DSU corrente, vale a dire quella presentata nell’anno in corso, sono da applicare le medesime modalità, e si considera il patrimonio mobiliare posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente.
Istruzioni di compilazione della nuova DSU
In base alle nuove istruzioni rilasciate dal provvedimento in oggetto, si indica che, nel Quadro FC2, sezioni I e II del Modulo FC.1 della DSU Mini o Integrale, si può non indicare il valore dei titoli trattati, o ridurne il valore, fino all’ammontare di 50.000 euro.
Nel Quadro S5 del Modello MS della DSU corrente, sono da applicare le stesse regole. Naturalmente, se l’importo supera 50.000 euro, la parte eccedente dovrà essere regolarmente riportata nel patrimonio mobiliare totale.
Da notare come, in entrambi i quadri appena nominati vi sia stato l’integrazione della legenda, e, in ambo i moduli corrispettivi vi sia stato l’inserimento di un nuovo paragrafo nelle istruzioni (precisamente alla parte 2, parliamo del paragrafo 4.3).
Cosa accade, laddove il contribuente abbia già presentato la DSU nel periodo dal 1° gennaio 2025 ad oggi? In quel caso, se riscontri la necessità d’usufruire della nuova disposizione, dovrà provvedere alla presentazione di una nuova DSU.
Perché questa modifica è importante?
La novità è degna di nota, e la ragione è da rinvenire nella sua ratio. Essa si sostanzia nel ridurre l’impatto patrimoniale dei titoli di Stato, libretti e buoni fruttiferi sulla determinazione ISEE, misura a favore di famiglie in possesso degli stessi strumenti finanziari per un valore moderato, o comunque piuttosto contenuto.
Novità ISEE precompilato, le conclusioni
Volendo tracciare un breve riepilogo, la legge ha riconosciuto anzitutto il fatto che titoli di Stato, libretti postali e buoni fruttiferi siano strumenti finanziari molto diffusi. Con la modifica entrata in vigore, fino all’importo di 50.000 euro, gli strumenti in questione non influiranno nel calcolo ISEE, a semplificazione del medesimo. Oltre a ciò, lo stesso indice diventa maggiormente equo per molte famiglie.
Si ricorda, infine, che i cittadini che vogliano fruire della facilitazione ma abbiano già presentato la DSU, dovranno aggiornarla. Operazione da compiere, in tutta semplicità, con la presentazione di una nuova DSU. Si pensi che, in presenza della nuova misura, diverse famiglie potranno rientrare nell’erogazione d’individuate prestazioni previdenziali, dalle quali erano in precedenza escluse per via del possesso, seppure in misura contenuta, dei titoli trattati.