Tutore del disabile mentale [Guida completa 2025]

Gennaio 11, 2025
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tutore disabile mentale

La tutela è un importante strumento giuridico. Il suo obiettivo è quello di proteggere i soggetti che sono stati dichiarati interdetti. E, come tali, quelle persone che sono state ritenute dal legislatore come meritevoli di una considerazione evidentemente più specifica.

Nella nostra guida di oggi, dedicata al tutore del disabile mentale, ricordiamo che l’interdizione è un provvedimento che riguarda sia il maggiore di età che il minore di età emancipato. Il requisito di base è che si trovino in condizioni di infermità mentale abituale, tale da renderli incapaci di provvedere ai propri interessi.

La nomina del tutore del disabile mentale si rende pertanto funzionale all’assicurare a tali soggetti la giusta protezione, in valutazione altresì di quanto possa essere difficile garantire loro la necessaria gestione patrimoniale.

Chi nomina il tutore del disabile mentale

Chiarito quanto sopra, definiamo il tutore del disabile mentale come un soggetto che è nominato dal giudice tutelare, che individuerà tale persona soprattutto all’interno dello stesso nucleo familiare dell’interdetto (per quanto non si tratti di una scelta obbligatoria).

Pertanto, il giudice tutelare che si occuperà della nomina del tutore del disabile mentale andrà prima di tutto a capire se tra i familiari più stretti (come il coniuge non separato, un convivente, il padre o la madre, il figlio, un fratello o una sorella, un altro parente entro il quarto grado) possa esserci qualcuno che può ricoprire o meno questo ruolo.

Naturalmente, questo orientamento non sta certamente a significare che il tutore del disabile mentale non possa essere un altro soggetto, estraneo all’ambito familiare.

Sono infatti numerosi, nella prassi, le situazioni in cui il giudice tutelare preferisce individuare il tutore tra persone che sono estranee al nucleo familiare. Si pensi, per esempio, all’esistenza di un conflitto di interessi tra gli stessi parenti e al desiderio del giudice di aggirare questo problema.

In ogni caso, ricordiamo che il tutore del disabile mentale:

  • deve essere una persona di maggiore età
  • deve essere un individuo sulla cui condotta il giudice non ha alcun dubbio.

Si consideri anche che il soggetto che viene individuato dal giudice tutelare non può sottrarsi alla nomina, eccezion fatta la dimostrazione di alcune condizioni di tipo personale e soggettivo come:

  • contemporaneo esercizio di altre tutele
  • presenta nel nucleo familiare di almeno tre figli di minore età
  • età anagrafica superiore a 65 anni
  • condizione di malattia grave.

Ancora, è utile ricordare che nel provvedimento di nomina il giudice tutelare può indicare non solamente il tutore, bensì anche un protutore che abbia il compito di rappresentare l’interdetto in tutti quei casi di conflitto di interesse che potrebbero sorgere tra l’interdetto e il tutore.

Al protutore sono riconosciute anche altre facoltà, come ad esempio la sostituzione del tutore per gli atti urgenti, nel caso in cui costui venga a mancare o nel caso in cui abbia abbandonato la propria funzione.

L’apertura della tutela del disabile mentale

A questo punto può essere utile cercare di compiere un passo in avanti in più su questo tema complesso e occuparci prima di tutto dell’apertura della tutela del disabile mentale.

Ricordiamo che la tutela in favore del soggetto interdetto viene aperta attraverso la nomina del tutore provvisorio o mediante pubblicazione della sentenza di interdizione, mediante deposito nella cancelleria del Tribunale.

Condividiamo dunque come l’apertura del procedimento di tutela, che condurrà alla nomina del tutore del disabile mentale, possa essere richiesta ex art. 417 c.c. da:

  • coniuge
  • parenti entro il quarto grado
  • affini entro il secondo grado
  • tutore o curatore
  • pubblico ministero.

Per quanto concerne le modalità, chiunque – tra i soggetti di cui sopra – abbia intenzione di avviare il processo di interdizione, dovrà allegare all’istanza da presentare in tribunale un set documentale che comprenda:

  • certificato di residenza
  • estratto dell’atto di nascita
  • stato di famiglia
  • documentazione medica.

La nomina del tutore del disabile mentale

Una volta che il giudice tutelare avrà ricevuto tutta la documentazione, procederà con l’analisi dell’idoneità del tutore del disabile mentale.

Per effettuare una simile operazione, la legge riconosce al giudice tutelare la facoltà di reperire tutte le informazioni che ritenga necessarie sul proprio conto al fine di assicurare che il tutore sia in grado di assolvere correttamente a tutte le sue funzioni.

Una volta che il giudice tutelare avrà individuato il tutore del disabile mentale, lo convocherà per notificargli le funzioni che dovrà svolgere. Qui, il tutore presterà apposito giuramento di esercitare il proprio ufficio con fedeltà e diligenza.

Infine:

  • entro 10 giorni dal giuramento il tutore dovrà avviare il procedimento di inventario dei beni dell’interdetto
  • entro 30 giorni il processo di inventario dovrà giungere a conclusione con indicazione di beni immobili, beni mobili, crediti e debiti trovati.

I poteri del tutore: cosa fa?

Ma che cosa fa il tutore del disabile mentale? Quali sono i doveri e le possibilità che la legge gli riconosce?

Cominciamo dal potere maggiore: il tutore del disabile mentale ha il compito generale di prendersi cura del soggetto interdetto. Pertanto, dovrà porre in essere tutti i comportamenti che gli permetteranno di assicurare il proprio benessere.

Inoltre, il tutore del disabile mentale dovrà rappresentare l’interdetto in ogni atto di natura civile. Dovrà anche gestire in modo diligente il suo patrimonio, tenendo sempre in considerazione che l’interesse da perseguire è – ovviamente – quello dell’interdetto.

A proposito di inventario, un documento molto importante di cui abbiamo già parlato, il tutore dovrà prendersi cura non solamente della realizzazione di quello iniziale, che avviene dopo il giuramento, bensì anche di aggiornarlo con ciò che dovesse realizzare nel periodo di gestione.

Ogni anno, inoltre, il tutore del disabile mentale dovrà condividere con il giudice tutelare una rendicontazione delle attività svolte e la contabilità che ha tenuto sui rapporti del soggetto interdetto.

Infine, ricordiamo come il tutore del disabile mentale non possa acquistare i beni del soggetto tutelato.

Le autorizzazioni richieste dal tutore del disabile mentale

Anche se la legge riconosce ampio potere al tutore del disabile mentale, che potrà compiere in essere gli atti necessari al supporto degli interessi dell’interdetto, tale individuo non può certamente fare tutto. Ci sono infatti alcune attività che non possono essere realizzate dal tutore dell’interdetto in modo completamente autonomo, subordinandone alcune all’autorizzazione del giudice tutelare. In alcuni casi, è invece necessario non solamente il parere del giudice tutelare, quanto anche l’intervento del pubblico ministero.

Come intuibile, gli atti per cui il tutore del disabile mentale non potrà agire in completa autonomia sono tutti quelli che impattano maggiormente sul patrimonio dell’interdetto, come, a titolo di esempio non esaustivo:

  • la vendita di beni, con l’eccezione di quelli che sono soggetti a facile deterioramento;
  • la costituzione di garanzie reali (come l’ipoteca o il pegno) sui beni del disabile mentale;
  • ancora, la stipula di compromessi, divisioni, transazioni.

Nel caso in cui, nonostante il divieto che la legge ha imposto, il tutore del disabile mentale dovesse agire da solo in completa autonomia, senza necessarie autorizzazioni, gli atti del tutore dell’interdetto possono essere annullati sia su istanza dello stesso tutore che su ricorso del soggetto interdetto che, ancora, dei suoi eredi o di chiunque ne abbia causa.

La cessazione del ruolo di tutore del disabile mentale

Il ruolo di tutore del disabile mentale può avere cessazione in diversi casi.

Il primo è la rinuncia del tutore dell’interdetto. Ma non abbiamo forse scritto che il tutore non può rifiutarsi di ricoprire questo incarico?

Pur vero, ci sono alcuni casi in cui la legge riconosce al tutore la facoltà di richiedere e ottenere dal giudice tutelare di essere esonerato dal proprio incarico:

  • se è divenuto troppo impegnativo
  • se vi è un’altra persona che può sostituirlo.

In ogni caso, l’esercizio delle funzioni del tutore del disabile mentale dovrà proseguire fino a quando il nuovo tutore non avrà assunto l’incarico, attraverso la prestazione del giuramento.

Di contro, la legge prevede che il giudice non possa rimuovere il tutore dell’interdetto se non dopo averlo sentito o citato. Può tuttavia agire sospendendo il suo ruolo, nel caso in cui vi siano comportamenti gravi che devono essere riscontrati con urgenza.

Tutore del disabile mentale e conto corrente

Uno dei temi più diffusi su cui si dibatte, è il potere del tutore del disabile mentale a operare sul conto corrente dell’interdetto.

Ora, l’occasione è utile per ricordare che il tutore può esercitare i poteri se sono previsti dal decreto di nomina che viene emesso dal giudice.

Quindi, se nel decreto non viene prevista la possibilità di aprire un contratto di conto corrente nell’interesse dell’interdetto, allora il tutore non può porre in essere questo atto per conto dell’assistito.

Ma cosa può fare in questo caso il tutore?

Molto semplicemente, il tutore deve:

  • presentare specifica istanza al giudice tutelare richiedendo l’autorizzazione necessaria all’apertura e alla gestione del conto corrente
  • solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice, effettuare l’apertura del conto corrente vincolato, intestato all’interdetto, collegato al tutore.

Peraltro, ricordiamo che nel provvedimento del giudice, costui indicherà quali sono i limiti entro cui il tutore potrà muoversi.

Può pertanto capire che alcune operazioni non siano comprese nel provvedimento. In quel caso, il tutore deve presentare al giudice una nuova istanza, in cui indicare per esempio l’importo massimo prelevabile e/o la modalità con cui il tutore può prelevare il denaro dal conto.

Per quanto poi concerne il riferimento al vincolo, questo significa che solamente il tutore può effettuare le operazioni per conto dell’interdetto e che egli potrà operare solamente in forza del provvedimento del giudice.

Una volta autorizzato, il tutore dovrà provvedere all’effettuazione di tutti i pagamenti mediante conto corrente intestato al beneficiario. In questo modo viene reso tracciabile ogni pagamento, rendendolo giustificabile nel momento in cui si procede all’effettuazione del rendiconto agli occhi del giudice tutelare, ovvero quando il tutore deve procedere a fare la relazione annua del suo operato.

Per quanto poi riguarda le caratteristiche di questo rapporto, tutti i conti devono essere intestati esclusivamente al beneficiario: i rapporti cointestati devono essere chiusi con ripartizione delle somme. Ogni investimento deve essere autorizzato dal giudice tutelare: l’operazione non può dunque essere realizzata in completa autonomia.

Ricordiamo infine che al tutore non è richiesto di anticipare le somme dovute al beneficiario, soprattutto se il beneficiario ha a disposizione risorse economiche proprie. Viene imposto al tutore dell’interdetto di garantire che ogni rapporto di dipendenza, anche per i collaboratori della famiglia, sia disciplinato da uno specifico contratto in riferimento di legge, anche ricorrendo a figure di supporto come i patronati.

Il tutore non può invece appropriarsi, anche in via transitoria e temporanea, delle somme di denario dell’interdetto. Non può nemmeno prelevare somme dal conto corrente bancario dell’interdetto, per riconoscere a sé stesso dei rimborsi spesa.

Ogni eventuale rimborso delle somme dovute sono anticipati solamente nell’interesse del beneficiario e sempre su autorizzazione del giudice tutelare, con allegazione dei documenti che possano determinare e comprovare le spese che sono state effettuate.

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