Cassazione sull’obbligo di sicurezza e prevenzione, su chi grava?

Marzo 8, 2024
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Discutiamo dell’obbligo di sicurezza e prevenzione. Nella materia d’infortunistica sul lavoro, la parte datoriale dovrร  rispettare gli obblighi connessi alla sicurezza e alla prevenzione. Ma per quanto concerne la posizione direttoriale? Il direttore dei lavori dovrร  rispondere, parimenti, di quest’obbligo? La Cassazione si รจ da ultimo pronunciata sull’argomento, con riferimento al caso in cui sussistano piรน di un titolare per la posizione di garanzia.

Ebbene, stando alla sentenza n. 4927/2024 della Corte di Cassazione, sezione Penale, ognuno di questi titolari รจ da ritenersi responsabile. E quindi grava, su ciascuna di esse, l’obbligo di cautela antinfortunistica. Iniziamo col vedere come si รจ svolta la vicenda, successivamente portata all’attenzione della Suprema Corte.

La vicenda portata all’attenzione della Cassazione

Era accaduto che venissero appaltati dei lavori per la bonifica di un sito d’amianto. La ditta che aveva ricevuto l’appalto รจ poi stata condannata in primo grado per lesioni occorse, durante la suddetta fase di bonifica, al direttore dei lavori. Dopo che quest’ultimo era caduto dal tetto del fabbricato nel cantiere.

Nello specifico, ad essere stati condannati, il titolare dell’impresa e il coordinatore dei lavori di bonifica. Il direttore dei lavori, ovverosia la parte offesa, coincideva altresรฌ con la parte concedente l’appalto. Dopo averlo assegnato, infatti, la parte aveva assunto il ruolo di direttore dei lavori. In un’occasione, recatosi in visita al cantiere per controllare lo stato d’avanzamento dei lavori, era salito sul tetto del fabbricato in questione. Nella stessa occasione, aveva dunque accidentalmente messo il piede su un lucernario, il quale era perfettamente mimetizzato con il resto della superficie, in colore rosso. Il lucernario aveva cosรฌ ceduto, sotto al suo peso, precipitando di sotto.

I giudizi di primo e secondo grado sull’attribuzione dell’obbligo di sicurezza e prevenzione

Sia in primo che in secondo grado, i giudici avevano accolto l’istanza avanzata dalla parte lesa. Ciรฒ in quanto l’osservanza delle norme antinfortunistiche, da rispettare nell’ambito di un cantiere, avrebbero dovuto tutelare tutti gli addetti ai lavori. E, se รจ per questo, anche qualunque estraneo che, per una pura casualitร , si fosse trovato nel cantiere. Cosรฌ come i giudici medesimi avevano fatto notare, nelle rispettive sentenze.

Ciรฒ anche nel caso, sempre per come rilevato dalle sentenze, in cui vi sia altresรฌ stata una condotta imprudente da parte del soggetto infortunato. Anche in questi casi, per come precisato, ricorre la colpa per la violazione, da parte dei responsabili, delle norme volte a prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro.

La mancanza di condotta imprudente “esorbitante” rispetto all’obbligo di sicurezza e prevenzione

La sola eccezione, anch’essa menzionata in entrambe le sentenze, nei rispettivi gradi di giudizio, corrisponde al caso in cui la condotta imprudente si sia rivelata “esorbitante“. Ovvero sproporzionata e molto al di lร , rispetto al tipo di rischio che si voleva prevenire con la norma violata. Una simile sproporzione, a detta della parte giudicante, non sussisteva nel caso di specie. Semplicemente, per come rilevato, il lucernario non era stato adeguatamente protetto, ed anzi era esente da ogni protezione. Oltretutto, quello spazio non era riconoscibile, in quanto si mimetizzava con il resto della superficie della copertura del fabbricato.

I giudici hanno inoltre ritenuto che una simile condotta, tenuta dal direttore dei lavori, avrebbe dovuto essere messa in previsione da parte degli imputati. La sua visita era del resto attesa, dato che era stato sollecitato al sopralluogo proprio da parte del coordinatore ai lavori.

Il ricorso per Cassazione da parte degli imputati

Il coordinatore dei lavori e il titolare della ditta appaltatrice, ricorrevano poi per Cassazione, contro la decisione subentrata in primo grado, e confermata nel secondo grado di giudizio. Coloro sostenevano, nel ricorso presentato, come in realtร  l’evento non potesse essere previsto, a causa di un atteggiamento imprudente del direttore dei lavori.

La vittima, per come fatto valere nel medesimo ricorso, disponeva giร  di una comprovata esperienza nel settore cantieristico. Non solo, ma aveva altresรฌ sottoscritto il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In detto piano si prevedeva la possibilitร  di caduta dall’alto. E, in conformitร  al suddetto rischio, vi era stata apposta la previsione dell’obbligo di cinture di sicurezza. Chiaramente, per ogni qual volta ci si recasse su un’altura nel cantiere.

A detta della parte ricorrente, dunque, il direttore dei lavori non aveva fatto fronte a tale obbligo, dell’uso del dispositivo di protezione individuale. Obbligo previsto dal Piano da egli stesso sottoscritto, insieme alle altre parti. In altre parole, se รจ vero che sarebbe stato prevedibile un sopralluogo sul tetto del fabbricato, e che l’area del lucernario avrebbe dovuto essere adeguatamente delimitata e protetta, era anche vero, si lamentavano i ricorrenti, che l’uso del dispositivo in questione era comunque obbligatorio. E con quella dotazione da parte della vittima l’episodio non avrebbe avuto luogo.

L’esclusione di responsabilitร  penale per l’obbligo di sicurezza e prevenzione, a detta della ricorrente

Nel ricorso per Cassazione, la parte ricorrente faceva presente anche una dovuta esclusione, a proprio avviso, di responsabilitร  sul piano penale, per un altro fatto. Ovvero la posizione di garanzia che il committente dei lavori, nonchรฉ datore di lavoro, avrebbe per legge dovuto assumere a proposito della sicurezza sul luogo di lavoro. Una posizione del genere, non sarebbe stata mai assimilabile a quella di una parte estranea, trovatasi lรฌ per un evento casuale. Sulla base di queste richieste, il Procuratore Generale richiedeva il rigetto del ricorso, facendo valere quanto giร  espresso con le sentenze della giurisprudenza di merito.

La pronuncia della Cassazione: la sentenza n. 4927/2024

La parte civile, nel caso di specie, aveva assunto un ruolo attivo nel cantiere, e dunque la Suprema Corte, sezione penale, era stata chiamata a pronunciarsi sulla questione. In particolare, se si potesse assimilare la posizione della parte civile, che aveva subito l’infortunio, con quella di un generico terzo che si fosse trovato a passare dal cantiere.

La vittima dell’infortunio era sรฌ una parte civile, ma aveva anche un ruolo attivo e ben definito, nell’ambito dei lavori in esecuzione presso il cantiere. Erano infatti lavori da egli stesso commissionati, ed inoltre rivestiva un ruolo operativo molto importante per l’avanzamento dello stato dei lavori, vale a dire il direttore dei lavori medesimi. In quanto tale, sempre per fare il punto della situazione, la parte coinvolta dall’evento d’infortunio, si era rivelata firmataria, a suo tempo, del Piano per la messa in sicurezza del cantiere.

La Corte di Cassazione, era stata quindi chiamata a pronunciarsi sulla conferma o meno degli esiti intercorsi, sul piano della giurisprudenza di merito, per la parte condannata negli stessi giudizi. Parte composta dal titolare della ditta e dal coordinatore della ditta. Questi ultimi erano stati ritenuti responsabili dell’obbligo d’attuazione di tutte le misure connesse alla sicurezza in cantiere. La difesa della parte imputata, poi avanzante ricorso, sosteneva fondamentalmente, fra le altre motivazioni, che il direttore dei lavori, vista la sua peculiare funzione, non avrebbe potuto definirsi affatto un “soggetto terzo“.

Il principio giuridico richiamato dalla Corte per l’assegnazione dell’obbligo di sicurezza e prevenzione

Qui subentra la sezione della Cassazione assegnataria del ricorso, ovvero quella penale, che รจ partita per tale compito con la considerazione di un principio giร  affermatosi nella giurisprudenza di legittimitร . Il base al principio richiamato, l’interprete dovrebbe tenere conto della fonte dalla quale scaturisce l’obbligo di protezione. Puรฒ trattarsi di un contratto, della legge, ma anche dell’attivitร  svolta in precedenza. Si effettua, per tale via, una ricostruzione di come l’obbligo debba gravare sulle parti e su quale delle parti.

รˆ anche un modo per identificare il preciso contenuto dell’obbligo stabilito. Sarร  necessaria, per l’orientamento chiamato in causa dalla medesima Corte di Cassazione, la valutazione delle finalitร  di protezione a capo della posizione di garanzia. Cosรฌ come si dovrร  valutare la natura del bene di cui il soggetto garantito risulta titolare. Insieme, le finalitร  protettive e la natura del bene, formano l’obiettivo di tutela rafforzata, cosรฌ come contemplato dalla clausola di equivalenza di cui all’art. 40 cpv.

Il Common Procurement Vocabulary (cpv) รจ il vocabolario comune in materia di appalti, redatto in sede UE, allo scopo di agevolare il processo di qualificazione degli appalti pubblici, cosรฌ che possano essere definiti piรน celermente sotto ogni profilo giuridico di competenza.

La posizione di garanzia, in precedenza non riconosciuta alla parte appaltante

Nel caso considerato, si era riconosciuta una posizione di garanzia al titolare della ditta esecutrice dei lavori e al coordinatore dei lavori. Non era stata considerata la medesima posizione per quanto riguarda la parte appaltante, che aveva quindi assegnato i lavori. Per la stessa parte vi era stata un’altra considerazione, fino a quel momento, da parte delle corti che avevano giudicato il caso. La parte era stata assimilata ad un terzo che si ritrovasse, per una qualunque motivazione, nel cantiere. O meglio, se la parte imputata (titolare della ditta e coordinatore dei lavori), vista l’indubbia posizione di garanzia assunta, avrebbe dovuto tutelare un terzo, senza alcun ruolo operativo nei lavori in esecuzione, a maggior ragione avrebbe dovuto tutelare l’incolumitร  del committente recatosi sul posto di lavoro.

In definitiva, non era stato effettivamente tenuto in conto come anche quest’ultimo, in quanto committente, riveste, per legge, la medesima posizione di garanzia, ossia la condivide con la parte imputata nel processo. Oltre a ciรฒ, il committente rivestiva altresรฌ la qualifica di direttore dei lavori. Nella fattispecie presentata al giudizio della Corte di Cassazione, cioรจ, si ravvisavano diverse posizioni di garanzia. Ognuna di esse atta per legge a verificare che le misure di sicurezza venissero applicate nell’ambiente. Posizioni che, ad ogni modo, erano dotate di diversi livelli di competenza in relazione a tale incarico.

Diversitร  di competenza, riconosciuta non attinente al settore infortunistica

La diversitร  di competenza, altra questione, non attiene al settore dell’infortunistica sui luoghi di lavoro. Infatti, sebbene vi siano delle distinzioni di competenza, qualora vi siano molteplici posizioni di garanzia, la Cassazione ha chiarito, con la propria sentenza, la n. 4927/2024, che ciascuna di dette posizioni risponde in toto per gli obblighi annessi alla sicurezza di chiunque si possa trovare nel cantiere di lavoro.

L’omissione relativa all’applicazione della tutela antinfortunistica, in coerenza con le delucidazioni riportate, รจ da attribuirsi ad ogni soggetto titolare della posizione di garanzia. Nell’ambito delle sentenze di merito intercorse nei due gradi di giudizio, era stata accolta una tesi secondo la quale la vittima era la parte civile, ed era stata attribuita troppa importanza a tale qualificazione, senza considerare che la vittima stessa dell’infortunio, non era solamente la parte civile.

Il concorso di responsabilitร  ai fini dell’obbligo di sicurezza e prevenzione

In altri termini, il soggetto che aveva subito l’infortunio avrebbe dovuto sรฌ essere tutelato in quanto parte civile, ma faceva parte anch’egli, a pieno titolo, della parte che avrebbe dovuto porre in essere la tutela richiamata. Il Piano per la Prevenzione e la Sicurezza, adottato per legge, era stato firmato dall’infortunato in solido con gli altri obbligati, proprio in virtรน di una sua riconosciuta posizione di garanzia. L’attribuzione della funzione di garante della sicurezza, anche alla parte civile, era stata precedentemente considerata come un’attribuzione astratta, in quanto tale incapace d’incidere sull’attribuzione di responsabilitร  di chi non aveva subito l’infortunio, e detenendo una posizione di garanzia.

Come chiarito dalla Corte sul punto, la qualitร  di direttore dei lavori, rivestita dal soggetto che aveva riportato l’infortunio, non altera la posizione del soggetto che si muove all’interno dell’ambiente di lavoro. Dunque il fatto di aver riportato un infortunio, non avrebbe mai potuto esonerare la parte anzidetta dall’obbligo di sicurezza e prevenzione. La Cassazione ha definito comunque il soggetto come “creditore dell’obbligo di sicurezza e prevenzione”. Nessuna rilevanza, in accoglimento parziale delle istanze presentate dalla difesa, al fatto che la figura del direttore dei lavori e quella di vittima del reato coincidessero, ribaltando l’esito dei primi due gradi di giudizio.

L’accoglimento parziale delle motivazioni addotte

L’accoglimento delle istanze era stato, per l’appunto, parziale. Se, da un lato, la parte vittima del reato era responsabile anche della mancata applicazione di misure protettive, non lo era singolarmente, bensรฌ in solido. Aspetto che contraddice quanto riportato tra le ragioni del ricorso. Per cui gli imputati hanno visto confermata la pena riconosciuta in sede giurisprudenziale di merito, sebbene vi siano stati importanti riconoscimenti per un’imputabilitร  del medesimo direttore dei lavori.

In ogni caso, il fatto che la qualifica di direttore dei lavori non abbia alterato quella di parte civile, quindi creditrice dell’obbligo di sicurezza e prevenzione, ha comportato, per la Cassazione stessa, che la qualifica posta in essere abbia solamente connotato, senza alterarla, la posizione di parte civile.

Volendo esprimere l’esito della ricostruzione di responsabilitร  con altre parole, in sostanza, seppur fosse stata riconosciuta, da parte della Cassazione, un concorso in solido di responsabilitร  fra le parti, vittima compresa, quest’ultima non avrebbe potuto non avere un risarcimento. Per un profilo, occupava la posizione di garanzia, in quanto direttore dei lavori, ma dall’altro avrebbe avuto comunque diritto ad essere tutelato.

La responsabilitร  da parte del direttore dei lavori, e relative implicazioni

La sua responsabilitร , in quanto direttore dei lavori, era dunque stata riconosciuta all’esito in Cassazione. E ciรฒ, differentemente da quanto avvenuto nei gradi ordinari di giudizio. La sua posizione complessiva non era assimilabile a quella di qualsiasi terzo, ma avrebbe dovuto comunque ricevere tutela, proprio per la scomposizione della propria posizione giuridica nei due profili distintamente considerati. Mancava quindi ogni presupposto affinchรฉ la responsabilitร , dalla parte degli imputati in giudizio, non valesse.

La responsabilitร  penale degli imputati

La parte imputata avrebbe comunque dovuto garantire l’incolumitร  di chiunque fosse entrato nel cantiere. Non importa se di passaggio, per lavoro, o anche in attuazione di un incarico di responsabilitร . Poichรฉ, la responsabilitร  medesima, per come chiarito dalla Cassazione, non era propriamente “da condividere”, ma da considerare unitariamente e in capo ad ognuno dei titolari di una posizione di garanzia.

La Cassazione ha ammesso per contro, con la propria sentenza, che anche il direttore dei lavori รจ responsabile dell’applicazione dei suddetti obblighi. Il che non fa venire meno la tutela, riguardante la sua persona, qualora vi siano altri responsabili, non presenti sul cantiere in quel dato momento.

Quanto stabilito, lascerebbe direttamente presumere che, anche qualora fosse stato presente in cantiere un altro dei soggetti responsabili, al posto del direttore dei lavori, le altre parti sarebbero state anche in quel caso implicate. E sempre per non aver risposto del proprio obbligo di sicurezza e prevenzione.

Il definitivo rigetto del ricorso presentato

I giudici di primo e secondo grado avevano comunque valutato l’imprudenza della parte civile. E avevano altresรฌ valutato, seppur non in maniera rilevante, come quest’ultima posizione fosse coincidente con il ruolo di direzione dei lavori. Non valutando quindi, a parere della difesa ricorrente, la responsabilitร  della vittima in qualitร  di titolare di una posizione di garanzia.

Le corti avevano sรฌ riconosciuto la coincidenza delle due posizioni, ma non ai fini di un’esclusione d’imputabilitร  penale degli imputati, ma solamente ai fini del quantum di pena. Accezione giudizio che รจ stata accolta e confermata dalla Cassazione. E, coerentemente, il ricorso rigettato. I ricorrenti, in conseguenza di ciรฒ, oltre ad essere confermati nella condanna, sono stati anche condannati a pagare le relative spese processuali.

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