Il concorso di colpa nell’incidente senza cintura di sicurezza

Gennaio 27, 2025
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Elevated view of broken cars after accident

Il magistrato รจ stato chiamato a valutare il concorso di colpa, in riferimento a un incidente stradale nel quale il passeggero danneggiato era sprovvisto di cintura di sicurezza. Le colpe dei protagonisti della vicenda concorrono, ma quale la colpa piรน grave? E quali le conseguenze che ne derivano?

L’uomo ha riportato un’invaliditร  totale e permanente, e il giudice di merito ha ravvisato un concorso di colpa da parte della vittima, per quanto accaduto. Sua responsabilitร , il fatto di non aver indossato la cintura di sicurezza. Partiamo allora dai presupposti legali e giurisprudenziali ai quali il giudice di merito dovrebbe attenersi nel pronunciarsi su una simile causa. Al riguardo, la Corte di Cassazione, Sez. III, aveva emanato la sentenza n. 23804 del 2024 (emanata il 4 settembre). In detta sede era stato richiamato, quale dato legislativo di riferimento, l’art. 1227 co. 1 del Codice Civile. Stando al medesimo, il risarcimento puรฒ risultare diminuito nell’importo in relazione all’entitร  effettiva della colpa e delle conseguenze scaturite.

La valutazione del giudice dovrebbe esser data da un giudizio ipotetico e controfattuale in base al quale ricostruire cosa sarebbe accaduto nellโ€™ipotesi in cui ciascuno dei due soggetti avesse tenuto la condotta alternativa corretta eย confrontare le condotte colpose di danneggiante e danneggiato. รˆ necessario comparare le due colpe e valutare quale tra le due condotte colpose sia risultata piรน grave rispetto allโ€™altra e quale abbia comportato un contributo causale prevalente nella causazione del sinistro.

Concorso di colpa e caso di specie in discussione

Fatte le doverose premesse, ripartiamo dalla vicenda e ripercorriamola nei dettagli. Il danneggiato, che come descritto ha riportato lesioni gravi tali da condurlo all’invaliditร  permanente, e i propri familiari, chiamano in causa l’uomo che si trovava alla conduzione del veicolo, oltre che il proprietario stesso del veicolo. La richiesta รจ quella di risarcimento dei danni patiti che eccedono il massimale d’assicurazione (peraltro, giร  totalmente corrisposto dalla ditta assicuratrice).

Ora, nel giudizio di merito, รจ venuto fuori come la vittima abbia, dal proprio canto, avuto un ruolo parziale anch’essa nella causazione del danno che ha subรฌto, in quanto non aveva le cinture di sicurezza allacciate. Nell’accaduto incidentale, la vittima aveva riportato un’invaliditร  del 100%, ma nell’ipotesi in cui avesse allacciato le cinture, l’invaliditร  permanente sarebbe stata del 55%. In definitiva, nel giudizio di primo grado la domanda risarcitoria viene ammessa, ma soltanto parzialmente: la domanda รจ stata cioรจ liquidata tenuto conto del grado d’invaliditร  del 55%, quota interamente imputabile a chi si trovava alla guida.

Il danneggiato e la famiglia ricorrono quindi in appello, e qui il ricorso รจ integralmente accolto. Si era registrato sรฌ un concorso di colpa della vittima, ma era anche vero che, per questi casi, รจ previsto che il risarcimento subisca un’attenuazione economica, e non che venga considerata una percentuale inferiore d’invaliditร  del danneggiato. Con la nuova determinazione, posta in essere dal giudice d’appello, il contributo colposo da parte della vittima veniva quantificato nella misura del 20%. Il danno patrimoniale, in relazione a ciรฒ, riceveva pertanto una valutazione superiore. Ma stavolta รจ la parte avversa a ricorrere, per Cassazione.

Concorso di colpa e nesso di causalitร , cosa dimostrare

Il principio giuridico secondo il quale, laddove vi sia concorso di colpa da parte del danneggiato, il risarcimento diminuisce, nei termini e nelle modalitร  previste, รจ contenuto nell’art. 1227 del Codice Civile al primo comma. Va altresรฌ precisato che, la “colpa” รจ intesa dalla disposizione non come un elemento psicologico della colpa, bensรฌ quale atteggiamento contrario ad una regola di condotta appositamente istituita da norme positive (e qui subentrava la disposizione del Codice della Strada). Ma anche, allo stesso modo, un atteggiamento contrario ad una regola di condotta dettata da comune prudenza.

Sempre al primo comma dell’art. 1227 C.c. si fa risalire l’obbligo, del giudice di merito, d’esaminare d’ufficio quella che รจ l’incidenza casuale del comportamento colposo del danneggiato (Sent. Cass. n. 8396/2024). C’รจ da dire anche che non vi sono limiti alla percentuale di colpa che puรฒ essere riconosciuta alla condotta del danneggiato, che puรฒ giungere anche a mettere in discussione il rapporto causa-effetto tra il fatto e l’evento dannoso. Cosรฌ come andrebbe valutata anche l’incidenza della colpa di un terzo nella causazione dell’infortunio riportato.

Il rapporto causa-effetto in una precedente pronuncia di legittimitร 

Un esempio simile da riportare รจ quello del mancato uso del casco su un ciclomotore, o quello del ciclomotore omologato per il solo conducente e che malgrado ciรฒ trasporti un passeggero. Per ricostruire il rapporto causa-effetto, condotte di questo tipo sono determinanti, ed รจ quanto sottolinea la medesima sentenza citata della Corte di Cassazione.

Estremamente rilevante รจ dunque la precisazione della Suprema Corte, in quanto la mera violazione di una norma a disciplina della circolazione su strada non comporterebbe automaticamente una responsabilitร  civile nel danno. รˆ necessario allora che, la violazione medesima, possa qualificarsi come elemento causale. Il principio era stato affermato giร  nel 2009 dalla Corte di Cassazione, nella sent. n. 24432/2009. Cosa si รจ concluso, sulla base di queste considerazioni, nel caso di specie? รˆ quanto ci accingiamo ad osservare.

Come si determina il concorso di colpa nel sinistro stradale

La parte ricorrente in giudizio dinanzi la Suprema Corte ha, tra gli altri aspetti, presentato opposizione secondo cui la decisione giudiziale che ha stabilito il concorso di colpa del danneggiato, nella misura del 20%, sarebbe stata priva di motivazione. La Cassazione ha considerato fondata la questione posta.

La motivazione avrebbe dovuto essere allegata per legge, e inoltre, sempre per legge, avrebbero dovuto esser seguiti i parametri in essa contenuti (diminuzione del risarcimento a due fattori, quali la gravitร  della colpa e l’entitร  delle conseguenze derivate, stando al primo comma dell’art. 1227 c.1 C.c.). Quindi, in altri termini, quel che la legge richiede รจ un confronto tra la colpa del danneggiato e quella del danneggiante, cui dovrร  seguire una valutazione su quale condotta sia risultata maggiormente grave, e quale abbia erogato un contributo casuale prevalente nel causare il sinistro.

La comparazione fra le due condotte colpose

L’ipotesi presentata da presentare giudizialmente, dovrร  sempre avere la caratteristica della verosimiglianza, e riferirsi quindi a cosa sarebbe accaduto verosimilmente se una delle due parti avesse tenuto una condotta corretta e non colposa. Dunque, in dettaglio, la scala di ipotesi da presentare si puรฒ riassumere come segue.

Andrebbe, in prima istanza, presentata l’ipotesi sul danno che si sarebbe verificato per la vittima, qualora il responsabile fosse stato portatore di una condotta corretta, sempre ferma restando una condotta non corretta da parte della vittima (che ha concorso per colpa). A seguire, si effettua l’ipotesi opposta, con la vittima che tiene un atteggiamento corretto e il responsabile tiene comunque l’atteggiamento colposo. Anche qui si trae un esito ipotetico da considerarsi verosimile. Alla fine, quel che rimane da fare รจ la comparazione tra i due verosimili esiti.

L’esito del ricorso ad opera del danneggiante

La Corte di Cassazione ha poi accolto il ricorso del danneggiante. Il rilievo in Corte d’Appello secondo cui l’impiego delle cinture non avrebbe scongiurato un danno dello stesso tipo, sebbene d’entitร  inferiore, non รจ stato ritenuto adeguato dalla Suprema Corte. Infatti, non si tiene conto come il danno riportato sarebbe stato notevolmente inferiore nella sua entitร , e poi non vi รจ la comparazione effettuata nei termini che abbiamo visto poc’anzi. La Suprema Corte ha riscontrato, pertanto, una violazione all’art. 1227 C.c., co. 1, poichรฉ la colpevolezza della vittima era stata quantificata con parametri non contemplati dalla disposizione medesima.

La Corte, nel giudizio di legittimitร , ha cassato la sentenza e l’ha rinviata alla Corte d’Appello, di modo che il giudice di rinvio disponga una nuova valutazione dell’apporto casuale, dato dalla vittima, nella causazione del danno.

Per approfondire in materia di responsabilitร  in caso di sinistro stradale, leggi l’articolo.

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