Parliamo di un caso relativo all’esclusione di un sindacato non gradito all’associazione di categoria del lavoratore, è da ritenersi legittima? La tematica relativa alla tutela della attività sindacali è sempre di grande rilevanza, in quanto è funzionale ad assicurare i diritti individuali dei lavoratori, e, oltre a quelli, la libertà d’associazione e partecipazione democratica nel contesto lavorativo.
I lavoratori hanno diritto ad essere assistiti dai sindacati in sede di trattativa e di procedura di conciliazione. A tal riguardo, la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 29809 del 12 novembre 2025, contiene dei chiarimenti importanti riguardanti la condotta antisindacale del datore di lavoro che nega l’assistenza sindacale. Nel caso specifico, assistenza da parte di un sindacato non gradito all’associazione di categoria della quale il prestatore di lavoro medesimo fa parte.
Sindacato non gradito, il caso di specie e la vicenda processuale
Una società aveva negato assistenza sindacale agli iscritti al sindacato ricorrente, nel momento in cui ci si apprestava a sottoscrivere accordi conciliativi attinenti a questioni di lavoro.
La società (il datore di lavoro prima menzionato) chiedeva ai lavoratori di scegliere un’altra organizzazione sindacale, o d’accettare quella presentata dall’azienda stessa, così che la possibilità di coinvolgimento del sindacato ricorrente venisse esclusa. La Corte d’Appello aveva respinto il ricorso, posto sulla base dell’art. 28 della Legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), con l’argomentazione secondo la quale la condotta aziendale sarebbe stata dovuta a un conflitto tra associazioni di categoria e sindacato, e che dunque l’azienda non avesse agito contro i rappresentanti sindacali o contro il diritto d’associazione dei lavoratori.
Si perviene allora al ricorso per Cassazione. Qui la Suprema Corte ha invece giudicato la condotta come antisindacale, in maniera indipendente dal conflitto tra associazioni, e a prescindere anche alla volontà (sussistente o meno) da parte dell’azienda a favorire l’una o l’altra organizzazione.
La giurisprudenza consolidata e i principi cardine
La pronuncia della Cassazione menzionata si colloca in realtà in un quadro giurisprudenziale oramai consolidato, e in linea di continuità con esso. Si parla di un quadro che non richiede che la condotta antisindacale si fondi necessariamente su un’intenzione dolosa del datore di lavoro. Essa è da rinvenire piuttosto nell’elemento oggettivo dell’attitudine del comportamento alla lesione degli interessi collettivi tutelati (in questo senso, già le pronunce Cass. n. 9250/2007 e Cass. n. 13726/2014).
Il principio chiarito dalla Suprema Corte, nell’ultima pronuncia intervenuta come nelle precedenti, è il seguente: l’elemento fondante per qualificare una condotta come antisindacale risiede nell’oggettiva idoneità del comportamento a compromettere le attività sindacali e la libertà d’associazione. Non è necessario, pertanto, dimostrare un dolo o una colpa specifica del datore di lavoro.
Già la Cassazione a Sezioni Unite, con la Sentenza del 12 giugno 1997 n. 5295, si era espressa in questi termini: al fine d’integrare gli estremi della condotta sindacale, è sufficiente che la condotta stessa leda oggettivamente gli interessi collettivi delle organizzazioni sindacali.
Il comportamento oggettivamente lesivo per il sindacato non gradito e il lavoratore
Come la Cassazione ha avuto modo di chiarire nella Sentenza n. 29809/2025, il comportamento del datore di lavoro a diniego dell’assistenza sindacale, pure in presenza di conflitto tra associazioni categoriali e sindacato, è da qualificarsi come antisindacale. Proprio perché tale condotta, seppure derivante da una scelta ordinaria aziendale o da una posizione assunta dall’associazione categoriale, manifesta attitudine a porre ostacoli all’attività sindacale stessa.
Sempre per quanto precisato nel verdetto, l’assistenza sindacale non è limitata alla presenza di rappresentanti sindacali in quanto parti contrattuali, ma è piuttosto estesa alla tutela della libertà di partecipazione e d’attività sindacale riguardo a ciascun intervento che possa limitare o ostacolare detti diritti. Anche qualora l’attività sindacale in questione sopraggiunga da sindacati non graditi o non riconosciuti dall’associazione di categoria di riferimento del lavoratore.
Le conseguenze pratiche e le implicazioni per le parti coinvolte
Dalle considerazioni della Suprema Corte, discende indubbiamente che la mera volontà della parte datoriale a favorire determinate organizzazioni sindacali o ad escluderne altre, non può costituire scusante per negare l’assistenza sindacale ai lavoratori iscritti a sindacati non graditi (anche se non direttamente dalla parte datoriale), nel momento in cui l’esclusione si traduce in un’ostruzione alla libertà e all’attività sindacale, per come la stessa voglia essere condotta da parte dei prestatori di lavoro.
Il comportamento della parte datoriale, pertanto, anche se solo potenzialmente, mina la libertà sindacale e l’attività rappresentativa, ed in quanto tale è di per sé antisindacale, quindi passabile di sanzioni o di declaratoria d’illegittimità. Anche in questi casi, a seguito della pronuncia della Cassazione, si configura la responsabilità del datore di lavoro.
Alle aziende spetta allora prestare attenzione ad adottare comportamenti discriminatori o ostili nei riguardi di determinati sindacati, anche se questi sono considerati “non graditi”, e anche se sono così considerati non dall’azienda ma dall’associazione di categoria del lavoratore. Solamente così si tutelerà la libertà sindacale anche in sede d’accordi e trattative conciliative.
La normativa di riferimento
Il quadro normativo di riferimento comprende quanto segue.
- Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), in particolare l’art. 28, posto a tutela specifica dei lavoratori da condotte antisindacali. La norma vieta qualsivoglia comportamento che possa impedire o ostacolare l’attività sindacale, e riconosce ampia tutela contro ogni forma di discriminazione o limitazione.
- Articolo 39 della Costituzione italiana, a tutela della libertà d’associazione sindacale.
- Principi generali del diritto del lavoro e della giurisprudenza costituzionale e civile, i quali riconoscono la centralità della tutela dei diritti sindacali come patrimonio fondamentale della libertà individuale e collettiva.
Sindacato non gradito all’associazione ed esclusione, le conclusioni
Possiamo affermare che la tutela della libertà sindacale si configura in qualità di principio inderogabile, a tutela del diritto dei lavoratori ad essere assistiti dai sindacati di propria scelta. Sui lavoratori stessi non può gravare alcuna forma d’ostacolo ingiustificato in tale scelta. La decisione della Cassazione (Sent. n. 29809/202) ha così cassato la sentenza di merito, e rimesso nuovamente la questione al vaglio della Corte d’Appello che dovrà valutare il caso di specie alla luce del nuovo principio.