Rinuncia al legato in sostituzione di legittima: la Corte di Cassazione con ordinanza 2 novembre 2023, n. 30384 ha stabilito che l’esercizio dell’azione di riduzione non vale come rinuncia al legato ex articolo 551 c.c.
Legato in sostituzione di legittima: ex articolo 551 Codice Civile
Se a un legittimario รจ lasciato un legato in sostituzione della legittima egli puรฒ rinunziare al legato e chiedere la legittima.
Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualitร di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario, la facoltร di chiedere il supplemento.
Il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se perรฒ il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Rinuncia del beneficiario
Per il legatario, con il legato in sostituzione di legittima, si profilano due possibilitร :
- rinuncia al legato e richiesta di legittima;
- conseguimento del legato e rinuncia di legittima se quest’ultima ha valore inferiore.
Attenzione. La rinuncia puรฒ avvenire solo attraverso atti univoci che esprimono la volontร di abdicazione del legatario e necessariamente per iscritto. In questo contesto, l’azione di riduzione non si considera atto univoco perchรฉ vale questa massima:
“La rinuncia al legato in sostituzione di legittima, fatta salva la forma scritta quando il legato abbia per oggetto beni immobili, ben puรฒ risultare da atti univoci compiuti dal legatario, implicanti necessariamente la volontร di rinunciare al legato, tra i quali non rientra la proposizione dell’azione di riduzione, ben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittima, cosicchรฉ la rinuncia al legato sostitutivo, intervenuta nel corso della causa di riduzione, non รจ tardiva in senso strettamente temporale, potendo la stessa utilmente avere luogo anche prima della spedizione della causa a sentenza”.
Il caso
Il caso del giorno ha come protagonista una donna che nel suo testamento, dispone il lascito di alcuni beni a favore della sorella e l’usufrutto su alcuni beni immobili al marito. Quest’ultimo chiama in causa la cognata e anche sui marito, chiedendo la dichiarazione di nullitร del testamento e la riduzione degli atti compiuti dalla moglie a vantaggio della sorella perchรฉ lesivi della quota di legittima a lui spettante.
Nel primo grado di giudizio la domanda dell’uomo non trova accoglimento. Il giudice di merito specifica inoltre che la disposizione testamentaria a suo favore vale come legato in sostituzione di legittima. Si ritiene inoltre opportuno rigettare anche la domanda di riduzione poichรฉ nessuna rinuncia del legato in forma scritta รจ stata presentata. Nel secondo grado di giudizio si confermano le decisioni del primo giudice di merito. Si arriva cosรฌ in Cassazione.
Distinzione tra quota disponibile e quota di legittima
In questo contesto รจ necessario specificare che esiste una differenza sostanziale tra quota disponibile e quota indisponibile o di legittima.
La prima fa riferimento ad una quota della quale il soggetto puรฒ decidere come piรน preferisce. La seconda invece appartiene per legge a coloro che sono definiti legittimari.
La ripartizione dell’ereditร puรฒ avvenire tramite testamento o per legge. Se il de cuius muore senza lasciare alcun testamento o detta volontร solo per alcuni beni, a beneficio degli eredi legittimi si applicano le quote previste dalla legge: si parla in questo caso di una successione legittima o ab intestato.
Se il de cuius muore lasciando invece testamento, dovrร tenere conto della quota di legittima che spetta ai legittimari devolvendo la quota disponibile a suo piacimento: si parla in questo caso di successione testamentaria.
Distinzione tra legittimari ed eredi legittimi
Attenzione a non confondere i legittimari con gli eredi legittimi: le due categorie sono differenti.
I legittimari, altrimenti detti eredi necessari, sono coloro che per legge hanno diritto ad una quota di ereditร o altri diritti nella successione. Sono legittimari, per esempio, il coniuge, i figli e gli ascendenti.
Gli eredi legittimi sono coloro che in assenza di testamento hanno diritto all’ereditร del defunto sulla base di quote che la legge individua. Rientrano in questa categoria: coniuge, ascendenti, discendenti, collaterali, parenti fino al 6 grado e in talune situazioni anche lo Stato.
ร in questo contesto che meritano una menzione gli articoli 550 c.c. in riferimento all’istituto della cautela sociniana, l’articolo 551 c.c. in riferimento al legato in sostituzione di legittima e l’articolo 552 c.c. in materia di legato in conto di legittima.
Articolo 550 c.c.: lascito eccedente la porzione disponibile
Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali รจ stata assegnata la nuda proprietร della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietร della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualitร di erede.
La stessa scelta spetta ai legittimari quando il testatore ha disposto della nuda proprietร di una parte eccedente la disponibile.
Se i legittimari sono piรน, occorre l’accordo di tutti perchรฉ la disposizione testamentaria abbia esecuzione. Le stesse norme si applicano anche se dell’usufrutto, della rendita o della nuda proprietร รจ stato disposto con donazione.
Articolo 552 c.c.: donazioni e legati in conto di legittima
Il legittimario che rinunzia all’ereditร , quando non si ha rappresentazione, puรฒ sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi รจ stata espressa dispensa dall’imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi รจ necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l’ereditร , e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest’ultimo.
Definizione di legato in sostituzione di legittima
Il legato in sostituzione di legittima consente al testatore di conferire al legittimario un diritto specifico, mentre simultaneamente lo priva della sua quota di riserva. Questo strumento รจ utile per prevenire la frammentazione eccessiva di un determinato patrimonio ereditario, come nel caso di un testatore desideroso di evitare la suddivisione troppo frammentata della sua impresa e allo stesso tempo di assegnarla al legittimario con le migliori competenze imprenditoriali.
Il diritto al legato in sostituzione di legittima si stabilisce all’apertura della successione, e non richiede una formale accettazione, sebbene il legatario abbia la facoltร di rinunciare al legato. Qualsiasi accettazione avrebbe l’unico scopo di confermare l’acquisto del legato, giร avvenuto a seguito della morte del testatore.
Rinuncia al legato in sostituzione di legittima
Il legittimario che decide di rinunciare al legato in sostituzione di legittima si equipara a un legittimario pretermesso, acquisendo cosรฌ il diritto di avviare un’azione giudiziaria di riduzione. L’esito positivo di questa azione conferisce al legittimario la qualifica di erede.
Il legato in sostituzione di legittima, essendo un normale legato, puรฒ riguardare qualsiasi oggetto rientrante nei possibili tipi di legati: reale, di cosa determinata o di genere, di cosa propria o altrui. Se il valore dell’oggetto del legato รจ inferiore alla quota di legittima spettante al legittimario, quest’ultimo non ha diritto a richiedere un supplemento, a meno che il testatore non abbia previsto nel testamento un diritto al supplemento, attribuendo al legittimario una quota di ereditร pari alla differenza tra il valore del legato e il valore della sua quota di riserva.
Il legatario in sostituzione di legittima รจ escluso dalla comunione ereditaria e non partecipa alla divisione dell’asse ereditario tra gli eredi, nรฉ ha diritto alla prelazione ereditaria sui diritti ereditari. Nonostante il legato gravi sulla quota indisponibile dell’ereditร , il legatario รจ protetto dal diritto di rinunciare al legato e richiedere la sua quota di legittima.
Un testamento che contenga un legato in sostituzione di legittima e non copra l’intero asse ereditario apre la successione legittima per la parte non disposta dal testamento. In questo contesto, il legato sostitutivo non comporta la diseredazione del legatario, che puรฒ beneficiare anche di una delazione ereditaria per legge, secondo la dottrina.
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Successione a titolo universale e particolare
Si parla di successione a titolo universale nel caso dell’erede legittimo il quale subentra in tutti i rapporti giuridici, siano essi attivi o passivi, del de cuius.
Si parla di successione a titolo particolare se un soggetto succede solo in relazione a determinati beni ed รจ questo il caso del legato. In base a questa specifica, รจ fatto palese che l’erede risponderร anche di eventuali debiti ereditari del de cuius. Non vale lo stesso per il legatario.
Attenzione. Chi scrive testamento puรฒ lasciare un legato a tacitazione di legittima a un legittimario poichรฉ “lโattribuzione del legato in sostituzione di legittima non priva di per sรฉ il legittimario del suo diritto di riserva ma lo pone nellโalternativa di scegliere tra legato e legittima”.
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell‘articolo 551 c.c. comma 3, il legato in sostituzione della legittima grava sulla porzione indisponibile. Se perรฒ il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l’eccedenza il legato grava sulla disponibile.
Rinuncia al legato di immobili: perchรฉ รจ necessaria la forma scritta
Ritornando al caso in esame, l’uomo che richiedeva la dichiarazione di nullitร del testamento fatto dalla moglie, lamentava che la sentenza richiedesse una rinuncia messa per iscritto al legato ignorando l’azione di riduzione quale strumento di rinuncia implicita al legato.
Lamentava inoltre che a lui fosse stata preclusa la possibilitร di ricorrere all’azione di riduzione perchรฉ non avrebbe rinunciato al legato in sostituzione di legittima. La Corte di Cassazione rigetta le doglianze.
Le considerazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione respingeva le richieste dell’uomo specificando che se il legittimario a cui il testatore ha lasciato un legato che ha ad oggetto un bene immobile, deve rinunciare al legato se vuole ottenere la quota di legittima.
Poichรฉ si tratta di beni immobili, si ricorda che la rinuncia puรฒ avvenire solo se messa per iscritto: “risolvendosi la rinuncia in un atto dismissivo della proprietร di beni giร acquisiti al suo patrimonio; infatti, l’automaticitร dell’acquisto non รจ esclusa dalla facoltร alternativa attribuita al legittimario di rinunciare al legato e chiedere la quota di legittima”.
Azione di riduzione e rinuncia al legato in sostituzione di legittima: parla la Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza 13530/2022 ha chiarito che l’azione di riduzione non puรฒ intendersi come atto univoco ยซben potendo ipotizzarsi un duplice intento del legittimario di conservare il legato conseguendo anche la legittimaยป.
Acquisto del legato
Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltร di rinunziare.
Quando oggetto del legato รจ la proprietร di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietร o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.
Il legatario perรฒ deve domandare all’onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne รจ stato espressamente dispensato dal testatore.
Conclusioni sul caso in merito alla rinuncia al legato in sostituzione di legittima
La Corte di Cassazione rigetta tutte le doglianze dell’uomo (marito della donna che ha fatto testamento) e lo condanna alle spese del giudizio di legittimitร e a un importo a titolo di contributo unificato.