Nel momento in cui un’impresa riversa in uno stato di crisi finanziaria, è possibile stipulare un accordo di ristrutturazione dei debiti, ex art. 182-bis della legge fallimentare. Qui si ha uno strumento che pone l’imprenditore nella condizione di negoziare con i creditori un piano di pagamento, o di riduzione dei debiti, in seguito soggetto a omologazione del tribunale. L’accordo, una volta omologato, esplica degli effetti giuridici vincolanti e protegge l’impresa rispetto ad azioni esecutive individuali da parte dei creditori, a favore del risanamento.
Il caso dell’impresa dichiarata in fallimento (liquidazione giudiziale)
Le pronunce della Cassazione civile, da ultimo intervenute, vale a dire le sentenze nn. 32996 e 32997/2024, pongono un chiarimento relativo ad un importante aspetto della questione.
In pratica, la dichiarazione di fallimento che segue all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, detiene degli effetti automatici in merito alla validità e all’esecutività dell’accordo. Nello specifico, la Cassazione ha affermato che, il venir meno della causa risanante (il motivo di stipula dell’accordo), implica la risoluzione automatica dell’accordo per impossibilità sopravvenuta, sulla base dell’art. 1463 C.c. I creditori che avevano aderito al precedente accordo, non hanno necessità, intervenuto il fallimento, di addivenire all’azione giudiziale di risoluzione, come disciplinata dagli artt. 1453 e seguenti C.c.
Quindi, da ciò discende che, col sopraggiungere del fallimento, non è più possibile portare avanti l’accordo di ristrutturazione. E ciò proprio perché la causa originaria, ovvero il risanamento della crisi, è da valutarsi come non più realizzabile.
Conseguenze pratiche dell’interpretazione
Passiamo ora a quelle che sono le pratiche conseguenze dell’opera d’interpretazione della Corte di Cassazione. La risoluzione dell’accordo di ristrutturazione avviene di diritto, senza il bisogno che i creditori compiano un’azione giudiziale specifica, qual è il caso della risoluzione per inadempimento, appunto.
Cosa avviene ai crediti che facevano parte dell’accordo? I medesimi vengono reintegrati nel passivo del fallimento, in piena misura (ossia nel loro importo originario), al netto di pagamenti già eseguiti e non revocabili. E poi, la riespansione dell’obbligazione comporta che il debito di partenza si ripresenti. A quel punto, i creditori possono agire per come previsto dall’ordinamento fallimentare, senza alcun vincolo proveniente dall’accordo di ristrutturazione, già addivenuto a risoluzione.
Differenza, segnalata dalla Corte, fra accordo di ristrutturazione dei debiti e concordato preventivo
La Corte di Cassazione ha altresì operato delle distinzioni fra l’istituto in questione e il concordato preventivo. In particolare, l’accordo di ristrutturazione contemplato dall’art. 182-bis, non può esser dichiarato risolto per inadempimento, cosa che invece può avvenire per il concordato preventivo ex art. 186 della legge fallimentare.
La ragione si rinviene nel fatto che, nella procedura di ristrutturazione, non vi sono organi di sorveglianza o controllo che possano dichiarare la risoluzione, e non vi è da parte della legge la previsione d’un termine entro il quale poter chiedere la risoluzione. Conseguentemente, notiamo come il fallimento renda sempre irrealizzabile il piano di ristrutturazione, con l’accordo che si risolve di diritto. Mentre viene sempre fatta salva, nel concordato, la possibilità di richiedere la risoluzione per inadempimento.
Implicazioni pratiche sulla cessata validità della ristrutturazione dei debiti
Andiamo ora avanti con le riflessioni. La Suprema Corte si è pronunciata nel senso che l’accordo di ristrutturazione non è più da considerarsi vincolante in seguito al fallimento, e i creditori possono effettivamente presentare i propri crediti nel fallimento per l’intero importo originario.
Il che può influire sulla valutazione dei crediti, sulla cessione dei crediti e sulla gestione della garanzia vertente sui beni del debitore, specie qualora la garanzia stessa sia state concessa in funzione dell’accordo di ristrutturazione.
Le pronunce intervenute hanno di fatto rafforzato l’idea che il fallimento abbia effetti automatici e inevitabili sulla continuità delle procedure di risanamento, per una chiarezza aggiuntiva sulla disciplina in materia.
La vicenda giudiziaria
Nel caso concreto, le due sentenze sono arrivate in seguito a procedimenti nei quali, i due rispettivi creditori, avevano stipulato accordi di ristrutturazione omologati, e riconoscevano pertanto i propri crediti in una misura ridotta in confronto all’origine. Nel momento in cui fallì l’impresa, il giudice delegato ammise al passivo i crediti per come previsto dall’accordo, partendo dal presupposto che questi fossero ancora in corso di validità.
La Cassazione, per contro, ha stabilito in entrambi i casi, mediante le relative sentenze, che il fallimento comporta automaticamente la risoluzione dei suddetti accordi, e i crediti vanno riammessi nel rispettivo ammontare originario. Così che venga lasciato spazio in toto all’ordinaria procedura fallimentare di soddisfazione dei creditori.
Lo stato attuale di fatto dei rapporti, in conclusione
Con le recenti sentenze della Cassazione, si può concludere come i crediti, a seguito della dichiarazione fallimentare, debbano esser trattati come se non fossero mai stati assoggettati a ristrutturazione. A quel punto non si può considerare l’accordo come ancora vincolante, o comunque come una soluzione che possa essere adottata, dato che la regolazione dei rapporti è demandata nuovamente alle regole della procedura fallimentare.
Fonte immagine: sito iStock Photo.