La recente sentenza n. 20992/2024 della Corte di Cassazione, sez. penale, ha chiarito in quali ipotesi le misure di libertà vigilata e sorveglianza speciale possono coesistere, ovvero essere applicate allo stesso soggetto in successione cronologica.
Per arrivare a tale considerazione, i giudici di legittimità hanno riepilogato il caso alla propria attenzione, che trae origine dal ricorso sul decreto della Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione per le Misure di Prevenzione, che aveva a sua volta respinto l’impugnazione proposta dal ricorrente contro il provvedimento del Tribunale della stessa città che, ritenendo persistente la pericolosità sociale del prevenuto, aveva applicato allo stesso soggetto – dopo l’espiazione della pena per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere) – la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno. Allo stesso soggetto era già stata comminata la sanzione della misura di sicurezza della libertà vigilata alla data del provvedimento.
La Corte territoriale ha però rigettato il gravame, ritenendo attuale ed effettiva la pericolosità sociale manifestata dal prevenuto. Dunque, ha escluso la necessità di postergazione della esecuzione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno, rispetto alla continuità da offrire alla libertà vigilata già in corso.
In particolare, la Corte d’Appello ha applicato l’art. 15, co. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che prevede che
Se alla persona obbligata a soggiornare è applicata la libertà vigilata, la persona stessa vi è sottoposta dopo la cessazione dell’obbligo del soggiorno.
Contro questo decreto il difensore del proposto ha proposto ricorso per Cassazione denunciando la violazione della legge in relazione al rapporto tra la sorveglianza speciale e la libertà vigilata. Ha in particolar modo osservato che nella fattispecie in esame avrebbe dovuto trovare applicazione non l’art. 15 comma 2 cit. ma l’art. 13 dello stesso decreto, per il quale
Quando è applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, durante la sua esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale, della quale se applicata cessano gli effetti.
La sentenza della Corte di Cassazione
Riassunti in questo modo i fatti, evidenziamo come la Corte di Cassazione abbia accolto le doglianze della difesa. Ha disposto dunque l’annullamento con rinvio per un nuovo giudizio del provvedimento impugnato.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto di non condividere l’ermeneusi della Corte territoriale. Hanno infatti considerato come inedita la scala di gradazione elaborata tra le eterogenee misure restrittive della libertà sulla base della quale le più lievi andrebbero sempre postergate alle più afflittive, a prescindere dalla loro natura, struttura e funzione.
Per i giudici di Cassazione, infatti, questa ermeneusi contrasta con il tenore letterale dell’art. 13 d.lgs. secondo cui
Quando è applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, durante la sua esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale, della quale se applicata cessano gli effetti.
La norma, che disciplina le interferenze tra la sorveglianza speciale e la libertà vigilata, dispone la perdita di efficacia della misura di prevenzione applicata durante l’esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata. Di contro, il successivo art. 15 regolerebbe il caso inverso.
Ebbene, su questo tema la Corte ha richiamato e condiviso quella giurisprudenza di legittimità, secondo cui è lecita l’applicazione congiunta delle diverse misure restrittive, vietandone soltanto l’esecuzione simultanea.
D’altronde, prosegue la Corte, le misure di sicurezza e le misure di prevenzione hanno diverso fondamento e struttura. Le prime hanno come presupposto la commissione di un fatto di reato e seguono l’esecuzione della pena, ponendosi così come ideale continuità con la pena. Le secondo invece sono applicate sulla base di indizi di pericolosità contemplati da specifiche norme di legge.
Pertanto, conclude la Corte, la compatibilità applicativa tra misura di sicurezza e misura di prevenzione è limitata all’ipotesi in cui la prima sia eseguita dopo la seconda. Se invece è applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata, durante la sua esecuzione non si può far luogo alla sorveglianza speciale.