Superamento della presunzione di abbienza nel caso di richiesta di ammissione al gratuito patrocinio in procedimenti per reati non fiscali.
La condanna del richiedente al patrocinio gratuito per reati fiscali crea una presunzione di superamento dei limiti di reddito previsti.
Tuttavia, tale presunzione puรฒ essere confutata mediante prova contraria. ร importante sottolineare che questa presunzione diventa una preclusione assoluta all’ammissione al beneficio quando la richiesta di ammissione riguarda specificamente procedimenti relativi a reati fiscali, come stabilito dalla sentenza n. 40477/2023 della Cassazione penale. In tale sentenza, la Corte ha chiarito che la presunzione diventa automatica e irrefutabile nel caso in cui la richiesta di ammissione al patrocinio gratuito si riferisca a procedimenti che riguardano esclusivamente reati fiscali.
Ciรฒ significa che, indipendentemente dai limiti di reddito del richiedente, se il procedimento penale รจ legato ad un reato fiscale, non sarร possibile ottenere il patrocinio legale gratuito.ร importante sottolineare che la sentenza n. 40477/2023 della Cassazione penale rappresenta un punto di riferimento per l’applicazione delle norme relative all’ammissione al patrocinio gratuito in relazione ai reati fiscali. Pertanto, รจ fondamentale considerarla nell’analisi dei casi che coinvolgono la richiesta di patrocinio gratuito in contesti simili.
La vicenda
La sentenza รจ stata emessa in seguito a un ricorso per cassazione contro il rigetto dell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice precedente aveva respinto la richiesta e questa decisione era stata confermata dal Tribunale di Lecco.
La ragione del rigetto era basata sul fatto che il richiedente era stato condannato in precedenza per due volte per omesso versamento dell’I.V.A., come stabilito dall’articolo 10-ter del Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Queste condanne erano sufficienti a presumere, ai sensi dell’articolo 76, comma 4-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il superamento dei limiti di reddito necessari per l’ammissione al patrocinio gratuito. Nonostante ciรฒ, l’opponente non era in grado di presentare elementi concreti per confutare tale presunzione.
Nel ricorso, la difesa dellโinteressato ha sollevato la violazione degli articoli 76 e 91 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. In particolare, รจ stata sottolineata la disposizione dell’articolo 91 che prevede una presunzione assoluta di abbienza per i condannati per reati fiscali. Si รจ fatto notare che questa presunzione non dovrebbe essere applicata a reati di natura diversa. Lo stesso discorso vale anche per quelli contro la persona che erano oggetto del procedimento in questione. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
La sentenza
La Corte ha respinto il ricorso, delineando chiaramente i limiti dell’eccezione relativa ai reati fiscali rispetto alla regola generale di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato, secondo quanto indicato dal Testo Unico delle spese di giustizia.
Inizialmente รจ stata osservata la conferma da parte del giudice dell’opposizione del rigetto dell’istanza di ammissione. Questo rigetto si basava non solo sull’esclusione, prevista dall’articolo 91 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dell’ammissione al gratuito patrocinio per chi รจ stato condannato con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme sulla repressione dell’evasione fiscale, ma anche sulla presunzione di superamento dei limiti di reddito, prevista dall’articolo 76, comma 4-bis, dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
Tale presunzione si applicava a soggetti giร condannati con sentenza definitiva per determinate categorie di reati, compresi quelli legati alla violazione delle norme sulla repressione dell’evasione fiscale. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimitร di questa disposizione con la sentenza n. 130 del 16 aprile 2010, poichรฉ la configurava come una presunzione assoluta, mentre deve essere intesa come una presunzione relativa che puรฒ essere confutata con prova contraria.
Cosa prevede l’articolo 91
L’articolo 91 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, riguardante l’ammissione al patrocinio gratuito, stabilisce che coloro che hanno subito condanne definitive per reati commessi in violazione delle norme sulla repressione dell’evasione fiscale sono esclusi dal beneficio del patrocinio gratuito.
La Corte, nel valutare un ricorso, ha interpretato gli articoli 76, comma 4-bis, e 91 del medesimo decreto, affermando che la condanna del richiedente per reati fiscali comporta una presunzione di superamento dei limiti di reddito necessari per accedere al patrocinio gratuito. Tuttavia, questa presunzione puรฒ essere confutata mediante prova contraria qualora la richiesta di ammissione riguardi procedimenti relativi a reati diversi da quelli fiscali.
Nel caso invece in cui la richiesta di ammissione si riferisca a procedimenti specificamente legati a reati fiscali, la presunzione diventa una preclusione assoluta all’ammissione al beneficio del patrocinio gratuito. In altre parole, se il procedimento giudiziario riguarda un reato fiscale, non sarร possibile ottenere il patrocinio legale gratuito, indipendentemente dai limiti di reddito della persona coinvolta.
La decisione sui reati fiscali
Nel caso di patrocinio a spese dello Stato per reati diversi da quelli fiscali, รจ legittimo respingere la richiesta di ammissione al beneficio da parte di chi ha giร subito una condanna definitiva per reato fiscale. Questa decisione si basa sulla presunzione relativa di superamento dei limiti di reddito, prevista dall’articolo 76, comma 4-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, e sulla mancata presentazione, da parte del richiedente, di elementi di fatto concreti in grado di confutare tale presunzione.
Nel caso esaminato, che riguardava reati contro la persona, la Corte รจ dell’opinione che il giudice dell’opposizione abbia correttamente respinto l’istanza del ricorrente. La Corte ha rivelato che quest’ultimo aveva riportato condanne definitive precedenti per il reato di violazione delle norme sulla repressione dell’evasione fiscale. Tali condanne sono sufficienti per presumere, secondo quanto stabilito dall’articolo 76, comma 4-bis, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, il superamento dei limiti di reddito necessari per l’ammissione al patrocinio.
L’opponente non รจ stato in grado di presentare o indicare elementi concreti idonei a confutare tale presunzione. Di conseguenza, il ricorso รจ respinto e il ricorrente รจ condannato a pagare le spese processuali.