A proposito dell’opzione fra prestazioni previdenziali, nell’ambito previdenziale e assistenziale vi sono appunto norme a regolazione della possibilità di ricezione in contemporanea di diverse prestazioni. Può essere il caso dell’assegno per invalidità, o dell’indennità di disoccupazione. Fra tali prestazioni è vigente nell’ordinamento un divieto di cumulo, e ne consegue che l’interessato potrà optare solamente per una delle opzioni che si presentano.
Ma, per altro verso, la natura di tale diritto di scelta, e le modalità con le quali può essere esercitato, sono state da ultimo oggetto d’importanti chiarimenti giurisprudenziali. E il discorso è culminato con la sentenza della Cassazione Sez. Lavoro n. 8401 del 31 marzo 2025.
La vicenda in breve
La vicenda dalla quale ha tratto origine il chiarimento della Corte di Cassazione ha riguardato una lavoratrice, quest’ultima titolare d’un assegno ordinario d’invalidità. La donna, già ottenuta la prima prestazione previdenziale, ha richiesto altresì il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione NASpl. In primo grado, la domanda della lavoratrice viene rigettata, con la motivazione che vi sarebbe incompatibilità fra le due prestazioni, e che la parte in giudizio non aveva comunicato con tempestività la propria decisione. Vi aveva infatti provveduto al di là dei 60 giorni di tempo stabiliti dalla circolare INPS attinente.
La donna ha dunque ricorso in appello, e la Corte competente territorialmente, a quel punto, ha accolto l’istanza. La motivazione esplicata dalla Corte d’Appello era che in realtà non esisteva un termine decadenziale specifico per l’esercizio dell’opzione fra le prestazioni, dato che l’INPS non avrebbe potuto imporre unilateralmente, con l’emissione d’una circolare, dato che la decisione sul limite temporale è di competenza legislativa (la circolare INPS non ha appunto il valore di legge). L’interpretazione suddetta è stata impugnata, per Cassazione, dalla stessa INPS.
La pronuncia della Cassazione sull’opzione fra prestazioni previdenziali
Veniamo quindi all’ordinanza in oggetto, pronunciata lo scorso 31 marzo. La medesima ha respinto il ricorso dell’INPS, e nel farlo ha ribadito taluni principi fondamentali.
Il primo di questi principi è il divieto di cumulo tra l’assegno d’invalidità e la NASpl, ed è garanzia costituzionale per il lavoratore il diritto d’opzione su quale delle due prestazioni mantenere.
L’altro principio ribadito è l’assenza di un termine decadenziale automatico: la Suprema Corte ha espresso come, il diritto d’esercizio dell’opzione, non possa essere assoggettato a un termine di decadenza automatico, stabilito unilateralmente dall’ente previdenziale, per mezzo di circolare o altro atto amministrativo. Tali atti, infatti, non detengono valore di legge e non possono imporre limiti temporali al diritto di scelta.
Altro principio ancora è quello attinente al ruolo esercitato dal Legislatore, il solo che possa stabilire, appunto, la decadenza dall’esercitare il diritto d’opzione. Nell’assenza d’una norma specifica, il diritto rimane aperto e può venire esercitato in qualsiasi momento.
Infine, è stata ribadita la gestione delle prestazioni previdenziali alternative mediante strumenti di sospensione temporanea, e non limiti temporali automatici. Principio volto al rispetto della tutela del diritto di scelta del lavoratore.
La rilevanza della decisione, l’impatto sull’opzione fra prestazioni previdenziali
La pronuncia che si è avuta, ad opera della Corte di Cassazione, nel rilevare un errore dell’INPS, fa da importante orientamento per la giurisprudenza e per gli operatori del diritto previdenziale. Ciò a rafforzamento della tutela dell’opzione fra prestazioni previdenziali esercitata del beneficiario. Oltre che ad affermazione secondo cui le limitazioni temporali non possono che derivare dalla legge, e mai da atti amministrativi.
In sintesi, è stato affermato definitivamente come tra le prestazioni di disoccupazione e assegno d’invalidità vige un divieto di cumulo, con diritto pieno di scelta tra le due. Un diritto da esercitare in qualunque momento, salvo norme di legge che dispongano diversamente (e che nel quadro attuale non sussistono). Poi, la decadenza dall’esercizio del diritto non può essere stabilita unilateralmente dall’INPS attraverso una circolare o un altro atto di natura amministrativa. Motivazione rinvenuta nel fatto che gli strumenti in questione non assumono valore di legge. E ancora, la tutela del lavoratore impone di rispettare quelli che sono i limiti temporali previsti legalmente.
Per la sentenza pronunciata a fare da nuovo orientamento, si rafforza il principio secondo cui limiti e decadenze, nel diritto previdenziale, possono essere stabiliti solamente dal legislatore, a favore della trasparenza e della tutela dei diritti dei prestatori di lavoro.
Fonte immagine di copertina: sito iStock Photo.