Sospensione illegittima per dipendente over 50 senza vaccino: datore costretto a pagare gli arretrati

Novembre 3, 2023
4 mins read
covid foto

Una sospensione che il Tribunale de’ L’Aquila ha ritenuto illegittima: il dipendente over 50 non vaccinato è stato quindi reintegrato immediatamente e nei suoi riguardi è stato disposto il pagamento delle retribuzioni sospese (sentenza n°136 del 13/09/2023). Vediamo nel dettaglio come si è evoluta la vicenda.

La vicenda ha avuto inizio con una denuncia da parte di un lavoratore ultracinquantenne. L’uomo ha deciso, in piena libertà, di non vaccinarsi. Il datore di lavoro però, non ha ritenuto giusta la scelta del dipendente e che quindi deciso di sospenderlo dal servizio e lasciarlo a casa senza retribuzione. Il dipendente ha quindi fatto ricorso al Giudice del Tribunale de’ L’Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza. Il 13 settembre 2023, il tribunale si è espresso in una sentenza che dichiarato del tutto illegittima la decisione del datore di lavoro.

La vicenda

Premessa doverosa alla sentenza suddetta, è che la decisione non fa riferimento in alcun modo all’obbligo vaccinale relativo alla recente pandemia, ovvero quello anti-Covid. L’illegittimità riguarda la sospensione stessa del lavoratore per assenza della vaccinazione obbligatoria. Citando l’articolo 1 della Costituzione, il Giudice de L’Aquila non ha potuto fare a meno di sottolineare che, il nostro, è un paese che si fonda sul lavoro che è strettamente connesso alla dignità della persona che il pieno diritto di potersi mantenere con il sudore della propria fronte. Secondo il Giudice:

“ Il reddito da lavoro costituisce per lo più reddito da sussistenza, senza di esso si scivola nel degrado e nella dipendenza.”

La sentenza ha ovviamente toccato tutti i punti in cui la normativa si riferisce all’obbligo vaccinale, nello specifico agli over cinquanta. Nella normativa si fa riferimento allo stesso come mezzo per prevenire il contagio: ed è qui è che emerge il limite dell’applicazione delle norme relativo all’obbligo suddetto.

Come ampiamente dimostrato dai fatti, il vaccino non ha capacità di prevenire la malattia: anche chi si è vaccinato può infettare ed essere infettato a sua volta, indipendentemente dalla quantità di vaccini somministrati. Quindi, se il vaccino non esclude tale possibilità, il non vaccinato non dev’essere discriminato almeno in quest’ambito specifico, ovvero, l’accesso al posto di lavoro. Dopo il lungo iter deliberativo, che ha menzionato anche le pronunce della Consulta (sentenze nn. 14,15,16 del 2023), la sospensione è stata ritenuta del tutto illegittima.

Pertanto, il giudice ha condannato il datore di lavoro al pagamento delle mensilità sospese e al risarcimento del dipendente per il danno biologico temporaneo arrecatogli. Questo perché, secondo il Giudice, aver privato il dipendente di qualsiasi fonte di reddito e averlo discriminato, ha provocato in quest’ultimo in evidente e forte stress psicologico. Ovviamente, il datore è anche obbligato al reintegro del dipendente. Esaminiamo, insieme, una per una le fasi che hanno portato il Tribunale a pronunciare la sentenza a favore del dipendente licenziato.

La denuncia dell’over cinquanta senza vaccino

Tutto nasce dalla denuncia di un lavoratore over 50 senza vaccino. Il dipendente è stato licenziato perché non ha voluto sottoporsi alla vaccinazione obbligatoria. Ovviamente, la decisione del suo datore non gli è andata bene, pertanto, il cinquantenne ha impugnato il provvedimento di sospensione davanti al giudice del lavoro. In questo caso, emergono le norme del Decreto legge 44/2021, nel quale si fa riferimento all’obbligo vaccinale per alcune tipologie di lavori e di lavoratori, come le professioni sanitarie, e le categorie ‘fragili’. Il Giudice, nella sua sentenza, non può che soffermarsi sul limite letterale della normativa stessa. Nel Decreto suddetto – art. 4 quarter “Estensione dell’obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 agli ultracinquantenni” ai commi 1 e 3 si legge:

L’art. 4 quinquies c. 4 d. l. 44/2021 disponeva, dunque, che:

“I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

Prevenzione: il “vizio” letterale

Prima di pronunciarsi, il giudice premette che nella sua sentenza non discute la legittimità dell’obbligo vaccinale, ma la legittimità della sospensione del dipendente over 50 senza vaccino, da parte del suo datore di lavoro. Secondo la sentenza e la Costituzione, Il reddito da lavoro «costituisce per lo più reddito da sussistenza, senza di esso si scivola nel degrado e nella dipendenza».

Solo interpretando in maniera non costituzionale la legge suddetta si rischia di valutare il licenziamento come unica disposizione possibile. Al centro della disputa c’è quindi l’efficacia preventiva del vaccino. Purtroppo, è noto a tutti che il vaccino anti-Covid non abbia efficacia preventiva.


La Consulta e l’obbligo vaccinale

Non c’è, infatti, dimostrazione scientifica circa la capacità della vaccinazione di scongiurare il proprio contagio e quello altrui. La realtà dei fatti ha dimostrato, nostro malgrado, l’esatto opposto. Alla luce di quanto espresso, se il lavoratore – vaccinato o meno- si contagia e contagia non ha diritto a godere di un trattamento diverso da quello riservato a un non vaccinato.

Nella lettura della sentenza, il Giudice ha messo in evidenza anche le pronunce di inammissibilità e chiara infondatezza emesse dalla Corte Costituzione in riferimento alla normativa emergenziale. Nello specifico, il giudice si sofferma sulla pronuncia n. 15/2023 della Consulta.

Tale pronuncia sottolinea come l’obbligo vaccinale e il green pass non siano irragionevoli basandosi, ovviamente, sui rapporti dell’ISS che sottolineano l’importanza della vaccinazione in quanto tale: i cittadini, sottoponendosi massivamente ad essa, hanno ridotto la percentuale di rischio di contagio rendendo l’infezione stessa meno potente. In questo caso, il giudice del lavoro si distanziata da tale esegesi in modo abbastanza chiaro e inequivocabile.

La sentenza in favore dell’over 50 senza vaccino

Per lui, quindi, non c’è evidenza scientifica e indubbia circa l’affermazione dell’ISS sui vaccini stessi, ovvero: “la vaccinazione anti-Covid 19 costituisce una misura di prevenzione fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione”. Per il Giudice, infatti, non c’è evidenza scientifica alcuna sull’efficacia dei vaccini in quanto strumento di prevenzione del contagio. “(…) i soggetti vaccinati possano contrarre e trasmettere contagio e che di conseguenza, dal punto di vista epidemiologico, vaccinati e non vaccinati, vanno necessariamente trattati come soggetti tra loro sostanzialmente equivalenti».

Il Giudice menziona anche un’ordinanza del Tribunale di Firenze, del 31 ottobre 2022, che ha qualificato come ‘inidonei’ i vaccini a fungere da strumento di prevenzione per il contagio. Considerato tali premesse, per il giudice non può che essere illegittima la sospensione del lavoratore con ogni conseguenza economica e normativa. Il dipendente, quindi, riceverà la retribuzione non percepita dalla sospesone. Ovviamente, sarà anche reintegrato con effetto immediato. Per il danno biologico temporaneo arrecatogli, e lo stress psicologico conseguente al licenziamento e alla discriminazione in ambito lavoratore, il datore di lavoro dovrà pagare al dipendente over 50 senza vaccino un’ingente somma di denaro.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Latest from Blog