La responsabilità civile derivante dai danni causati dalle cose in custodia è un pilastro del diritto delle responsabilità. Ma un caso fortuito, se proviene da condotta imprudente della vittima, può comunque escludere o attenuare la responsabilità del custode. La tematica è stata da ultimo confermata con una sentenza della Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24071/2025. Dalla medesima possiamo trarre i criteri di riconoscimento del ruolo del caso fortuito generato dalla condotta della vittima.
Il caso di specie
Il caso che ha poi portato alla pronuncia della Suprema Corte ha riguardato una signora che aveva subìto una caduta uscita dal supermercato. La signora aveva inciampato su uno scivolo in muratura, dell’altezza di circa trenta centimetri e collocato a raccordo fra l’ingresso/uscita del supermercato e il marciapiede.
La donna aveva riportato nella caduta delle gravi lesioni, e aveva allora agito in giudizio contro il gestore del supermercato, domandando appunto un risarcimento del danno. La difesa del gestore e della società proprietaria del supermercato argomentava che lo scivolo fosse ben visibile, che la vittima fosse a conoscenza del luogo, e che pertanto l’incidente fosse da ritenersi causato dall’imprudenza della stessa donna che non aveva prestato attenzione al rialzo. Per la tesi della difesa allora, sarebbe da escludere la responsabilità del custode.
Responsabilità del custode: diritto e giurisprudenza di riferimento
La responsabilità per danni da cose in custodia ex art. 2051 C.c. è di natura oggettiva. Ciò equivale ad affermare che, laddove sussista un nesso eziologico fra la cosa e il danno, il custode risponde di quest’ultimo a prescindere dalla colpa, a meno che non riesca a dimostrare il caso fortuito. Caso fortuito che, in termini concreti, si qualifica come l’evento imprevedibile e inevitabile che spezzi il nesso causale.
Stando alle Sezioni Unite della Cassazione, nella Sentenza n. 20943/2022, la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 C.c. è fondata su due elementi. Innanzitutto la prova del nesso di causalità tra cosa e danno, a carico del danneggiato. E poi la prova da parte del custode del caso fortuito, che può esser dato da un fatto naturale, da un comportamento di un terzo estraneo, oppure dalla condotta della vittima stessa.
In tale quadro, bisogna allora valutare la condotta della vittima, poiché questa può costituire caso fortuito che esclude in tutto o in parte la responsabilità del custode. Ciò a condizione che si dimostri come la condotta di chi ha subìto il danno fosse stata imprevedibile, irragionevole o inaccettabile, stando ad un criterio di regolarità causale.
Responsabilità del custode o della vittima, le pronunce giurisprudenziali
Tornando all’Ordinanza n. 24071/2025 della Cassazione, in essa la Suprema corte ha ribadito che la condotta della vittima è suscettibile d’integrare il caso fortuito anche in quei casi in cui la vittima medesima non abbia osservato il generale dovere di ragionevole cautela. Per come la Corte ha sottolineato, per l’esclusione di responsabilità del custode bisogna valutare in quale misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno, e se il comportamento di questi infranga i doveri di prudenza.
Il giudice di merito, nel caso in discussione, aveva già considerato nella relativa sentenza che lo scivolo era ben visibile, che vi era la conoscenza dei luoghi da parte della donna, e che la condotta perseguita non era conforme a criteri di prudenza. Tutti elementi che, nel giudizio di merito, sarebbero tali da interrompere il nesso di causalità che si sarebbe diversamente interposto fra l’evento e la responsabilità gestoriale.
Ed è proprio questa l’impostazione confermata dalla Cassazione nella sua ultima pronuncia in merito, a rigetto del ricorso della vittima.
Il ruolo del caso fortuito
Al fine di comprendere il ruolo del caso fortuito, distinguiamo tra l’evento naturale o di terzo e la condotta della vittima. Per quanto attiene all’evento naturale o di terzo, un evento per propria natura imprevedibile e inevitabile, esso esclude la responsabilità del custode. Per quel che attiene invece alla condotta della vittima, questa può costituire caso fortuito qualora vengano dimostrate per la stessa i caratteri dell’imprevedibilità e dell’inaccettabilità.
Sempre nel caso in discussione, la condotta tenuta dalla donna è stata definita giudizialmente imprudente, perché in sostanza era a conoscenza della presenza dello scivolo ma non aveva adottato comportamenti prudenti come prestarvi attenzione. Il che si qualifica come un fatto irragionevole o inaccettabile per un criterio probabilistico di regolarità causale, ad interruzione del nesso tra la cosa e il danno. La conseguenza è che appare esclusiva la responsabilità della vittima, nella fattispecie.
Ricorrenza della responsabilità del custode, le considerazioni finali
La pronuncia della Cassazione ha dato forza al principio per il quale, in presenza di danni da cose in custodia, la responsabilità del custode è da escludersi se si dimostra che il danno sia stato provocato da un comportamento imprudente della vittima stessa. Ovvero se quest’ultima avrebbe potuto, come avvenuto nel caso di specie, prevedere ed evitare l’evento.
Il principio ribadito è il seguente: la condotta della vittima può allora integrare un caso fortuito, con effetti posti a limitazione o esclusione della responsabilità del custode della cosa (in quest’ultimo caso, lo scivolo di raccordo tra uscita del supermercato e marciapiede). Laddove la vittima non agisca secondo ragionevole cautela, contribuisce in maniera determinante con la propria condotta al verificarsi dell’evento.
La linea interpretativa esplicata, già esistente, riceve un’ulteriore conferma dalla Sentenza della Corte di Cassazione n. 24071/2025.