Discutiamo della tematica attinente allโiscrizione a ruolo dโuna causa civile in presenza di una richiesta di gratuito patrocinio, stando alla recente circolare del Ministero della Giustizia del 24 aprile 2025.
Nel momento in cui, una persona intende avanzare causa e non ha i mezzi economici per il pagamento delle spese, puรฒ chiedere il gratuito patrocinio, ovvero il patrocinio a spese dello Stato. Al fine dellโottenimento di questโassistenza, il legale difensore presenta unโistanza dโammissione al patrocinio, che dovrร essere protocollata presso il Consiglio dellโOrdine degli Avvocati.
La questione principale
Una volta discusso del contesto giuridico nel quale lโistituto si colloca, veniamo alla questione che ora si รจ posta. Essa attiene al confronto tra la prassi registratasi sinora e il cambiamento intervenuto mediante la Legge di Bilancio 2025. Cominciamo allora dalla prassi. In passato, si registrava in proposito una prassi consolidata: anche nel qual caso il procedimento dโammissione al gratuito patrocinio non avesse ancora ricevuto approvazione (quindi, senza lโatto ufficiale dโaccoglimento), le cancellerie giudiziarie iscrivevano lo stesso la causa a ruolo, con lโapposizione in allegato della sola istanza protocollata.
Quanto alla spiegazione della prassi adottata, questa era dovuta al fatto che si riconoscesse come i ritardi decisori del Consiglio dellโOrdine degli Avvocati non dovesse pregiudicare il diritto di difesa dellโassistito. Conseguentemente, si voleva fare a meno che la causa restasse ferma nellโattesa del provvedimento formale.ย Sulla base dell’art. 126ย del d.PR. n. 115/2002, il Consiglio dell’Ordine รจ tenuto a pronunziarsi entro 10 giorni sull’esito del procedimento. Termine che perรฒ, alle volte, non รจ stato rispettato.
Il cambiamento introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 per il gratuito patrocinio
Riguardo al cambiamento apportato, come giร menzionato, dalla Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), la medesima ha stabilito che non si possa piรน iscrivere una causa a ruolo senza il pagamento del contributo unificato. Questโultimo si paga normalmente per lโavvio dโun procedimento giudiziario. Dovrร pertanto aversi il pagamento minimo di 43 euro.
Il provvedimento emanato ha sollevato delle perplessitร sul da farsi, qualora una persona richieda il gratuito patrocinio senza che il suo procedimento dโammissione, a quel momento, abbia trovato accoglimento.
La previsione per il gratuito patrocinio di cui alla circolare del Ministero (24 aprile 2025)
Sul punto, รจ intervenuta la predetta circolare ministeriale, protocollo n.81673, del 24 aprile scorso. Con tale circolare, il Ministero della Giustizia ha chiarito che, in attesa dellโammissione al patrocinio, non รจ necessario attendere il provvedimento ufficiale per lโiscrizione a ruolo della causa. In pratica, basta che lโavvocato depositi e protocolli regolarmente lโistanza dโammissione al gratuito patrocinio presso il Consiglio dellโOrdine. Una volta protocollata lโistanza, questa puรฒ essere allegata alla causa come documento.
La causa puรฒ allora essere iscritta a ruolo, e il procedimento puรฒ normalmente avere luogo senza attesa dellโemissione del provvedimento dโammissione.
Il perchรฉ della soluzione adottata
Da quanto si รจ visto, la decisione adottata per circolare dirime le controversie che si sarebbero presentate, in assenza di un chiarimento in materia. Ciรฒ perchรฉ il diritto di difesa รจ costituzionalmente garantito, e non puรฒ trovare pregiudizio in ritardi amministrativi non imputabili alla parte.
Inoltre, la prassi dโiscrivere la causa senza che vi sia giร il provvedimento in essere, ha trovato conferma altresรฌ da una sentenza recente, dello scorso marzo, della Corte di Cassazione. Qui si parla della sentenza n. 6.888 del 14 marzo 2025. Tramite la stessa si รจ stabilito che gli effetti dellโammissione decorrono effettivamente a decorrere dalla data di deposito dellโistanza. Anche nel caso in cui, il provvedimento finale, intervenga piรน tardi.
Il quadro attuale per la richiesta di gratuito patrocinio
Se ne possono trarre, a questo punto, le relative conclusioni. Quando un avvocato presenta lโistanza di gratuito patrocinio, e questa viene protocollata, la cancelleria puรฒ procedere regolarmente allโiscrizione della causa a ruolo. Ciรฒ seppur non vi sia ancora un provvedimento dโammissione. Il pagamento del contributo unificato, laddove il procedimento non sia stato ancora espletato, avverrร al momento dellโammissione. Ma, nel frattempo, la causa verrร iscritta a ruolo.
Laddove poi il procedimento per il patrocinio statale dovesse trovare rigetto, si procederร comunque (essendo il procedimento comunque concluso), alla riscossione di tutte le spese sostenute nel procedimento medesimo, a carico della parte interessata, quindi il richiedente. In breve, nonostante quanto intervenuto normativamente sul pagamento del contributo unificato (quota minima pari a 43 euro), si potrร continuare a iscrivere la causa a ruolo con lโallegazione dellโistanza di gratuito patrocinio protocollata, senza bisogno dโattendere il provvedimento dโammissione. La ratio di ciรฒ si rinviene nella necessitร dโassicurare il diritto di difesa, il quale non puรฒ essere condizionato da ritardi amministrativi che possano bloccare lo svolgersi della procedura.
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