Telefonate mute, integrato il reato di molestia e disturbo alle persone

Giugno 22, 2025
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telefonate mute

Ricevere telefonate mute può creare angoscia e turbamento nelle persone. Consapevole di ciò, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 13363/19, ha da tempo chiarito che le telefonate mute e silenziose integrano il reato di molestia e disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p.

Come sempre, cerchiamo di comprendere quale sia stata l’evoluzione del tema.

Prima di tutto, la sentenza della Suprema Corte di cui sopra trae origine dal ricorso presentato da un uomo che era stato condannato dal tribunale a una pena in ordine al delitto di molestia e disturbo alle persone, di cui all’art. 660 c.p..

L’uomo, infatti, attraverso il telefono e per un motivo giudicato biasimevole, recava molestie a un’altra persona, effettuando numerose telefonate sia di giorno che di notte, caratterizzate da una condizione di anonimato e di mutismo.

L’analisi dei tabulati della persona offesa permetteva di identificare l’uomo. La persona offesa, infatti, impaurita per questo atteggiamento, aveva denunciato in maniera precisa gli orari in cui erano pervenute le telefonate sul proprio cellulare.

La vittima lamentava in particolare che gli squilli reiterati e le numerose telefonate mute e anonime le avevano generato un profondo turbamento emotivo. Un turbamento che era poi sfociato in uno stato di sofferenza, che era stato evidenziato anche dal giudice nel corso della deposizione.

L’art. 660 codice penale

A questo punto può essere utile richiamare rapidamente il dispositivo dell’art. 660 c.p., secondo cui

Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a cinquecentosedici euro.

In questo senso è sicuramente utile evidenziare come il concetto di petulanza e il biasimevole motivo siano stati gli elementi utili per qualificare in modo oggettivo la condotta delittuosa. Per potersi configurare il reato in questione, inoltre, il disturbo e la molestia devono essere indirizzati verso determinate persone, e non verso la collettività in generale.

Tutto ciò premesso, il ricorrente in Cassazione lamenta proprio la falsa applicazione dell’art. 660 cod. pen. Ritiene infatti che il Tribunale non avrebbe considerato che dalla lettura della deposizione testimoniale della persona offesa, non si evince alcuna interferenza nella sua libertà, né alcuna mutazione delle condizioni di vita conseguente alla ricezione delle telefonate.

Ancora, il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per tenuità particolare del fatto, ex art. 131 bis cod. pen., considerato che i contatti telefonici erano consistiti in un “mero scherzo tra amici”.

Il reato di molestie e disturbo alla persona

Così non la pensano, però, i giudici della Suprema Corte. Che, nelle loro motivazioni, sottolineano come il reato di molestie o di disturbo alla persona abbia come obiettivo quello di prevenire il turbamento della pubblica tranquillità, attuato mediante l’offesa alla quiete privata.

Peraltro, come già ricordato con sentenza n. 8198/2006, il reato in questione è una qualsiasi condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo così nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione.

Nel dettaglio ai fini della sussistenza del reato, gli intenti scherzosi o persecutori sono del tutto irrilevanti (come invece cercava di indicare in sua difesa il ricorrente), una volta accertato che il comportamento è stato contraddistinto dalla caratteristica della petulanza, una condizione che si contraddistingue per l’agire in modo pressante, ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, che possa interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.

Lo stato di sofferenza

Una volta che abbiamo condiviso quanto sopra, possiamo fare un piccolo passo in avanti per comprendere per quale motivo la Corte di Cassazione abbia giudicato infondato il ricorso, considerato che il giudice di merito, indipendentemente dalle affermazioni della persona offesa, che si era tranquillizzata dopo aver scoperto (ma solo dopo l’intervento e le indagini della polizia giudiziaria) l’identità dell’autore del fatto, ha evidenziato la presenza di un turbamento persistente della persona offesa per due mesi, per le modalità della condotta posta in essere, e cioè telefonate mute e anonime, effettuate anche di notte sulla sua utenza telefonica.

Per i giudici di legittimità, dunque, il Tribunale ha correttamente applicato i principi più volte affermati nella giurisprudenza della Suprema Corte, per cui anche semplici squilli, se idonei a cagionare un turbamento o una molestia, possono integrare il reato contestato.

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