Trasferimento illegittimo: sì al rimborso delle spese di viaggio

Agosto 6, 2025
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Trasferimento illegittimo

Con ordinanza n. 18903 del 10 luglio 2025, la Corte di Cassazione ha affermato che in caso di trasferimento illegittimo, il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la nuova sede durante il periodo di adibizione della stessa.

Ricostruiamo insieme i principali passi della vicenda e le motivazioni della Suprema Corte.

I fatti

Con ricorso innanzi al tribunale in funzione di giudice del lavoro, un dipendente della ASL cita in giudizio la propria azienda domandando di accertare il proprio diritto al risarcimento dei danni sia patrimoniali che extrapatrimoniali “conseguenti alla irrogazione del provvedimento di trasferimento del 7.5.2002, dichiarato nullo con sentenza del Tribunale di Frosinone in data 23.9.2009”.

Il dipendente domandava inoltre, tra le altre voci di danno, di accertare il diritto al rimborso chilometrico per l’uso di un’autovettura personale necessaria per raggiungere la nuova sede di lavoro. Domanda inoltre di condannare l’Azienda Sanitaria resistente al pagamento della somma di Euro 55.804,70 e di accertare il proprio diritto al pagamento della retribuzione contrattuale per le ore di viaggio quotidianamente impiegate per raggiungere la sede di Ceccano e condannarsi ‘Azienda Sanitaria resistente al pagamento della somma di Euro 52.616,00 ovvero al pagamento della somma dovuta in via risarcitoria.

Dal proprio canto, l’azienda si costituiva domandando il rigetto della domanda. I giudici di prime cure respingevano integralmente il ricorso condannando il ricorrente alle spese di lite.

A quel punto il dipendente proponeva appello contro la sentenza, con l’azienda che si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della impugnazione principale e spiegando a sua volta appello incidentale. Con successiva sentenza n. 1446/2021 la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, ha respinto l’appello principale e l’appello incidentale.

Quindi, contro tale sentenza, il dipendente ricorre per cassazione, con l’azienda che si costituisce con controricorso chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Il rimborso dei costi sostenuti dal dipendente

Con primo motivo di ricorso il lavoratore deduce violazione degli artt. 2697 e 1227, secondo comma, cod. civ. per avere la Corte d’Appello – in rapporto alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per effettuare, con la propria autovettura, gli spostamenti per/dalla nuova sede di lavoro – posto a carico dello stesso ricorrente l’onere di dimostrare di aver fatto tutto quanto necessario, secondo l’ordinaria diligenza, per limitare il danno subito ex art. 1227, secondo comma, cod. civ., nonché per aver esteso il comportamento esigibile in forza di tale disposizione oltre i limiti previsti dalla norma (art.360, primo comma, n. 3 c.p.c.).

I giudici della Suprema Corte premettono che con la domanda di primo grado il dipendente deduce che la necessità di raggiungere la nuova sede di lavoro gli aveva imposto l’utilizzo del mezzo proprio, determinando così una serie di costi, oneri e conseguenze in tema di usura del mezzo. Domanda pertanto la reintegra del proprio patrimonio invocando due diversi profili quali causa petendi, quello della indennità chilometrica e quello risarcitorio.

La sentenza di primo grado ha respinto tale richiesta sotto ogni profilo, con una decisione corretta in relazione all’esclusione dell’indennità chilometrica, trattandosi di istituto disciplinato dal CCNL di categoria come rimborso per le spese vive affrontate dal dipendente per missioni in località diverse da quelle della sede di lavoro.

Per quanto concerne la domanda di ristoro la Corte di Appello ha ammesso in via astratta la risarcibilità dei danni patrimoniali subiti dal lavoratore in ragione di un trasferimento illegittimo e tra di essi anche la risarcibilità del danno per le spese di viaggio. Anche in questo caso, i giudici della Suprema Corte ritiene la sentenza impugnata corretta, poiché è conforme ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte e dalla giurisdizione amministrativa.

La Corte di Appello ha poi respinto la domanda di rimborso/risarcimento delle maggiori spese chilometriche da uso e usura del mezzo, sostenute per i viaggi quotidiani in ragione del trasferimento illegittimo. I giudici di seconde cure ritengono infatti non dimostrato il presupposto per l’accoglimento di tale richiesta, ovvero il bisogno dell’utilizzo del mezzo proprio.

In tale proposito, infatti, la sentenza impugnata richiama il principio di diritto secondo il quale l’art. 1227, secondo comma, c.c.,

escludendo il risarcimento per il danno che il creditore avrebbe potuto evitare con l’uso della normale diligenza, impone a quest’ultimo una condotta attiva, espressione dell’obbligo generale di buona fede, diretta a limitare le conseguenze dell’altrui comportamento dannoso, intendendosi comprese nell’ambito dell’ordinaria diligenza, a tal fine richiesta, soltanto quelle attività che non siano gravose o eccezionali o tali da comportare notevoli rischi o rilevanti sacrifici (Cass. 15/10/2018, n. 25750).

Ancora, la Corte territoriale prosegue affermando che non sarebbe stata fornita la prova sufficiente della estrema difficoltà dell’utilizzo del servizio pubblico per raggiungere la (nuova) sede di lavoro, essendosi limitato l’appellante a documentare i collegamenti dal proprio domicilio, senza produrre né dimostrare alternativi collegamenti pubblici.

Per la sentenza impugnata, l’uso del mezzo pubblico non può rispondere a una personale e maggiore comodità negli spostamenti. Se le spese sostenute devono essere ristorate, deve necessariamente essere imposto dalla impossibilità perché eccessivamente gravosa, della fruizione dei mezzi pubblici, condizione che non sarebbe stata adeguatamente dimostrata.

La Corte d’Appello, pur dando atto che il ricorrente aveva argomentato come la nuova sede di lavoro fosse ben più distante e che i collegamenti con i mezzi pubblici non fossero equiparabili rispetto al tempo di trasferimento necessario con la macchina, ha respinto la domanda ritenendo non adempiuto da parte dello stesso danneggiato l’ulteriore onere probatorio circa la doverosa dimostrazione che anche spostandosi (in macchina) in un comune limitrofo gli spostamenti con i mezzi pubblici sarebbero stati ugualmente non utilizzabili utilmente.

Per la Cassazione, però, la sentenza è in questa parte censurabile. Non tiene infatti conto che l’onere di provare il danneggiato avrebbe eventualmente potuto ridurre le conseguenze dannose utilizzando l’ordinaria diligenza gravava sul danneggiante. Ricorda infatti la Suprema Corte che

in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso, a norma dell’art. 1227 c.c. – applicabile, per l’espresso richiamo contenuto nell’art. 2056 c.c., anche nel campo della responsabilità extracontrattuale – la prova che il creditore-danneggiato avrebbe potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento, usando l’ordinaria diligenza, deve essere fornita dal debitore-danneggiante che pretende di non risarcire, in tutto o in parte, il creditore (Cass. 04/09/2023, n. 25712, Cass. 31/10/2014, n. 23148).

Si accoglie così il primo motivo di ricorso.

Il pagamento delle retribuzioni per il maggior tempo impiegato

Il secondo motivo di ricorso nasce per avere la Corte d’Appello respinto la domanda del ricorrente di pagamento delle retribuzioni per il maggior tempo impiegato per andare e tornare dalla sede di lavoro alla quale era stato illegittimamente trasferito (due ore e mezzo al giorno circa), sulla base del solo rilievo che il tempo di viaggio non era qualificabile come tempo di lavoro. Non si è invece proceduto, come si sarebbe dovuto fare in applicazione del principio jura novit curia, alla corretta qualificazione della domanda sulla base degli elementi posti a fondamento della stessa, come di risarcimento dei danni e, conseguentemente, alla valutazione della fondatezza della stessa sotto tale profilo. Il ricorso sorge altresì per aver la Corte respinto la richiesta senza indicare in alcun modo le ragioni della decisione, incorrendo nel vizio di carenza assoluta di motivazione.

Il motivo di ricorso è infondato. Ricorda la Corte di Cassazione che la Corte di Appello ha escluso che il tempo di trasferimento dalla residenza del lavoratore alla sede di lavoro possa rilevare quale tempo di lavoro ed essere retribuito e tanto in ragione dell’art. 8 D.Lgs. 66/2003. Nega così il diritto al risarcimento del danno.

Ricorda la Cassazione che

non ricorre il vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, da ritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia, nel senso che la domanda o l’eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate e travolte dalla soluzione di altra questione, il cui esame presuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, la loro irrilevanza o infondatezza (Cass. 26/09/2024, n. 25710).

Per la Suprema Corte la decisione assunta dalla Corte di Appello non è censurabile. Una volta esclusa la qualificazione del tempo di viaggio come orario di lavoro, infatti, è esclusa la possibilità di retribuire il predetto tempo e fondare su di esso un indennizzo, come un risarcimento del danno.

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