Sinistro stradale e transazione parziale, la Corte di Cassazione con sentenza numero 2426 del 2024, specifica che il creditore, nell’ipotesi in cui le quote di responsabilità siano uguali, può pretendere dal “debitore rimasto” solo la sua quota mentre gli altri condebitori non hanno alcun titolo per profittarne, poiché è la comunanza dell’oggetto della transazione a comportare la possibilità per il condebitore solidale di avvalersene.
Il caso
Il 27 gennaio 2003, sull’autostrada n. 114 nel territorio del Comune di Messina, si verificò un incidente in cui una vettura guidata da F.F. entrò in collisione frontale con un’altra vettura, causando la morte del passeggero H.H.
F.F. riceve una condanna a un anno di reclusione e a pagare un risarcimento, insieme alla sua assicurazione. Successivamente, i familiari della vittima hanno citato in giudizio F.F., insieme ai proprietari delle vetture e alle rispettive compagnie assicurative, chiedendo un risarcimento per i danni subiti. La Milano Assicurazioni chiama in causa il Comune di Messina, affermando che l’incidente è stato causato da una buca sulla strada.
Durante il primo processo, gli attori raggiungono un accordo con la società di assicurazioni Sara per un risarcimento di €100.000, riconoscendo una responsabilità del conducente E.E. al 20%. Il Tribunale ha concluso che non c’era più motivo di disputa tra gli attori e E.E.
Accolse la richiesta contro gli altri convenuti, condannando G.G., F.F. e Milano Assicurazioni al pagamento di €180.000 a ciascun genitore, €80.000 a D.D. e €90.000 a C.C. La Milano Assicurazioni ha cercato un risarcimento dal Comune di Messina, ma la richiesta è stata respinta.
La sentenza è stata impugnata dalla Milano Assicurazioni e dagli eredi H.H. La Corte d’Appello ha riformato parzialmente la decisione di primo grado, attribuendo una responsabilità paritaria ai conducenti e condannando le parti a pagamenti specifici, con detrazioni dagli accordi precedenti e regolando le spese legali.
Osservazioni della Corte territoriale
La Corte d’Appello ha esaminato le responsabilità nel sinistro stradale, considerando la condanna penale di F.F. La Corte ha ritenuto che la responsabilità penale di F.F. non escludeva la possibilità di una responsabilità concomitante di altri soggetti.
È emerso che entrambi i conducenti, F.F. e E.E., erano responsabili del sinistro, con E.E. colpevole di circolare ad una velocità inadeguata. La Corte ha anche concordato con una precedente decisione relativa allo stesso incidente, attribuendo una responsabilità paritaria ai conducenti.
Questa conclusione non è stata influenzata dall’accordo di transazione tra i creditori e l’altro conducente con la sua assicurazione, poiché la transazione non ha trattato le circostanze dell’incidente e non ha impedito il perseguimento di altri debitori solidali come la Milano Assicurazioni. Pertanto, la Milano Assicurazioni non poteva beneficiare della transazione parziale, poiché non copriva l’intero debito.
Sinistro stradale, la Corte d’Appello respinge l’appello incidentale
La Corte d’Appello ha respinto l’appello incidentale dei familiari che cercavano di ottenere il riconoscimento del danno patrimoniale. Nonostante fosse stato dimostrato che il defunto lavorava nell’azienda di famiglia, non c’erano prove sufficienti per stabilire l’incidenza di tale contributo economico né il collegamento causale tra la morte della vittima e la chiusura dell’azienda.
Per quanto riguarda il danno morale, la Corte ha confermato l’applicazione delle tabelle milanesi citate dal Tribunale, che includevano il danno morale. La somma precedentemente stabilita in primo grado rientrava nei limiti indicati da tali tabelle.
Considerando gli acconti già pagati e le somme della transazione, la Corte ha ricalcolato il totale del risarcimento dovuto agli appellati. L’UnipolSai Assicurazioni ha presentato un ricorso principale contro la sentenza della Corte d’Appello di Messina, mentre la società Sara Assicurazioni ha presentato un controricorso con tre motivi incidentali.
Gli eredi H.H. hanno resistito al ricorso principale con un controricorso che includeva cinque motivi incidentali. L’UnipolSai Assicurazioni ha risposto al controricorso degli eredi H.H. con un proprio controricorso. La società ricorrente principale ha depositato una memoria.
Ricorsi e motivi della decisione
Il primo motivo del ricorso principale contesta la violazione degli articoli 1311 e 2055 del codice civile, oltre a una motivazione contraddittoria e illogica. La società ricorrente sostiene che la Corte d’Appello, correggendo un errore del Tribunale, ha diviso la responsabilità in modo paritario tra i conducenti, ma ha emesso una sentenza di condanna per l’intero importo del risarcimento anziché per la metà.
Sostiene che la sentenza ha erroneamente ignorato il fatto che a seguito della transazione parziale il vincolo di solidarietà non sussisteva più e che la condanna non avrebbe dovuto superare il 50%. Il secondo motivo del ricorso principale lamenta la violazione degli articoli 2056, 1223, 1226 e 1227 del codice civile, oltre all’omessa considerazione di un fatto decisivo.
Leggi anche —>Mediatori di giustizia riparativa: modificata la modulistica per l’iscrizione
Errori della Corte secondo la società ricorrente
La società ricorrente sostiene che la Corte d’Appello, dopo aver respinto l’appello incidentale degli eredi H.H. che cercavano un maggior risarcimento, ha ricalcolato la somma dovuta considerando la devalutazione al momento del sinistro e il calcolo degli interessi compensativi.
Tuttavia, la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare il fatto che l’Unipolsai Assicurazioni aveva già versato ai danneggiati, oltre alla provvisionale di €30.000, la somma totale di €401.480 in conformità alla sentenza di primo grado.
Se la Corte avesse tenuto conto di questa circostanza, avrebbe dovuto limitare la condanna al 50% della somma e considerare che i danneggiati avevano ricevuto più del dovuto. Prima di esaminare questi motivi di ricorso, l’eccezione di inammissibilità sollevata dagli eredi H.H. deve essere considerata.
Affermano che il ricorso dell’UnipolSai è inammissibile perché non contiene i passaggi essenziali della transazione tra gli eredi H.H. e la società di assicurazione Sara, e manca anche l’indicazione dei passaggi fondamentali della sentenza della Corte d’Appello di Messina in sede penale.
Eccezioni e infondatezza della questione
L’eccezione sollevata è priva di fondamento. Per quanto riguarda la sentenza penale menzionata, la questione è chiaramente infondata poiché il contenuto della sentenza attuale e degli atti forniti dimostrano chiaramente il suo significato, il quale è rilevante solo per i possibili effetti nel giudizio civile, che verranno esaminati nel ricorso incidentale degli eredi H.H.
Riguardo all’atto di transazione, l’eccezione è anch’essa priva di fondamento per due motivi principali: primo, il primo motivo del ricorso contiene una critica anche sulla motivazione; secondo, gli elementi emersi dalla sentenza e dagli atti dimostrano chiaramente il contenuto dell’atto in questione, quindi la mancata trascrizione e localizzazione dell’atto nel ricorso non sono rilevanti.
È chiaro che la transazione era parziale e che includeva un accordo sul concorso di responsabilità del 20% di E.E., tuttavia, questo non ha alcun impatto sul successivo ripartire delle responsabilità fatto dalla Corte d’Appello nella sentenza attuale.
Altre osservazioni della Corte sul primo motivo di ricorso
Dopo aver confutato la preliminare eccezione sollevata, la Corte nota che la sentenza non è chiara riguardo alla liquidazione dei danni, ma si comprende che la Corte d’Appello, dopo aver riformato parzialmente la sentenza di primo grado sul ripartire delle responsabilità, ha mantenuto la liquidazione fatta dal Tribunale, solo rivalutando le somme.
La Corte ha quindi calcolato il debito residuo dell’UnipolSai Assicurazioni, deducendo le somme già pagate ai danneggiati a titolo di provvisionale e transazione. Si osserva che l’art. 1304 del codice civile stabilisce che la transazione parziale non produce effetti per gli altri debitori solidali se non dichiarano di volerne profittare, e l’art. 1311 stabilisce che la transazione parziale scioglie il vincolo della solidarietà tra i debitori.
Pertanto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto condannare l’UnipolSai solo per metà del danno, indipendentemente dalla transazione parziale, poiché entrambi i conducenti avevano una responsabilità paritetica.
Questo rende fondato il primo motivo del ricorso principale. L’accettazione di questo motivo comporta l’assorbimento del secondo, poiché il calcolo delle residue somme da pagare potrà essere effettuato solo dopo il nuovo giudizio di appello.
Ricorso incidentale dell’assicurazione Sara
La società ricorrente principale lamenta tre motivi nel suo ricorso.
- Il primo motivo contesta la violazione degli articoli 1311 e 2055 del codice civile, affermando che la transazione parziale ha automaticamente sciolto il vincolo di solidarietà, pertanto i danneggiati non potevano pretendere più della metà del danno complessivo dalla società UnipolSai e dagli altri danneggianti.
- Il secondo motivo critica la presunta illogicità e nullità della sentenza, affermando che la Corte d’Appello, pur riconoscendo lo scioglimento del vincolo di solidarietà a seguito della transazione, ha poi condannato l’UnipolSai e i suoi assicurati al pagamento dell’intero danno.
- Il terzo motivo denuncia la violazione dell’articolo 1362 del codice civile, contestando l’applicazione errata di una precedente sentenza della Corte suprema, sostenendo che nel caso in esame la somma pagata dalla Sara Assicurazioni non è un contributo al danno, ma corrisponde al 20% della responsabilità, quindi non dovrebbe applicarsi il principio ammesso dalla sentenza citata.
Tuttavia, la Corte ritiene il ricorso incidentale proposto dalla società Sara Assicurazioni inammissibile per tardività, in quanto la normativa applicabile alle impugnazioni incidentali non si applica in questo caso, essendo il ricorso incidentale basato su un interesse coincidente con quello della società ricorrente principale, e non costituendo un ricorso oppositivo. Pertanto, essendo il ricorso incidentale notificato dopo il termine previsto, viene dichiarato tardivo.
Sinistro stradale e responsabilità, ricorso incidentale degli eredi
Il ricorso incidentale presentato dagli eredi H.H. si articola in due motivi principali.
Nel primo motivo, si contesta l’illegittimità della sentenza per l’omessa pronuncia sull’eccezione di improcedibilità dell’appello principale, basandosi sull’art. 360, primo comma, n. 4) del codice di procedura civile. Tuttavia, il Collegio ritiene il motivo inammissibile poiché il mancato esame di una questione puramente processuale non costituisce un vizio di omissione di pronuncia. Inoltre, l’eccezione sollevata non sembra fondamentale, dato che i motivi di appello erano in grado di superare le condizioni di ammissibilità stabilite dalla legge.
Nel secondo motivo, si contesta la violazione dell’art. 2054, secondo comma, del codice civile e dell’art. 651 del codice di procedura penale in relazione all’attribuzione delle responsabilità. Gli eredi sostengono che la sentenza avrebbe leso l’efficacia vincolante della condanna penale del conducente F.F. e avrebbe ignorato il valore confessorio della transazione, che riconosceva il 20% di responsabilità a carico del conducente E.E.
Tuttavia, il motivo viene respinto in quanto l’efficacia vincolante della condanna penale si limita all’accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale, mentre la sentenza civile può determinare autonomamente le responsabilità.
Sinistro stradale e responsabilità esclusiva del debitore rimasto: la valutazione di responsabilità della Corte
Il principio di autonomia e separazione dei giudizi penale e civile stabilisce che il giudice civile deve procedere a un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità nel caso di domanda di risarcimento del danno da reato.
Pur potendo utilizzare le prove raccolte nel processo penale, il giudice civile non è vincolato alle soluzioni del giudice penale. Questo principio è stato correttamente applicato dalla Corte d’appello nel caso in esame, considerando la condanna penale di F.F. come un elemento rilevante ma non vincolante per il giudizio civile.
La Corte d’appello ha giustamente valutato in modo autonomo le prove presentate nel caso civile, pervenendo alla conclusione che la responsabilità doveva essere ripartita equamente tra i due conducenti.
La sentenza ha chiarito le ragioni di questa decisione, evidenziando la presenza di elementi di colpa da entrambe le parti e la mancanza di prove sufficienti per stabilire una responsabilità esclusiva. Pertanto, non sussiste alcuna violazione di legge nella decisione della Corte d’appello.
Sinistro stradale e responsabilità, analisi degli altri motivi di ricorso
Con il terzo motivo di ricorso, si contesta l’omesso esame della transazione e del suo valore confessorio da parte della Corte d’appello. I ricorrenti sostengono che, avendo la transazione riconosciuto il 20% di responsabilità a carico del conducente E.E., la Corte avrebbe dovuto attribuire al conducente F.F. una percentuale di responsabilità almeno pari all’80% rimanente.
Tuttavia, il motivo è manifestamente infondato poiché il danneggiato che transige con uno dei debitori non può pretendere che le percentuali concordate siano vincolanti per gli altri debitori e per il giudice. Inoltre, la Corte d’appello si è già occupata ampiamente della transazione, rendendo superfluo qualsiasi ulteriore esame in merito.
Con il quarto motivo di ricorso, si contesta l’omessa valutazione del danno patrimoniale. I ricorrenti sostengono che il defunto H.H. collaborava nell’azienda di famiglia e, quindi, la Corte avrebbe dovuto riconoscere il danno patrimoniale derivante dal suo decesso.
Tuttavia, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che la prova addotta dagli eredi non fosse sufficiente a dimostrare l’incidenza economica di quel contributo e il nesso causale tra la morte e la chiusura dell’azienda. Pertanto, la censura si risolve nella ripetizione di argomenti già esaminati e non sussiste alcuna violazione di legge.
Infine, con il quinto motivo di ricorso, si lamenta l‘omessa valutazione del danno non patrimoniale e l’omesso esame di un fatto decisivo.
Contestazioni dei ricorrenti
I ricorrenti contestano che la sentenza impugnata non abbia valutato adeguatamente la deposizione del teste I.I. e abbiano ritenuto congrua la liquidazione del danno morale, omettendo di considerare l’intensità del vincolo affettivo tra il defunto e i suoi familiari. Inoltre, sostengono che la sentenza non abbia specificato perché la liquidazione del danno non patrimoniale si sia attestata nello scaglione più vicino al minimo della forbice stabilita dalle tabelle milanesi.
Il motivo, in parte inammissibile e privo di fondamento, evidenzia una contestazione generica e confusa tra le diverse voci di danno risarcibile. Inoltre, la Corte d’appello ha tenuto in considerazione gli elementi indicati nel motivo di ricorso, compreso il vincolo affettivo con il familiare defunto, e ha distinto chiaramente il danno morale da quello patrimoniale.
Anche se si trascurassero questi aspetti di inammissibilità, la Corte ritiene che la sentenza abbia delineato chiaramente il percorso logico seguito per la liquidazione del danno morale, coerentemente con quanto stabilito dal Tribunale e con le tabelle di riferimento. Non è stata lamentata una mancata applicazione dei criteri di valutazione indicati dalla giurisprudenza e dalle tabelle del Tribunale di Milano.
Sinistro stradale e responsabilità, conclusioni
Il primo motivo del ricorso principale è accolto con assorbimento del secondo. Il ricorso incidentale della Sara Assicurazioni Spa è dichiarato inammissibile, mentre quello degli eredi H.H. è rigettato. La sentenza impugnata è cassata e il caso è rinviato alla Corte d’appello di Messina, con nuova composizione, per una nuova valutazione alla luce dei principi di diritto indicati. Il giudice di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Per riassumere
Nel caso in esame, si parte dal presupposto che esista un contratto di transazione tra creditore e uno dei debitori rimasti, solidale: siamo dinanzi all’ipotesi di una transazione parziale. Detto ciò, ricordiamo che La Corte d’Appello ha modificato la decisione del Tribunale, che aveva attribuito la responsabilità esclusiva del sinistro a F.F., stabilendo invece una responsabilità paritaria tra F.F e H.H.
Tuttavia, l’assicurazione ritiene che ciò sia un errore, in quanto entrambi i convenuti sono stati condannati al pagamento dell’intero risarcimento anziché alla metà.
La Suprema Corte accoglie la doglianza per le seguenti ragioni:
- La transazione parziale, come quella nel caso esaminato, non coinvolge gli altri debitori solidali che non ne sono parte, a meno che non dichiarino di volerne beneficiare. Pertanto, affinché i condebitori solidali possano beneficiare della transazione, è necessario che vi sia comunanza nell’oggetto del contratto.
- L’articolo 1311, comma 2, numero 1, del codice civile stabilisce che la rinuncia alla solidarietà avviene quando il creditore rilascia a uno dei debitori una quietanza senza riserve per la parte pagata, determinando così lo scioglimento del vincolo di solidarietà.
In sintesi, la transazione parziale determina lo scioglimento del vincolo di solidarietà passiva solo per il debitore che vi aderisce, senza coinvolgere gli altri condebitori solidali.
Per concludere, La Suprema Corte ha accolto il ricorso della compagnia assicurativa di F.F. riguardo alla misura della condanna al risarcimento del danno. La sentenza impugnata ha errato nel condannare l’assicurazione al pagamento dell’intero risarcimento, considerando che la responsabilità dei due conducenti è paritaria e che il vincolo di solidarietà si è sciolto a causa dell’accordo transattivo.
Pertanto, la condanna avrebbe dovuto riguardare solo la quota parte del debitore rimasto, pari al 50%, indipendentemente dalla misura di responsabilità riconosciuta nella transazione.