Scissione societaria e responsabilità debitoria, Cass. n. 32551/2025

Marzo 5, 2026
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Come funziona la responsabilità debitoria nella scissione societaria? L'ultima pronuncia della Cassazione

La scissione societaria è fra le operazioni di natura straordinaria più complesse e delicate, in diritto societario, specie per quel che implicano su debiti preesistenti e tutela dei creditori. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha, in diverse occasioni, affrontato il tema attinente alla responsabilità solidale fra la società scissa e le beneficiarie, pronunce nelle quali sono stati chiariti i limiti, le condizioni e le modalità applicative di detta responsabilità.

Analizziamo allora come opera la responsabilità sussidiaria e solidale fra le società interessate da una scissione parziale, specialmente alla luce di quanto da ultimo affermato dalla Cassazione, con la Sentenza n. 32551 del 13 dicembre 2025.

La figura della scissione parziale e le sue implicazioni

La scissione societaria parziale trova la disciplina che la riguarda nell’art. 2506-bis e seguenti del Codice civile. Essa consiste nel trasferimento di parte del patrimonio di una società (detta, in tal caso, società scissa) in favore di una o più società beneficiarie, che siano già esistenti o di nuova costituzione, col mantenimento in attività della società originaria. È un’operazione comportante effetti sulla titolarità delle obbligazioni attive e passive che attengono alle poste patrimoniali coinvolte. 

Stando alla lettera dell’art. 2506-quater c.c., “ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico”. Qui si ha dunque una norma volta alla tutela dei creditori, che vuol garantire che il debito possa riversarsi sui soggetti coinvolti nell’operazione.

Responsabilità tra società scissa e beneficiarie: come opera

Vediamo ora come si distribuisce la responsabilità fra la società scissa e le beneficiarie, e veniamo quindi alla Sent. n. 32551/2025 richiamata in apertura.

Per la sentenza, la responsabilità per i debiti che insorgono sulle poste patrimoniali interessate dalla scissione si distribuisce sui soggetti coinvolti, per un principio di responsabilità che può essere diretta o sussidiaria. Siamo nel primo caso quando il debito è attribuito direttamente al soggetto in questione, mentre la solidarietà è sussidiaria se deriva dal non adempimento da parte del debitore principale. 

Il caso sottoposto all’attenzione della Cassazione

Nella fattispecie discussa, era stato concluso un contratto preliminare di compravendita per un immobile, fra un uomo e la società venditrice, dal nome Alfa Srl. A seguire, l’uomo ha citato in giudizio la società, inadempiente, con la richiesta relativa alla risoluzione contrattuale e la condanna a restituirgli il doppio della caparra, come previsto dal preliminare in caso d’inadempimento.

In primo grado, la domanda subisce un rigetto, ma l’uomo ricorre in appello, e qui cita in giudizio, oltre ad Alfa Srl, anche le società che sono nate dalla sua scissione, Beta Srl e Gamma Srl. In quella sede riceve accoglimento solamente la domanda giudiziale contro la società originaria Alfa, mentre le domande contro Beta e Gamma sono dichiarate inammissibili.

Per la scissione, il credito dell’attore in giudizio risultava incluso nel patrimonio della società originaria. Per il giudice di secondo grado, non potevano ritenersi evocabili in giudizio le società derivanti dalla scissione di Alfa, poiché era proprio quest’ultima ad essersi obbligata col contratto preliminare (obbligazione cui non potevano ritenersi soggette Beta e Gamma). Era inoltre, per come rilevato dal giudice di secondo grado, una domanda nuova nei confronti di soggetti che non avevano preso parte al giudizio di primo grado, e in ciò contraddiceva l’art. 345 del Codice di Procedura Civile, così da doversi ritenere inammissibile. Ai sensi della medesima disposizione, in esso contenuta, non possono proporsi in appello domande nuove, e, se avanzate, le stesse sono ritenute inammissibili.

La pronuncia della Cassazione e i suoi principi fondamentali

La Cassazione ha iniziato col chiarire i seguenti aspetti.

  • L’obbligazione inerente alla posta patrimoniale risponde sempre al soggetto a cui essa è stata attribuita, sulla base del progetto di scissione;
  • In caso d’inadempimento, tutti i soggetti coinvolti nell’operazione rispondono solidalmente, nei limiti del patrimonio assegnato o rimasto, e non soltanto il debitore principale (cioè, quello a cui la posta patrimoniale era stata attribuita);
  • La responsabilità solidale ha natura sussidiaria, ossia si attiva solamente se il debitore principale non adempie, e si fonda sulla verifica dell’inadempimento da parte di quest’ultimo.

La responsabilità solidale opera anche se il creditore non si oppone alla scissione

La sentenza n. 32551/2025 ha ribadito e approfondito anche altri principi cardine. Partiamo dall’operatività della responsabilità solidale anche in mancanza d’opposizione alla scissione dalla parte del creditore. In questo modo, il creditore potrà sempre adire tutti i soggetti coinvolti, e non dovrà dimostrare d’avere esercitato tutte le forme di tutela previste.

Agire in giudizio contro le beneficiarie della scissione non equivale a nuova domanda

Per come chiarito inoltre, sempre dalla Suprema Corte, l’azione nei confronti delle beneficiarie non è da intendersi quale nuova domanda. La domanda di responsabilità, infatti, può essere estesa alle società beneficiarie vista la loro partecipazione all’operazione, e senza che ciò sia inquadrabile come domanda nuova o inammissibile, contrariamente a quanto stabilito in secondo grado nel caso trattato. Ciò perché, la responsabilità delle beneficiarie, è derivante dall’effettivo coinvolgimento di queste nell’operazione di scissione, e quindi dal fatto che hanno preso parte ai relativi patrimoni interessati.

L’interpretazione del meccanismo di responsabilità solidale nella scissione societaria

Merita un approfondimento il meccanismo di responsabilità solidale, ovvero come la responsabilità opera. Il meccanismo in questione opera qualora la posta che ha dato luogo si trovi, in seguito alla scissione, in una delle società beneficiarie (in quel caso, la beneficiaria è detta “onerata”). Ma opera altresì qualora la stessa posta sia rimasta depositata nel patrimonio della società originaria (cioè, la società scissa).  

L’interpretazione, per come descritta, si ricava sia letteralmente che da una lettura sistematica della norma. Per il dato letterale, l’art. 2506-quater, co.3 c.c. sulla responsabilità solidale, si riferisce al debito non ancora pagato della società scissa. Non si potrebbe allora interpretare l’applicazione del meccanismo come ricorrente soltanto laddove la somma si trovi nel patrimonio di una beneficiaria dalla scissione, ma si estende anche se la posta è rimasta nel patrimonio della società scissa.

In merito alle limitazioni di responsabilità, per la Corte di Cassazione le società beneficiarie rispondono solamente nei limiti del patrimonio netto assegnato o rimasto. Diversa è la posizione della società originaria, ovvero quella scissa, dato che la stessa rimane responsabile integralmente per i debiti registrati antecedentemente alla scissione, se ancora non pagati (in questo senso le pronunce Cass. n. 13127/2025 e Cass. n. 6675/2025).  

La tutela del creditore e le modalità d’impugnazione nella scissione societaria

La normativa, di cui agli artt. 2502-bis e 2503 c.c., prevede oneri pubblicitari dell’operazione di scissione che si vuole condurre, con l’annessa possibilità, per il creditore, ad opporsi all’operazione. Ma, qualora questi non lo faccia, per come anticipato, ciò non è d’ostacolo all’applicazione del meccanismo di responsabilità solidale, il quale ha luogo comunque.

E l’operazione di scissione non può essere invalidata, una volta iscritta nel Registro delle Imprese. Dunque, a partire da quel dato momento, le obbligazioni attuate dovranno essere rispettate, ai sensi dei principi di responsabilità e solidarietà stabiliti.

La giurisprudenza precedente e l’evoluzione del principio

Troviamo conferma della portata innovativa della responsabilità anche in pronunce precedenti a quella trattata. E, nella Sent. n. 35087/2024, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che, il diritto di sequela sul bene assegnato e l’eventuale responsabilità solidale, sono da applicare altresì ai debiti verso l’erario che precedono la scissione. Un ulteriore rafforzamento della tutela del credito, pubblico e privato.

Conclusioni sulla ripartizione dei debiti nella scissione societaria

In definitiva, alla luce di quanto affermato dalla Cassazione, sono da tener presenti i punti seguenti.

  • In caso di scissione parziale, la responsabilità dei debiti si distribuisce tra società beneficiarie e società scissa, in conformità ai limiti e alle condizioni stabiliti dal progetto di scissione e dalla norma di legge;
  • La responsabilità solidale opera a prescindere dal fatto che il creditore si sia opposto o meno alla scissione;
  • Ciascun soggetto coinvolto risponde nei limiti del patrimonio netto assegnato o rimasto, con la società originaria che mantiene una responsabilità integrale per i debiti anteriori alla scissione.

L’interpretazione data dalla Corte è rafforzativa delle ragioni creditorie e chiarisce inoltre i limiti di responsabilità delle società coinvolte, col fine d’un quadro giuridico maggiormente stabile e prevedibile, per quanto concerne le operazioni di scissione.

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