Nel rapporto fra lavoratrici della Pubblica Amministrazione (PA) e sistema previdenziale pubblico, troviamo delle peculiarità interpretative e applicative, le quali concernono le normative settoriali. Verte, in quest’ambito, particolarmente la questione relativa all’onere dell’indennità di maternità per il personale pubblico assunto per mezzo di contratti a termine. Ci si interroga inerentemente ai limiti temporali e alle modalità attributive della responsabilità, se da attribuire al datore di lavoro pubblico o all’INPS.
Sul punto è appena intervenuta la sentenza del Tribunale di Torino n. 763/2026, e c’è da dire che essa ha delineato una vera svolta in materia, con tanto di chiarimento su degli aspetti fondamentali riguardo all’applicazione delle norme e ai principi di responsabilità e tutela previdenziale.
Quadro normativo di riferimento
Riguardo al quadro normativo di riferimento, il diritto all’indennità di maternità viene disciplinato in via principale dagli artt. 24 e 57 del D. Lgs. n. 151/2001 (il cd. Testo Unico sulla tutela della maternità e della paternità). In merito all’art. 24, esso statuisce condizioni e modalità con le quali l’indennità viene erogata, e dispone che la medesima venga corrisposta alla lavoratrice in maternità anche se il rapporto lavorativo è precario o intermittente.
Decisamente di rilievo è la disposizione di cui al comma 4 dell’art. 24. Per esso, se la gravidanza insorge dopo più di 60 giorni rispetto alla cessazione del rapporto lavorativo, la lavoratrice può richiedere direttamente all’INPS la corresponsione dell’indennità di maternità. A quel punto, lo stesso ente previdenziale dà seguito a un procedimento di sostituzione della prestazione, ovverosia una conversione automatica, fra NASPI e indennità di maternità.
Passiamo ora all’art. 57. Questo disciplina la responsabilità della parte datoriale, pubblica e privata, e prevede quindi che l’onere delle prestazioni di maternità siano a carico dell’ente datore di lavoro, salvo eccezioni. Contempla inoltre che sia l’INPS a sopperire, in qualità di soggetto sostitutivo, in ipotesi determinate.
La questione interpretativa: chi deve pagare?
Occupiamoci della questione interpretativa, che attiene al momento e al limite temporale entro cui alla parte datoriale spetta l’onere di corrispondere l’indennità di maternità. Fino a questo momento, è intervenuta a regolazione del rapporto una prassi amministrativa e interpretativa, che metteva spesso in atto una lettura estensiva dell’art. 57. Per tale lettura, la prassi in questione attribuiva al comune o altro ente pubblico l’obbligo suddetto, anche qualora la gravidanza insorgesse oltre i 60 giorni dalla cessazione del rapporto, con la lavoratrice che si trovava già in regime di NASPI.
Ma si tratta di un’interpretazione estensiva che entra in contrasto con la disciplina normativa, e nello specifico coi principi di tassatività e specialità propri delle norme previdenziali. La stessa giurisprudenza di legittimità aveva avuto modo di chiarire che, la responsabilità del datore di lavoro pubblico per l’indennità di maternità, si configura soltanto nel caso in cui la gravidanza abbia avuto inizio in un arco temporale che risulti compatibile col la data di termine del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 57, e col riferimento a un rapporto di lavoro che, fino a quella data, era ancora attivo.
Il caso di specie
Nella fattispecie passata al vaglio della Corte di Torino, un’ex lavoratrice comunale, che aveva prestato servizio presso il Comune di Torino come educatrice d’asilo nido, aveva terminato il rapporto di lavoro in data 30 giugno 2023, ed aveva ottenuto la NASPI il 4 luglio 2023. La gravidanza era venuta successivamente, oltre il termine dei 60 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, ed era iniziata l’interdizione per maternità a rischio il 22 settembre 2023.
Nel corso del procedimento amministrativo tenutosi, l’INPS aveva dapprima erogato l’indennità di maternità. Ma, successivamente, ne aveva richiesto la restituzione delle cifre versate, avanzando la motivazione secondo cui il relativo onere sarebbe stato di spettanza dell’ente locale, in tal caso il Comune di Torino.
In ciò, l’INPS richiamava la disposizione ex art. 57 D. Lgs. n. 151/2001. Da qui era insorta la controversia giudiziaria tra l’ex lavoratrice, il Comune di Torino e l’INPS.
La compensazione sulla NASPI da parte dell’INPS
Al fine di recuperare quanto già corrisposto per l’indennità di maternità, l’INPS aveva poi effettuato una compensazione sulla NASPI percepita dalla lavoratrice, che a quel punto si è rivolta al Tribunale nella funzione di giudice del lavoro. La lavoratrice chiedeva così che le venisse riconosciuto il diritto all’indennità di maternità, e che il Comune di Torino fosse condannato al pagamento di essa, e richiedeva altresì che venisse dichiarata illegittima la compensazione cui l’INPS aveva provveduto, e la restituzione dei relativi importi trattenuti.
Il difetto di legittimazione passiva fatto valere dal Comune di Torino
Il Comune di Torino, dal proprio canto, si dichiarava in difetto di legittimazione passiva, e con tale tesi si costituiva in giudizio, con la richiesta ad essere estromesso dal processo. Il Comune faceva valere che la lavoratrice si trovasse già in regime di NASPI, quando la maternità è insorta, e dunque l’obbligo di corresponsione dell’indennità sarebbe stato di spettanza esclusiva dell’INPS.
Qui il Comune ha richiamato la conversione automatica contemplata dalla legge, ed ha affermato che l’onere a carico del datore di lavoro pubblico, in tal caso, non era sussistente, come avviene invece nelle cessazioni di rapporto decisamente più recenti (entro il limite dei 60 giorni).
Il Comune ha anche avanzato una domanda di manleva nei confronti dell’INPS, con la forma della cd. domanda trasversale, allo scopo di tutelarsi da qualunque condanna eventualmente sopraggiunta. Sempre il Comune di Torino aveva richiesto la condanna al risarcimento del danno da responsabilità aquiliana (sulla base dell’art. 2043 c.c.), dato che, a proprio dire, l’ente aveva commesso una violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione. Nello specifico, l’ente previdenziale aveva costretto il Comune a difendersi nel giudizio per una controversia del tutto evitabile.
L’onere dell’indennità di maternità e la sentenza n. 763/2026 del Tribunale di Torino
Nell’assumere la propria decisione, il Tribunale di Torino faceva valere la tematica dell’interpretazione sistematica delle norme, e affermava che l’obbligo del datore di lavoro pubblico al pagamento dell’indennità di maternità s’applica esclusivamente a gravidanza iniziata entro i 60 giorni da quando il rapporto di lavoro è terminato. Oltre il suddetto limite, la normativa stabiliva, sempre per quanto chiarito dal Tribunale, che l’onere grava sull’INPS, cui spetta intervenire per il tramite della procedura di conversione automatica ex art. 24, co. 4 del D. Lgs. n. 151/2001.
Il Tribunale, a seguito delle considerazioni citate, si è pronunciato per il respingimento della domanda di responsabilità diretta dell’ente comunale. Si dichiara nella sentenza che la responsabilità economica e l’obbligo di pagamento sono di spettanza esclusiva all’INPS.
La ratio della sentenza e i principi interpretativi dell’onere dell’indennità di maternità
Il giudice ha proteso dunque per un’interpretazione sistematica delle norme, ed ha evidenziato i seguenti punti.
- L’art. 24, comma 4, è a disciplina di una regola d’automatismo giuridico: in presenza di gravidanza oltre i 60 giorni dalla cessazione, l’indennità spetta all’INPS, e ciò senza che il datore di lavoro pubblico possa essere chiamato a pagare.
- L’art. 57, invece, si applica solamente in quelle situazioni di maternità insorte entro il limite temporale di 60 giorni dalla cessazione del rapporto.
- La combinazione delle due norme porta alla conclusione secondo la quale l’onere economico non possa essere attribuito all’ente pubblico in ipotesi di gravidanza insorta oltre i 60 giorni. A configurarsi è una forma di responsabilità automatica dell’INPS.
Il Tribunale di Torino ha altresì fatto valere il fatto che la prassi d’attribuire all’ente pubblico l’obbligo di pagamento in qualunque circostanza, seppure in presenza di superamento del limite temporale legislativamente stabilito, è un’interpretazione estensiva che, appunto, non è conforme alla medesima legge, e rischia oltretutto d’alterare un delicato equilibrio fra la tutela previdenziale e la responsabilità pubblica.
La responsabilità dell’INPS e il risarcimento del danno
La sentenza, avendo riconosciuto la responsabilità dell’INPS, ha condannato l’ente a risarcire i danni causati al Comune di Torino, consistenti nelle spese legali che il comune ha sostenuto per la difesa nel procedimento giudiziario. Si era ravvisata la responsabilità dell’istituto previdenziale in una condotta di tipo negligente, ritenuta in violazione del principio del neminem laedere di cui all’art. 2043 c.c., oltre che dei principi costituzionali di buon andamento e d’imparzialità rinvenuti nell’art. 97 Cost.
La negligenza si spiega col fatto che l’INPS aveva rigettato la richiesta di pagamento dell’indennità avanzata, ed aveva sostenuto una responsabilità che si era rivelata invece infondata. Aveva pertanto dato luogo a una lite evitabile, e la conseguenza è stato il riconoscimento del danno risarcibile a favore del Comune.
Onere dell’indennità di maternità, le conclusioni
Si può concludere che la sentenza n. 763/2026 del Tribunale di Torino abbia chiarito definitivamente degli aspetti fondamentali della disciplina sull’onere dell’indennità di maternità nel settore pubblico, anche a smentita d’una prassi che si era protratta in contrasto con la lettera della legge. Nel dettaglio, un’interpretazione corretta delle norme dovrebbe seguire sempre il principio della tassatività delle condizioni di responsabilità. Si dovrebbe cioè evitare delle interpretazioni estensive che possono essere fonte di confusione e responsabilità ingiustificate.
La pronuncia si pone allora come importante tassello nella tutela dei diritti delle lavoratrici pubbliche, e nell’applicazione corretta delle normative previdenziali. La prassi amministrativa è stata così smentita ed è stata posta forte attenzione sulla responsabilità e sui limiti temporali stabiliti ex lege.