Oggi parliamo del tema relativo alla condotta abnorme del lavoratore, e di come questa incida sulla responsabilità del datore di lavoro, se sussiste. Qui viene inquadrata la Sentenza della Cassazione del 13 febbraio 2026, n. 6073. Con la stessa sono stati definiti dei limiti che attengono alla responsabilità datoriale, con riferimento alla condotta del lavoratore. Per quest’ultima, ci sarebbe appunto da porre la distinzione fra condotta normale e abnorme.
La responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza
Normativa di riferimento, riguardo la responsabilità del datore di lavoro, è il D. Lgs. n. 81/2008, ovvero il Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro. Questo ha recepito le direttive europee sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Veniamo all’art. 17 del decreto legislativo, che assume rilevanza particolare per il fatto di prevedere l’obbligo del datore alla valutazione dei rischi presenti nel luogo di lavoro. Oltre che, chiaramente, all’adozione delle misure necessarie per prevenire i rischi medesimi. Al datore è fatto obbligo di farsi garante che i lavoratori rispettino le norme di sicurezza. Garante, dunque, del fatto che gli stessi impieghino correttamente i dispositivi di protezione individuale e collettiva.
Possiamo sostenere pertanto che, l’obbligo della parte datoriale, si sostanzia in un dovere di vigilanza e controllo. E quindi nella predisposizione delle procedure, della formazione e dell’informazione, e nell’adozione di misure tecniche e organizzative che siano adeguate. Quel che rileva in questa sede è che si tratta di una responsabilità che non può considerarsi assoluta, per come adesso chiarito dalla giurisprudenza di legittimità. Essa deve, al contrario, essere calibrata in relazione alle specifiche circostanze del caso, e tenuto allora conto altresì della condotta tenuta dal lavoratore.
La distinzione tra responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa
È necessario che sussista una condotta colposa o dolosa del datore di lavoro, affinché questi incorra in una responsabilità penale. Responsabilità che può essere in capo anche ad altri soggetti incaricati della tutela.
La responsabilità in questione viene solitamente dimostrata con il principio di causalità. Serve, in altre parole, la dimostrazione che l’omissione, o il comportamento negligente, siano stati causa diretta dell’infortunio. Ma la giurisprudenza ha chiarito che è una responsabilità non estesa automaticamente a condotte imprevedibili o abnormi del lavoratore. Queste esulano dall’ambito di controllo e tutela del datore.
La condotta abnorme del lavoratore, quando l’incidente rientra nella sua responsabilità
La responsabilità del datore di lavoro, relativamente a quanto enunciato finora, può essere esclusa, o quantomeno attenuata, con la dimostrazione che l’evento lesivo sia stato causato in realtà da un comportamento abnorme del lavoratore. Per esso s’intende un comportamento totalmente imprevedibile e autonomo in rapporto alle mansioni assegnate.
Parliamo, in pratica, di un comportamento che si discosta radicalmente dalle norme di cautela, dalla diligenza e dalla prudenza richieste. Un comportamento che si manifesta con un’azione o un’omissione del tutto imprevedibili, di natura improvvisa, irrazionale o estremamente imprudente. Non basta, per quanto affermato dalla Cassazione, che si sia trattato di un comportamento sconsiderato. Ma questo dovrebbe rivelarsi di una tale intensità da essere in tutto e per tutto estraneo alle mansioni del lavoratore. Un comportamento che, in definitiva, è propenso ad attivare un rischio esorbitante in confronto a quello ragionevolmente prevedibile.
Il caso attenzionato dalla Corte di Cassazione
Per la ricostruzione fornita dai magistrati della Cassazione, la società non si occupava soltanto di fornire il materiale. Essa, infatti, provvedeva altresì alla fase di lavorazione corrispondente alla posa in opera. Sul punto vi era stata già un’altra pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. III, 5 dicembre 2024). Per essa, non è equiparabile qualsivoglia operazione di scarico del materiale in cantiere, che necessiti a perfezionare la consegna, con la posa in opera. Se così si facesse, a detta della Corte, si escluderebbe categoricamente la configurabilità della sola fornitura.
Anche la natura del materiale in fornitura ha assunto molta rilevanza agli occhi della Corte. Il calcestruzzo è infatti si stratifica molto velocemente, il che necessità di una lavorazione che sia parimenti veloce da quando esso viene sversato. Per trasportare il calcestruzzo bisogna ricorrere a dei mezzi appositi, quali betoniere e autobetonpompe, per via del bisogno che sussista un dispositivo che misceli il materiale affinché si possa mantenere liquido. A differenza delle betoniere, le autobetonpompe hanno anche in dotazione una pompa a braccio snodabile e terminale flessibile, da azionare da un pannello a bordo del mezzo. In questo modo, il calcestruzzo può venire depositato direttamente nel punto esatto della messa in opera (dato che si solidifica celermente, non sarebbero possibile spostarlo ancora).
Il ruolo della ditta fornitrice nella messa in opera del calcestruzzo
Quello che si riscontra è allora una compartecipazione della ditta fornitrice all’installazione del calcestruzzo in fornitura. A tal proposito, i giudici della Cassazione si sono pronunciati per una demarcazione fra le attività di fornitura e le attività relative alla posa in opera. Nel caso passato al vaglio della Corte, la ditta si era incaricata non soltanto della consegna del materiale, ma anche della sua posa in opera. E, proprio per quest’ultima, scaturiscono obblighi precisi inerenti alla sicurezza dei lavoratori. Nel momento in cui il calcestruzzo giunge alla ditta destinataria, gli operai addetti alla consegna devono manovrare la pompa di scarico avvalendosi del terminale a bordo dell’autobetonpompa. Con un’operazione di questo tipo, gli operai partecipano così alla posa in opera del materiale presso quel cantiere.
Anche nel caso in esame era accaduto ciò: l’operaio della ditta fornitrice non si era limitato ad imporre la direzione a distanza del macchinario per la fuoriuscita del getto. Aveva anche direzionato lo stesso getto su indicazione del personale della ditta che aveva ricevuto il materiale (ditta appaltatrice), con le necessarie manovre del braccio meccanico. L’operaio aveva allora preso parte alla lavorazione internamente al cantiere (posa in opera del calcestruzzo). Dato che si trattava di una mansione necessaria per consegnare il calcestruzzo, ci si è posti il problema della responsabilità o meno della ditta fornitrice nell’incidente che è avvenuto, nell’ambito di quell’operazione, al proprio dipendente.
La sentenza Cassazione n. 6073/2026: i principi fondamentali sulla condotta abnorme del lavoratore
Con la Sent. n. 6073/2026 della Cassazione, si è avuto un punto di svolta nell’interpretare la responsabilità del datore di lavoro per quel che riguarda gli infortuni in lavori che si avvalgono d’attrezzature complesse. Quali possono essere, fra gli altri, le autobetonpompe.
Il caso discusso in Cassazione è stato proprio quello di un incidente mortale generato dal movimento di un terminale collegato a un’autobetonpompa. L’impatto aveva causato un grave trauma cranico al lavoratore della società fornitrice di calcestruzzo. Vediamo qui di seguito tutti gli aspetti che la Suprema Corte ha passato al vaglio:
- La distinzione tra attività di fornitura e attività di posa in opera del calcestruzzo. Qui la Corte ha concluso che la responsabilità del fornitore era estesa anche alla fase di lavorazione e posa.
- La natura del materiale fornito. Questa richiedeva una movimentazione rapida e precisa, con l’impiego di mezzi dotati di dispositivi di miscelazione e di scarico controllato, come le autobetonpompe.
- La partecipazione attiva del lavoratore alla movimentazione del calcestruzzo. Questa non era limitata alla direzione a distanza, ma comprendeva manovre dirette sul macchinario stesso, e pertanto si configurava una vera e propria attività di posa.
- La responsabilità del datore di lavoro. Egli ha l’obbligo di vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza anche quando il comportamento del lavoratore si presenta come imprevedibile o imprevedibile.
- La condizione di responsabilità penale solo in presenza di condotte abnormi del lavoratore. Cioè, comportamenti del tutto imprevedibili e comunque estranei alle mansioni. Questi rendono impossibile l’applicazione di misure preventive.
La condizione della condotta abnorme del lavoratore
Riguardo la concezione di condotta abnorme, questa a più riprese è stata presa in considerazione dalla giurisprudenza di legittimità. E, per essa, la condotta abnorme è un comportamento provvisto del carattere d’improvvisazione, imprevedibilità e radicale deviazione dalle mansioni ordinarie.
Il fatto poi che l’azione sia improvvisa, fa sì che il datore di lavoro non possa intervenire preventivamente.
La responsabilità del datore di lavoro e la sua esclusione
La Corte si è espressa sul ruolo del datore di lavoro, non limitato a predisporre misure preventive, bensì esteso alla vigilanza attiva e alla verifica costante che i lavoratori eseguano effettivamente quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza.
Condotta abnorme del lavoratore: implicazioni pratiche e conclusioni
Laddove ricorra un comportamento, attuato dal lavoratore, imprevedibile e abnorme, non subentra un’attribuzione automatica della responsabilità dell’incidente al datore di lavoro, per quanto visto finora. Ma, per altro verso, ciò impone anche allo stesso datore di lavoro di porre un’attenzione maggiore nel valutare i rischi e nel formare gli stessi lavoratori, di modo tale che possano riconoscere ed evitare comportamenti rischiosi.
Nel caso riscontrato, il suddetto comportamento, imprevedibile e abnorme, non aveva avuto luogo, e la stessa Cassazione ha confermato quanto stabilito dai giudici di merito sul caso. Ovvero, era stato escluso che, per effetto della condotta del lavoratore, potesse venir meno il nesso di causalità fra l’omissione da parte del datore di lavoro in termini di tutela e l’evento relativo all’incidente.
Condotta abnorme del lavoratore e attribuzione di responsabilità, le conclusioni
Con l’ultima pronuncia della Cassazione in materia, si è posta in rilievo una distinzione tra comportamento normale, imprudente e abnorme, che incide sulla responsabilità del datore di lavoro, e determina la misura in cui questi può essere imputato dell’evento dannoso.