Parliamo dell’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale all’estero. L’istituto dell’affidamento in prova al servizio sociale costituisce una misura alternativa alla detenzione, con la quale è consentito al condannato di scontare la propria pena sotto il controllo e il supporto delle autorità, in modo da favorirne il reinserimento sociale. Un aspetto estremamente rilevante della materia è dato dalla possibilità d’eseguire la predetta misura in Stati esteri, e sulla tematica è intervenuta anche la Cassazione con la Sent. n. 41610/2025 (del 29 dicembre 2025), pubblicata il 20 marzo 2026.
Principio di territorialità e limiti all’esecuzione in Stati esteri
Generalmente, il principio della territorialità dell’esecuzione penale, fa sì che le misure alternative trovino svolgimento internamente al territorio nazionale, in virtù della necessità che siano le autorità italiane ad esercitare i competenti poteri autoritativi, e farsi garanti di un efficace controllo sull’osservanza di tutte le prescrizioni imposte. La Cassazione ha ribadito la presente impostazione, ed ha precisato appunto che l’affidamento in prova al servizio sociale non può svolgersi al di fuori dell’Italia, e nemmeno in sedi consolari, a meno che non si faccia ricorso a strumenti di cooperazione internazionale all’uopo predisposti.
Vi era stata in precedenza anche una pronuncia della Corte Costituzionale, precisamente l’Ordinanza n. 146/2001, a detta della quale l’esecuzione di misure alternative in materia incontra la limitazione del territorio nazionale. Ciò perché essa comporta l’esercizio di poteri autoritativi da non poter esercitare all’estero, senza appositi accordi o strumenti convenzionali. Un aspetto che, dunque, era stato riconosciuto precedentemente anche dalla Corte Costituzionale. La Cassazione, pertanto, conferma un orientamento già consolidatosi in passato.
Deroghe e strumenti di cooperazione internazionale
La Cassazione ha quindi operato riferimento, così come la Corte Costituzionale prima ancora, alla deroga sulla base esclusiva di strumenti convenzionali che possano consentire il reciproco riconoscimento di strumenti e misure alternative. Ma quali possono essere, concretamente, questi strumenti? Un esempio ci è fornito dalla Decisione Quadro 2008/947/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, recepita col D. Lgs. n. 38/2016. Il provvedimento disciplina il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle misure di sicurezza sull’intero territorio UE, e ciò comprende altresì una misura alternativa quale l’affidamento in prova.
Per quel che attiene agli Stati membri dell’UE, si registra conseguentemente la possibilità d’eseguire l’affidamento in prova all’estero. Rimane chiusa la suddetta possibilità, per Stati terzi quali ad esempio gli Stati Uniti d’America, per i quali vi è una situazione diversa, connotata dall’assenza, appunto, di strumenti convenzionali di portata analoga alla Decisione Quadro UE.
I motivi del ricorso in Cassazione
Entriamo più nel merito di quel che si è stabilito nella Sent. n. 41610/2025 della Cassazione. Nella fattispecie trattata, un condannato aveva inoltrato una richiesta d’affidamento in prova da eseguirsi negli Stati Uniti d’America, con la motivazione per cui il sistema di supervisione e controllo presente negli USA sarebbe stato pienamente in grado d’assicurare una propria rieducazione. I motivi del ricorso sono in realtà tre.
Invocata la Convenzione di Strasburgo del 1983 per l’affidamento in prova al servizio sociale all’estero
Per il primo, è stata invocata nel ricorso la Convenzione di Strasburgo del 1983 riguardante il trasferimento dei condannati da sentenza penale, e inoltre, sempre la parte ricorrente ha fatto valere come l’Adult Probation Office negli Stati Uniti avrebbe potuto essere incaricato della propria vigilanza (presupposti che avrebbero consentito scontare la pena negli USA).
La lamentata violazione dell’art. 27 Cost.
Passiamo al secondo motivo, quello per il quale sarebbe occorsa nella fattispecie una violazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 27, comma terzo della Costituzione Italiana. In particolare, il condannato lamentava una discriminazione rispetto al trattamento ricevuto dal fratello, il quale aveva beneficiato della stessa misura in Italia.
La lamentata violazione dei principi sul giusto processo
Infine, il terzo motivo è attinente alla violazione, a detta della parte ricorrente, dell’art. 71 sexies della Legge sull’Ordinamento Penitenziario (L. n. 374/1975), oltre che degli artt. 5 e 6 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). Sostanzialmente, da parte del condannato è stata lamentata una lesione del diritto alla libertà e alla sicurezza di cui all’art. 5 CEDU, che riporta il divieto d’arresti arbitrari e impone la legalità delle procedure. L’art. 6 CEDU assicura invece il diritto a un equo processo, che comprenda imparzialità, pubblicità e una durata ragionevole dello stesso procedimento.
Nello specifico, in riferimento all’art. 6 CEDU, oggetto di lamentela era la mancata individualizzazione della pena e la mancanza di un procedimento equo. Per quel che attiene ad una violazione dell’art. 71 sexies della Legge sull’Ordinamento Penale, il ricorrente riteneva che non ricorressero i presupposti d’inammissibilità, previsti dalla medesima legge, dell’istanza di sorveglianza avanzata.
Il rigetto della Corte di Cassazione sull’affidamento in prova al servizio sociale all’estero
La questione, giunta all’attenzione della Cassazione, ha trovato il rigetto della stessa Suprema Corte. Le autorità italiane, per la Cassazione, devono essere nella condizione d’esercitare i poteri di controllo e verifica, cosa che non possono fare a distanza, per mezzo di quanto attuato dalle autorità in uno stato estero, negli USA in questo caso, col quale non vi è uno strumento internazionale d’intesa che consenta di farlo. Una convenzione avrebbe pertanto assicurato allo Stato italiano la possibilità di monitorare l’azione di rieducazione svolta all’estero.
La necessità di una convenzione sul piano internazionale ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale all’estero
Solo in presenza d’una convenzione, infatti, sarebbe stato espletato l’obbligo a riferire, con una cadenza almeno trimestrale (sulla base dell’art. 47, comma 9 del Regolamento Esecutivo degli Uffici di Esecuzione Penale Esterna) al Magistrato di Sorveglianza sull’andamento della pena, e sarebbe stato fornito sostegno al condannato nell’ambito della pena da scontare, nella prospettiva di un reinserimento sociale del medesimo (qui, il richiamo è all’art. 118, comma 8 del già citato Regolamento Esecutivo). Sono tutti adempimenti che si limitano all’ambito domestico o che, al più, possono trovare applicazione al di fuori di esso soltanto in presenza di una convenzione che disciplini dettagliatamente il rapporto da stabilirsi.
Lo svolgimento del contraddittorio in udienza
Con riferimento alle altre contestazioni oggetto del ricorso, la Suprema Corte ha fatto notare che l’art. 71 sexies dell’Ordinamento Penale ha subìto una procedura abrogativa, e rimpiazzato con l’art. 666, comma 2 del Codice di Procedura Penale. Così come ha fatto notare che, in ogni caso, è da considerare regolare lo svolgimento del contraddittorio avvenuto fra le parti in sede d’udienza camerale.
L’osservazione sulle disposizioni CEDU
Per il resto, non si rinviene alcun articolo CEDU che preveda che la pena venga scontata in un contesto al di fuori del territorio nazionale. Sarebbe stato necessario, a tal fine, un accordo dovuto a ragioni di rieducazione e umanitarie, così da far scontare la pena al detenuto nel proprio paese d’origine o nel quale il detenuto si fosse da tempo stabilito e inserito nel relativo contesto sociale.
L’inadeguatezza del Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale al caso trattato
Riguardo al Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale, recepito in Italia con la Legge del 16 marzo 2009, n. 25, seppur vigente tra i due Paesi (Italia e Stati Uniti), è limitato alla cooperazione giudiziaria per attività investigative e procedurali, e non si estende alle misure alternative. Altrettanto inadeguata come misura è la Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate (datata 21 marzo 1983): anch’essa detiene un oggetto diverso ed esplica delle altre finalità, dato che sposta l’esecuzione penale dal Paese della condanna al Paese di cui il condannato medesimo è cittadino.
La questione attinente alla discriminazione lamentata
La Corte ha altresì rigettato il ricorso in merito alla discriminazione subìta. Il fratello del condannato aveva ottenuto la misura in Italia, ma egli richiedeva di farlo negli Stati Uniti. Il giudice, in quel caso, non era soggetto all’obbligo d’eseguire il bilanciamento di opzioni, non previsto dalla legislazione nazionale.
Affidamento in prova al servizio sociale all’estero, il ricorso giudicato irrituale
Oltre alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, la Suprema Corte ha oltretutto ritenuto il ricorso medesimo come irrituale, ed ha condannato il ricorrente a pagare le spese processuali (pari a 3.000 euro), in favore della Cassa delle Ammende ex art. 616 del Codice di Procedura Penale.
Affidamento in prova al servizio sociale, le implicazioni della sentenza
Si può affermare che, con la pronuncia della Cassazione sulla tematica trattata, quel che si è avuto è un rafforzamento della posizione restrittiva sull’esecuzione di misure alternative in ambito internazionale. Quel che si privilegia sono gli strumenti di cooperazione internazionale che esistono e sono riconosciuti a livello europeo. Per Stati terzi, occorrerebbero accordi specifici che, a questo momento, non sono ancora stati siglati.