Nel caso di incidenti stradali che coinvolgono un solo veicolo, si fa riferimento all’articolo 144 del Codice delle assicurazioni. Con l’onere della prova a carico del conducente del veicolo (Cassazione sentenza numero 1044/2024)
La possibilità per il terzo trasportato di agire direttamente, come indicato dall’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni, consiste nell’ottenere un risarcimento anticipato dall’assicuratore del vettore. Seguito dalla potenziale richiesta di rimborso da parte di quest’ultimo nei confronti dell’impresa assicuratrice del responsabile civile.
Questa procedura si aggiunge alle altre misure stabilite dal sistema giuridico e implica la partecipazione di almeno due veicoli in incidenti stradali, anche se non è necessario che ci sia stato un contatto fisico tra di loro.
La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, nell’ordinanza numero 1044/2024, ha ribadito un principio giuridico fondamentale. Richiamando un proprio precedente presso le Sezioni Unite (sentenza numero 35318/2022). La conclusione a cui è giunta è che, in caso di incidente stradale coinvolgente un solo veicolo, il trasportato danneggiato ha diritto esclusivamente all’azione diretta contemplata dall’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni. Questa azione può essere esercitata nei confronti dell’impresa assicurativa del responsabile civile.
Secondo quanto affermato dai giudici, in conformità con l’articolo 2054 del primo comma del Codice Civile, è compito del vettore dimostrare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno“. Se desidera essere esonerato da responsabilità. Questo principio è particolarmente rilevante nei casi di incidenti stradali, dove la dimostrazione degli sforzi compiuti per prevenire il danno può essere cruciale per l’esito del procedimento legale.
Indice
- La situazione in esame
- Le basi dell’impugnazione in casi di incidenti stradali
- Il diritto di rivalsa del passeggero terzo
- Incidenti stradali e il carico della prova
- Considerazioni finali
La situazione in esame
In seguito a un incidente stradale coinvolgente un solo veicolo, il passeggero trasportato su una motocicletta agisce legalmente contro la compagnia assicurativa del proprietario del veicolo. Richiedendo il risarcimento dei danni subiti. La richiesta viene respinta sia dal Giudice di Pace di Portici, in prima istanza, che dal Tribunale di Napoli.
Il soggetto danneggiato ha presentato un ricorso in cassazione contro la compagnia assicurativa e il proprietario della motocicletta, basandosi su due motivi di ricorso. Successivamente, il procedimento è stato rinviato per ulteriori valutazioni, in attesa della decisione delle Sezioni Unite riguardante un importante principio relativo alle condizioni di applicazione dell’articolo 141 del Decreto Legislativo numero 209 del 2005, comunemente noto come Codice delle assicurazioni private.
Una volta archiviata la decisione delle Sezioni Unite (numero 35318 datata 30 novembre 2022), si procedeva con l’avvio della discussione del ricorso in camera di consiglio, data la presenza delle condizioni necessarie. Questo passaggio rappresenta un momento cruciale nel procedimento giuridico, sottolineando l’importanza di esaminare le cause alla luce dei criteri stabiliti precedentemente dalla corte. Evidenziando il procedimento ordinato e strutturato della giustizia nel trattare i casi in base alle fondamenta già poste dalle sentenze di rilievo.
Le basi dell’impugnazione nei casi di incidenti stradali
Nel primo motivo di ricorso, il ricorrente sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente interpretato e applicato l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni Private. Poiché aveva ritenuto necessario che il danno derivasse da una collisione tra due veicoli affinché potesse essere applicata la norma (e quindi l’azione diretta del terzo trasportato contro la compagnia assicurativa), presupposto che non sussisteva nel caso specifico.
Nel secondo motivo di ricorso, il ricorrente contestava l’inversione dell’onere della prova riguardante gli elementi che costituiscono il danno. La sentenza aveva infatti imposto al terzo trasportato l’onere di dimostrare tali elementi. Mentre, in base all’articolo 2054, primo comma, del Codice Civile, spettava al conducente dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Secondo quanto affermato dal ricorrente, inoltre, non è stata presa in considerazione né la responsabilità condivisa del conducente né quella del proprietario della strada dove si è verificato l’incidente. Il quale non aveva rimosso il detrito presente sulla carreggiata.
Il diritto di rivalsa del passeggero terzo
Riguardo al primo motivo di ricorso, la Corte conferma la decisione contestata. Richiamando il proprio precedente citato, che afferma: “L’azione diretta prevista dall’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dalla legge e mira a garantire al danneggiato una tutela più forte. Consentendogli di agire contro l’assicuratore del vettore per ottenere il risarcimento del danno indipendentemente dalla determinazione della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti. Ad eccezione dei casi di incidente causato da forza maggiore” (si veda Cassazione Sezioni Unite, sentenza numero 35318/2022).
La tutela rafforzata attribuita al terzo trasportato, sebbene non implichi necessariamente una collisione fisica tra veicoli, richiede comunque che almeno due veicoli siano coinvolti nell’incidente. In assenza di questa condizione, il terzo trasportato può esercitare solo l’azione diretta prevista dall’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, rivolta all’impresa assicurativa del responsabile civile. Questa distinzione è fondamentale per garantire una protezione adeguata al terzo trasportato in diverse circostanze di sinistro stradale.
Incidenti stradali e il carico della prova
La Corte ha invece espresso valutazioni diverse riguardo al secondo motivo di ricorso, il quale i giudici ritengono fondato in base al principio di diritto stabilito nella sentenza della Cassazione numero 17963/2021.
La sentenza conferma che se l’incidente coinvolge solo il veicolo su cui viaggiava il trasportato, l’articolo 141 del Codice delle Assicurazioni non trova applicazione. Come noto, questo articolo permette al trasportato di agire contro l’assicuratore del proprio vettore. Richiedendo solo la prova del danno e del collegamento causale, senza necessità di stabilire la responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta eccezione per i casi di forza maggiore.
In questo caso, si fa valere l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni, che autorizza il danneggiato a rivolgersi direttamente all’assicuratore del suo veicolo, coinvolgendo anche il responsabile civile.
In quest’ultima situazione, considerando il contenuto dell’articolo 2054, paragrafo iniziale, del codice civile, il peso della prova che incombe sul passeggero è simile a quello stabilito dall’articolo 141 del codice delle assicurazioni. Essendo responsabilità del trasportatore dimostrare di aver adottato ogni misura necessaria per prevenire il danno, situazione questa che si equipara alla difesa basata sulla forza maggiore.
Considerazioni finali
Nella situazione in questione, nonostante l’esclusione appropriata dell’applicazione dell’articolo 141 del codice delle assicurazioni. Era necessario che il Tribunale tenesse in considerazione anche quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 2054 del codice civile, insieme all’obbligo di prova che grava sul trasportatore. Questa valutazione avrebbe richiesto un’analisi dettagliata delle responsabilità del vettore nell’evitare il danno, evidenziando la necessità di un approccio più complesso e articolato nella gestione delle prove. Tale considerazione sarebbe stata cruciale per determinare in modo equo le responsabilità. Facendo leva sul principio che impone al vettore di dimostrare di aver adottato tutte le misure possibili per prevenire il danno, in linea con le disposizioni normative pertinenti.
Alla luce di queste riflessioni, la Corte ha preso la decisione di accogliere il ricorso, annullando la sentenza precedente e delegando al Tribunale di Napoli, affidandosi a un magistrato differente, il compito di riesaminare il caso, inclusa la questione relativa alle spese del giudizio di legittimità.
Questa decisione sottolinea l’importanza di un’analisi approfondita e della considerazione di tutti gli aspetti del caso. Evidenziando la volontà della Corte di assicurare che ogni fattore sia stato valutato correttamente. Il rinvio a un nuovo magistrato mira a garantire un’esaminazione imparziale e dettagliata delle questioni in gioco, compresa la gestione delle spese legali, elemento cruciale per la giustizia del procedimento.