Danni causati da cose in custodia: in capo a chi pende la responsabilità civile?

Febbraio 20, 2024
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Danni da cose in custodia
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Danni causati da cose in custodia, chi è tenuto al risarcimento? In capo a chi pende la responsabilità civile? Ecco cosa stabilisce il Codice.

Danni causati da cose in custodia, articolo 2051 del Codice Civile

L’articolo 2051 del Codice Civile recita che “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Fatta questa importante specifica, è bene chiarire il ruolo del “custode”. Con questa espressione si fa riferimento a chi detiene un potere, di fatto o di diritto, di controllo e vigilanza su una certa cosa.

Questa norma fa riferimento ai danni causati dalla cosa stessa e non a quelli derivanti dall’opera umana: in quest’ultimo caso si applica l’articolo 2043 del Codice Civile che vedremo a breve.

In merito invece al caso fortuito, con questa espressione si fa riferimento a un evento derivante da forza maggiore o da un fatto compiuto da un terzo purché tali fatti da soli siano sufficienti a causare l’evento dannoso.

Articolo 2043 del Codice Civile

Recita l’articolo 2043 del Codice Civile che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Ci ricolleghiamo a questo punto anche all’articolo 2058 del codice civile che specifica invece che “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.

Nozione ed esempi

Dal dispositivo dell’articolo 2051 del codice civile abbiamo appreso che chi ha in custodia una determinata cosa, è responsabile dei danni da essa causati. Pensiamo per esempio alla caduta di una tegola da un tetto, a causa di una cattiva manutenzione. Chi si può considerare responsabile in questo caso? Per la legge, il soggetto che detiene la custodia di tetto e cornicione che è tenuto a risarcire eventuali danni a terzi.

Non si può attribuire invece questa responsabilità al custode quando il danno è dipeso da una situazione imprevedibile che fa configurare l’ipotesi di caso fortuito.

Danni causati da cose in custodia, a ciascuno la propria responsabilità: ecco cosa dice la legge

Con l’enunciato dell’articolo 2051 del codice civile abbiamo appreso la definizione di custode secondo la legge definendo tale chi ha la disponibilità effettiva di una cosa e il controllo della stessa. Il custode in altre parole, è colui che ha una disponibilità di fatto e giuridica di una cosa.

Generalmente, il soggetto che risponde di una determinata cosa è il proprietario della medesima e quindi, in caso di danno a terzi, questi è il primo a cui rivolgersi per ottenere un eventuale risarcimento.

Articolo 2051 Codice Civile e applicazione a casi particolari

Molti giuristi per tempo si sono chiesti se il dispositivo indicato dall’articolo 2051 del codice civile si potesse ritenere valido anche nel caso di Enti pubblici proprietari di beni demaniali e di strade. Per esempio, in caso di incidenti dipendenti da cattiva manutenzione delle strade, l’Ente pubblico si può considerare responsabile, custode e soggetto tenuto dunque al risarcimento danni nei confronti dei terzi?

Oggi sembra si sia arrivati a dare una risposta a questa domanda: anche l’Ente pubblico che sia proprietario di strade, risponderà di eventuali danni causati dalle cose in sua custodia o di sua proprietà.

Ma questo discorso vale anche nel caso di enti proprietari di autostrade? Qui ci sono delle specifiche da fare, ovvero, l’Ente non si può considerare responsabile dei danni causati da:

  • utenti della strada;
  • alterazione imprevedibile della cosa che non si può segnalare o rimuovere per difetto di tempo.
Leggi anche —> Protezione dati personali e responsabilità erariale: la Corte dei Conti condanna il privacy manager. Analisi di un caso controverso

Danni causati da beni altrui affittati a terzi

Questa ipotesi descritta nel titolo è molto frequente: cosa succede in questi casi? Degli eventuali danni risponde l’affittuario o il proprietario? Se esiste un contratto di affitto, il rapporto di custodia trasla dal proprietario all’affittuario che ne diviene custode?

Rispondiamo a questi interrogativi affermando che sì, il rapporto di custodia trasla dal proprietario all’affittuario in relazione a quei beni sui quali l’affittuario ha poteri di intervento. Ne consegue, che il proprietario sarà responsabile solo dei danni causati da quelle cose su cui ha potere di intervento.

Custodia ed esonero dal risarcimento

Il custode di una cosa è responsabile dei danni causati dalla stessa salvo che dimostri l’intervento del caso fortuito. Per caso fortuito, come ribadito più volte, si intende, un evento non naturale, non prevedibile e incontrollabile tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e il danno che si è verificato.

Chi ha subito ingiustamente un danno, attraverso una diffida formale ha diritto alla richiesta di risarcimento danni. Tale richiesta si invia per prima al proprietario, all’affittuario o al custode della cosa che ha provocato il danno. Attenzione: il diritto al risarcimento danni si prescrive dopo 5 anni dal fatto.

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