Gratuito patrocinio e iscrizione a ruolo, il pagamento del contributo

Luglio 5, 2025
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Gratuito patrocinio e nuovi risvolti

Discutiamo della tematica attinente allโ€™iscrizione a ruolo dโ€™una causa civile in presenza di una richiesta di gratuito patrocinio, stando alla recente circolare del Ministero della Giustizia del 24 aprile 2025.

Nel momento in cui, una persona intende avanzare causa e non ha i mezzi economici per il pagamento delle spese, puรฒ chiedere il gratuito patrocinio, ovvero il patrocinio a spese dello Stato. Al fine dellโ€™ottenimento di questโ€™assistenza, il legale difensore presenta unโ€™istanza dโ€™ammissione al patrocinio, che dovrร  essere protocollata presso il Consiglio dellโ€™Ordine degli Avvocati.

La questione principale

Una volta discusso del contesto giuridico nel quale lโ€™istituto si colloca, veniamo alla questione che ora si รจ posta. Essa attiene al confronto tra la prassi registratasi sinora e il cambiamento intervenuto mediante la Legge di Bilancio 2025. Cominciamo allora dalla prassi. In passato, si registrava in proposito una prassi consolidata: anche nel qual caso il procedimento dโ€™ammissione al gratuito patrocinio non avesse ancora ricevuto approvazione (quindi, senza lโ€™atto ufficiale dโ€™accoglimento), le cancellerie giudiziarie iscrivevano lo stesso la causa a ruolo, con lโ€™apposizione in allegato della sola istanza protocollata.

Quanto alla spiegazione della prassi adottata, questa era dovuta al fatto che si riconoscesse come i ritardi decisori del Consiglio dellโ€™Ordine degli Avvocati non dovesse pregiudicare il diritto di difesa dellโ€™assistito. Conseguentemente, si voleva fare a meno che la causa restasse ferma nellโ€™attesa del provvedimento formale.ย Sulla base dell’art. 126ย del d.PR. n. 115/2002, il Consiglio dell’Ordine รจ tenuto a pronunziarsi entro 10 giorni sull’esito del procedimento. Termine che perรฒ, alle volte, non รจ stato rispettato.

Il cambiamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per il gratuito patrocinio

Riguardo al cambiamento apportato, come giร  menzionato, dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), la medesima ha stabilito che non si possa piรน iscrivere una causa a ruolo senza il pagamento del contributo unificato. Questโ€™ultimo si paga normalmente per lโ€™avvio dโ€™un procedimento giudiziario. Dovrร  pertanto aversi il pagamento minimo di 43 euro.

Il provvedimento emanato ha sollevato delle perplessitร  sul da farsi, qualora una persona richieda il gratuito patrocinio senza che il suo procedimento dโ€™ammissione, a quel momento, abbia trovato accoglimento.

La previsione per il gratuito patrocinio di cui alla circolare del Ministero (24 aprile 2025)

Sul punto, รจ intervenuta la predetta circolare ministeriale, protocollo n.81673, del 24 aprile scorso. Con tale circolare, il Ministero della Giustizia ha chiarito che, in attesa dellโ€™ammissione al patrocinio, non รจ necessario attendere il provvedimento ufficiale per lโ€™iscrizione a ruolo della causa. In pratica, basta che lโ€™avvocato depositi e protocolli regolarmente lโ€™istanza dโ€™ammissione al gratuito patrocinio presso il Consiglio dellโ€™Ordine. Una volta protocollata lโ€™istanza, questa puรฒ essere allegata alla causa come documento.

La causa puรฒ allora essere iscritta a ruolo, e il procedimento puรฒ normalmente avere luogo senza attesa dellโ€™emissione del provvedimento dโ€™ammissione.

Il perchรฉ della soluzione adottata

Da quanto si รจ visto, la decisione adottata per circolare dirime le controversie che si sarebbero presentate, in assenza di un chiarimento in materia. Ciรฒ perchรฉ il diritto di difesa รจ costituzionalmente garantito, e non puรฒ trovare pregiudizio in ritardi amministrativi non imputabili alla parte.

Inoltre, la prassi dโ€™iscrivere la causa senza che vi sia giร  il provvedimento in essere, ha trovato conferma altresรฌ da una sentenza recente, dello scorso marzo, della Corte di Cassazione. Qui si parla della sentenza n. 6.888 del 14 marzo 2025. Tramite la stessa si รจ stabilito che gli effetti dellโ€™ammissione decorrono effettivamente a decorrere dalla data di deposito dellโ€™istanza. Anche nel caso in cui, il provvedimento finale, intervenga piรน tardi.

Il quadro attuale per la richiesta di gratuito patrocinio

Se ne possono trarre, a questo punto, le relative conclusioni. Quando un avvocato presenta lโ€™istanza di gratuito patrocinio, e questa viene protocollata, la cancelleria puรฒ procedere regolarmente allโ€™iscrizione della causa a ruolo. Ciรฒ seppur non vi sia ancora un provvedimento dโ€™ammissione. Il pagamento del contributo unificato, laddove il procedimento non sia stato ancora espletato, avverrร  al momento dellโ€™ammissione. Ma, nel frattempo, la causa verrร  iscritta a ruolo.

Laddove poi il procedimento per il patrocinio statale dovesse trovare rigetto, si procederร  comunque (essendo il procedimento comunque concluso), alla riscossione di tutte le spese sostenute nel procedimento medesimo, a carico della parte interessata, quindi il richiedente. In breve, nonostante quanto intervenuto normativamente sul pagamento del contributo unificato (quota minima pari a 43 euro), si potrร  continuare a iscrivere la causa a ruolo con lโ€™allegazione dellโ€™istanza di gratuito patrocinio protocollata, senza bisogno dโ€™attendere il provvedimento dโ€™ammissione. La ratio di ciรฒ si rinviene nella necessitร  dโ€™assicurare il diritto di difesa, il quale non puรฒ essere condizionato da ritardi amministrativi che possano bloccare lo svolgersi della procedura.

Fonte immagine: sito iStock Photo.

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