Discutendo sul tema della crisi d’impresa, poniamo una particolare attenzione a misure protettive e cautelari nella procedura di composizione negoziata, come al ruolo giudiziale nel valutare i requisiti, ai dini di conferma o rigetto.
Il Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (C.C.I.I.), approvato con D.Lgs. n. 14/2019 e in seguito aggiornato, vuole favorire strumenti preventivi e negoziali per la gestione delle situazioni di crisi prima che esse si traducano in insolvenza conclamata.
Fra tali strumenti, la composizione negoziata della crisi è un procedimento che si volge a facilitare il risanamento dell’impresa per mezzo di trattative tenute coi creditori. Trattative che si svolgono con l’assistenza prestata da un esperto indipendente, e con l’obiettivo d’evitare procedure concorsuali più drastiche.
Requisiti normativi per l’applicazione delle misure protettive e cautelari
Lo scopo delle misure protettive e cautelari è proprio quello di prevenzione di comportamenti, da parte dei creditori, che possano arrecare pregiudizio alle trattative, oltre a favorire un esito positivo delle negoziazioni.
Per l’accesso alle misure, è necessario che sussistano determinati requisiti fondamentali. Dovrebbero esservi delle trattative effettivamente in corso, quindi già avviate e non solamente ipotizzate. Poi, vi dovrebbe essere un probabile esito positivo delle trattative, cioè il piano di risanamento dovrebbe apparire in astratto credibile, anche se non ancora definitivo. Infine, vi dovrebbe essere strumentalità e adeguatezza delle misure, queste ultime dovrebbero essere proporzionate in rapporto all’obiettivo di risanamento, e funzionali a favorire la trattativa.
Oltre alle condizioni richieste appena enucleate, la legge chiede altresì che sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa (condizione di cui all’art.12, co.1 C.C.I.I.).
Gli obiettivi delle misure protettive e cautelari
Arriviamo ora alla definizione d’obiettivi e requisiti per le misure protettive e cautelari. Le prime sono rivolte a “evitare che azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare le trattative” (art. 18 C.C.I.I.). Quanto alle misure cautelari, esse assicurano “provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e delle procedure di insolvenza” (art. 19 C.C.I.I.).
Condizioni essenziali per la loro conferma sono: l’avvio effettivo delle trattative, la probabilità di un esito positivo, e l’adeguatezza e proporzionalità delle misure in confronto all’obiettivo di risanamento.
La valutazione del ruolo del giudice: conferma vs. rigetto
Veniamo adesso a quello che è il ruolo del giudice nella fase di conferma delle misure. Il ruolo del magistrato è essenziale, e incide su come la normativa viene interpretata.
Si può avere, da parte del giudice, una cognizione sommaria, oppure un controllo maggiormente rigoroso. Per la cognizione sommaria, vi sono state molte pronunce intervenute recentemente, ad esempio quella del Tribunale di Parma del 2024, che sostengono come il giudice possa appunto operare una valutazione sommaria. Questa si basa su elementi di fatto e di prova limitati, purché non siano manifestamente irrealizzabili le strategie di risanamento proposte, e che il piano appaia in astratto credibile. Dunque, anche senza scendere in valutazioni dettagliate.
Diversamente, si potrebbe avere una più rigorosa forma di controllo. Ci sono al riguardo altre pronunce recenti, come quella del Tribunale di Roma del 2022, che sostengono invece come il controllo debba essere più approfondito. Il che implicherebbe la verifica della verosimiglianza del progetto di risanamento, la coerenza del piano, e una valutazione concreta di successo.
La sentenza vuole allora far valere l’obbligo d’una valutazione accurata, al fine d’evitare che misure sproporzionate o irraggiungibili possano danneggiare i creditori, o compromettere il funzionamento corretto del sistema.
Attualmente quindi, la giurisprudenza è divisa tra una posizione minimalista, per la quale bastano elementi di verosimiglianza e di fini non manifestamente irrealizzabili, e una posizione rigorosa, quest’ultima richiedente una più approfondita verifica, con attenzione a elementi di concretezza e attendibilità del piano.
La giurisprudenza per e contro la conferma delle misure
Adesso osserviamo, nel dettaglio, le posizioni, rispettivamente, pro e contro la conferma delle misure. Stando ad alcune pronunce, è sufficiente dunque che il piano non sia palesemente irrealizzabile. E seppur non ancora perfettamente articolato (è il caso, ad esempio, della sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo nel 2022). La ratio è che il processo negoziale dovrebbe poter andare avanti senza che il giudice si sostituisca all’esperto o alle parti, l’importante è che vi siano degli elementi di plausibilità.
Per la posizione più restrittiva, la richiesta di molte corti giudiziarie è stata che il piano fosse verosimile e realistico in termini di sostenibilità, e che vi siano finanche degli elementi dai quali poter trarre la certezza del successo, anche se il piano non sia stato ancora perfezionato.
Abbiamo visto, anche analizzando le due diverse posizioni nel dettaglio, come la giurisprudenza sia divisa, ma vi è un elemento in comune nelle posizioni. Anche nella valutazione sommaria, infatti, è richiesto che il giudice tenga conto sempre delle ragioni di tutela dei creditori. E ciò onde evitare che l’interesse d’impresa all’ottenimento di misure protettive conduca a un pregiudizio ingiustificato agli stessi creditori.
La revoca delle misure protettive e cautelari
Riguardo alla possibile revoca delle misure protettive e cautelari, vediamo quando la stessa subentra. L’art.19, co.6 C.C.I.I. stabilisce che, su richiesta dell’imprenditore o dei creditori, il giudice possa revocare o ridurre le misure se le medesime “non soddisfano più l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative”. Oppure, se le medesime risultano “sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori”.
A ciò si aggiunge che, in sede di conferma, può esser svalutato il rischio di pregiudizio ai creditori. Visto che i creditori medesimi hanno possibilità di partecipare al contraddittorio, e far valere le proprie obiezioni.
La norma poi, sottolinea che le misure hanno durata limitata, ad un massimo, cioè, di 120 giorni, prorogabili sino a 240. Ciò è per evitare che le stesse misure rimangano in vigore a tempo indefinito e senza una reale utilità.
La posizione della dottrina sulle misure protettive e cautelari
In tutto questo, qual è la posizione della dottrina? In prevalenza, essa è orientata nel convalidare la tesi secondo cui, è sufficiente che il piano sia quantomeno in astratto credibile e non manifestamente irrealizzabile. E ciò anche in assenza d’una prova definitiva di fattibilità.
Si riconosce in dottrina, come la giurisprudenza si muova in definitiva fra la necessità di favorire il buon esito delle trattative e di scongiurare gli abusi, e l’esigenza protettiva dei creditori. Esigenza protettiva che si avverte specie in casi che si preannunciano manifestamente irrealizzabili o dove vi sia un iniquo piano di risanamento.
Quindi, per la dottrina, il ruolo del giudice è quello di valutare la ragionevole probabilità di successo del piano di risanamento, basandosi in ciò su di un’analisi sommaria. Propende allora per l’analisi sommaria, ma che rispetti sempre i principi di buona fede e tutela dei creditori. E che possa portare a conferma o a rigetto delle misure, sulla base d’elementi di certezza, coerenza e plausibilità.
Misure protettive e cautelari, nei riferimenti alle leggi e a vicende giudiziarie
Raccogliamo qui di seguito quelle che sono le leggi e le vicende giudiziarie che assumono peso, nella fattispecie trattata. Per la legge di riferimento, essa è rinvenuta negli artt. 18 e 19 del C.C.I.I. (D.Lgs. 14/2019), a regolazione, rispettivamente, delle misure protettive e cautelari e delle procedure di conferma e revoca.
Esiti significativi di determinate sentenze
Quanto alle vicende giudiziarie, il Tribunale di Padova, nella sentenza a tema del 2025, ha dato risalto, per le misure protettive, alla necessarietà d’una valutazione funzionale ad una trattativa fluida e bilanciata e alla possibilità di risanamento.
Sempre quest’anno si è avuta la pronuncia del Tribunale di Venezia. Questa ha confermato le misure adottate nel caso sottoposto a giudizio, dov’è subentrata l’approvazione d’un piano d’assunzioni, seppur con il parere negativo dell’esperto. La trattativa, infatti, era stata ritenuta proporzionata e funzionale al raggiungimento degli interessi, viste le misure adottate.
Prima di queste sentenze, era subentrato l’orientamento introdotto dal Tribunale di Bergamo, che nella già citata sentenza del 2022, aveva ammesso la conferma di un piano adottato “in continuità” e la verifica di plausibilità, anche su basi sommarie. Sempre nel 2022, il Tribunale di Roma aveva adottato l’approccio del quale si era già discusso, più rigoroso e richiedente una valutazione approfondita in merito alla verosimiglianza del piano.
Possiamo osservare che, la disciplina delle misure protettive e cautelari nella crisi d’impresa, e in particolare nella composizione negoziata, è attualmente contraddistinta da un equilibrio fra necessità di favorire il risanamento d’impresa e la tutela dei creditori. Il che lascia al giudice una funzione valutativa, come visto suscettibile d’oscillare tra verifica sommaria e controllo approfondito. La situazione, in breve, è data da una dottrina che propende per la valutazione sommaria, e una giurisprudenza ancora divisa. Ed è quindi ancora dipendente dalle circostanze concrete e dunque dalle singole pronunce giurisprudenziali.
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