Il mandato di protezione per futura incapacità e la sua affermazione

Ottobre 8, 2025
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Mandato di protezione per futura incapacità

Si sta affermando sempre più nell’uso un nuovo strumento, il mandato di protezione per futura incapacità. Si tratta di un mezzo pensato in risposta alle esigenze dovute all’invecchiamento della popolazione, e dà accesso ad una pianificazione anticipata. Una persona, che sia in possesso delle proprie facoltà, potrà dunque designare colui o colei, o un ente, che curerà i suoi interessi personali e patrimoniali. Ciò sempre nell’evenienza in cui, in futuro, la stessa persona dovesse ritrovarsi non più nella possibilità di gestione autonoma di detti interessi.

L’istituto si basa sul principio d’autonomia contrattuale, ed è supportato dalla dottrina notarile, seppur manchi ancora una legge specifica in merito. Il ricorso ad esso è comunque ritenuto molto conforme a quelle che sono le attuali esigenze. Avevamo fatto riferimento all’invecchiamento demografico. Sulla base dei dati Istat, la popolazione italiana con più di 65 anni, passerà dal 23% del 2021 a circa il 35% nel 2050. Un cambiamento demografico d’indubbia portata che fa sì che la pianificazione degli interessi personali e patrimoniali non venga più inquadrata come scelta per pochi, ma piuttosto come una necessità abbastanza diffusa. L’occorrenza era allora di reperire strumenti idonei, tali da tenere conto della situazione registratasi.

Il funzionamento del mandato di protezione per futura incapacità

Grazie al mandato di protezione, un soggetto A (mandante), persona nel pieno possesso delle proprie facoltà mentali, dà incarico ad un soggetto B (mandatario), persona o ente che gode della sua fiducia, di assumersi la cura dei suoi interessi (abbiamo detto, sia personali che patrimoniali). Sempre con la condizione che, in futuro, il soggetto A dovesse perdere la capacità di farlo in autonomia.

In questo caso, non si attende che lo stato d’incapacità sopraggiunga per la nomina di un tutore o un amministratore di sostegno, ma la persona interessata agisce con anticipo, con una predeterminazione di chi, qualora la condizione si verifichi, gestirà gli interessi che gli appartengono, relativi alla sua vita o ai suoi beni.

È vero che, ad oggi, manca una legge specifica a disciplina della possibilità qui in discussione. E, proprio a tal proposito, emerge il ruolo propulsivo del notariato italiano, che ha fornito alla causa degli studi approfonditi. Uno di questi, particolarmente importante, è lo Studio n. 114/2023, con il quale il CNN (Consiglio Nazionale del Notariato) ha sostenuto la tesi per cui lo strumento sia già applicabile nell’ambito del nostro ordinamento, senza che il medesimo contrasti in alcun modo con la legislazione vigente.

I pilastri giuridici a sostegno del mandato di protezione per futura incapacità

Vi sono tre pilastri giuridici individuati a sostegno dello strumento. Innanzitutto, l’autonomia contrattuale già accennata, ex art. 1322  C.c., che consente ai privati la facoltà d’addivenire a contratti atipici, dunque non espressamente previsti dalla legge, a patto che i medesimi realizzino interessi meritevoli di tutela. Parimenti, subentra a sostegno la disciplina di mandato. Gli artt. 1703 e seguenti C.c. forniscono una disciplina solida, in coerenza della quale poter formare anche l’atto di mandato di protezione per futura incapacità.

E si registra anche la derogabilità dell’art. 1722 co. 4, il quale prevede che il mandato si estingua per interdizione o inabilitazione del mandante. La legge afferma quindi che vi possono essere eccezioni a tale disposto, ed è qui che si colloca il mandato di protezione per futura incapacità. Stando a quanto afferma buona parte della dottrina notarile, ciò consentirebbe anche che il mandato produca i propri effetti al verificarsi dell’incapacità del soggetto che ne abbia disposto.

La proposta di legge avanzata dal Notariato

Quanto da ultimo discusso rappresenta una posizione radicata nel settore, ed è autorevolmente sostenuta, ma il Notariato detiene anche la consapevolezza che, una legge dedicata, dispenserebbe la certezza e l’uniformità che servirebbero per una piana diffusione dello strumento, e la sua affermazione in quanto istituto giuridico vero e proprio. Agevolerebbe di molto, in tal senso, la creazione di un registro nazionale, fra gli elementi presenti nella proposta di legge avanzata dal Notariato. Esso darebbe un contributo di peso all’efficacia pratica dello strumento.

E, la proposta di legge, contempla tra l’altro la figura del guardiano, un soggetto selezionato dal mandante che agirebbe in qualità di garante della corretta esecuzione del mandato. Una figura, quest’ultima, che inserita nel sistema ne scongiurerebbe il rischio d’abusi.

Le differenze rispetto alla procura

Sono da notare le differenze fra il mandato di protezione per futura incapacità e la procura. La procura, infatti, è l’atto unilaterale col quale un soggetto conferisce a un altro il potere di rappresentarlo, senza alcun obbligo contrattuale ad agire. Il mandato di protezione, invece, è un atto bilaterale, strutturato in maniera tale da anteporre un vincolo per le parti e che riporta direttive, meccanismi di controllo, oltre alla clausola fondamentale della sopravvenuta incapacità per divenire operativo.  

Il mandato di protezione per futura incapacità si può qualificare come una rivoluzione nell’approccio alla fragilità. Con questo istituto, sebbene non ancora tipizzato, si passa da un approccio paternalistico che trae origine dall’idea del supremo interesse della persona deciso da altri, ad un esclusivo principio d’autodeterminazione.

Fonte immagine: sito iStock Photo.  

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