Parliamo della tematica giuridica che attiene alla responsabilità civile per danni da fauna selvatica, nel caso di sinistro fra un’auto e un animale selvatico. La tematica è venuta alla ribalta in occasione della relativa pronuncia della Cassazione del 7 gennaio 2025, n. 197.
Concretamente, un automobilista ha subito danni alla propria auto per via dell’impatto avutosi con un animale della fauna selvatica, nella fattispecie un capriolo. Lo stesso automobilista ha avanzato una richiesta di risarcimento danni nei confronti della Regione, essendo l’ente responsabile della tutela della fauna. Il ricorso in questione ha ricevuto accoglimento nel primo grado di giudizio, in quanto i giudici hanno effettivamente ritenuto la Regione come responsabile ai sensi dell’art. 2.043 C.c. (tutela aquiliana del danno – responsabilità extracontrattuale). Le cose sono cambiate in appello, con la decisione riformata e la richiesta dell’utente della strada respinta.
Se in primo grado si era data rilevanza all’art. 2.043 C.c., altrettanta rilevanza era stata assegnata nel caso all’art. 2.052 C.c., trattante la responsabilità da animali. Nel giudizio di secondo grado, la Corte d’Appello ha ritenuto la suddetta disposizione non applicabile. La questione è poi passata al vaglio della Corte di Cassazione.
Danno da fauna selvatica: quale norma si applica?
Nella fattispecie, si sta parlando di un danno da fauna selvatica. Ora, se i danni da animali sono risarcibili sulla base dell’art. 2.052 C.c., che è la norma che tradizionalmente ha disciplinato la responsabilità del proprietario d’animali domestici, non vale altrettanto per i danni da animali selvatici. Questi ultimi non sono di proprietà privata, bensì rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato.
C’è da dire che, la sentenza della Corte di Cassazione, si è rivelata di una portata non di poco conto, in quanto ha esteso il campo d’applicabilità dell’art. 2.052 C.c. anche agli animali selvatici. Stando al giudizio apposto dalla Suprema Corte, la norma non riporta distinzioni, in realtà, fra animali domestici e selvatici, e si riferisce piuttosto genericamente ad animali di proprietà o utilizzati dall’uomo. Al riguardo, è stato effettuato il richiamo, nel verdetto, alla legge 157/1992 a tutela delle specie selvatiche protette, e le pone al di sotto della tutela statale, a riconoscimento appunto di esse nel patrimonio indisponibile dello Stato.
Ciò cosa implica? Innanzitutto, per via di detta attribuzione, la Cassazione ha affermato che la responsabilità per danni causati da fauna selvatica può essere attribuita alla Pubblica Amministrazione (la Regione, nel caso di cui si discorre) che detiene competenza sulla tutela e gestione della fauna. Nel caso specifico, allora, la Regione è l’ente con legittimazione passiva ad esser citato in giudizio, poiché esercita funzioni di programmazione, controllo e tutela sulla fauna protetta.
Il criterio di responsabilità applicabile nei danni da fauna selvatica
Veniamo adesso a quello che è il criterio di responsabilità. Laddove si verifichi un sinistro che coinvolge auto e animale domestico, a sussistere sono due presunzioni. Abbiamo da una parte la responsabilità del conducente, ex art. 2.054 C.c., per la quale si presume che il guidatore sia responsabile, salvo dimostri d’aver intentato tutto quanto possibile per evitare l’evento dannoso. Si presume altresì la responsabilità dell’ente pubblico, ex art. 2.052 C.c., una presunzione per la quale la Regione è l’ente responsabile per danni causati dalla fauna selvatica. Quest’ultima presunzione può esser vinta solamente riportando la prova di caso fortuito, quindi con le caratteristiche d’imprevedibilità e inevitabilità.
Secondo quanto la Cassazione ha avuto modo di precisare, trattasi di presunzioni concorrenti. A conseguirne è che, se uno dei soggetti dimostri d’aver compiuto tutto il possibile (ad esempio se il conducente prova d’aver effettivamente rallentato), può sottrarsi alla responsabilità. Nel caso in cui entrambi i soggetti (guidatore della vettura ed ente) dimostrano d’aver agito senza colpa, sono ambedue esenti. Ma, qualora nessuno dei due riesca a dimostrare d’aver espletato ogni azione per evitare il danno, la responsabilità è condivisa.
Cosa deve dimostrare il danneggiato?
Detto ciò, vediamo cosa spetta in capo al danneggiato, a livello di onere della dimostrazione. Il danneggiato dovrebbe dimostrare la dinamica del sinistro, il nesso causale fra l’animale e il danno, e che l’animale sia appartenente a specie protetta, o comunque riconducibile al patrimonio indisponibile dello Stato.
Può essere invocata un’altra norma per i danni da fauna selvatica?
Fatta salva quindi la validità dell’art. 2.052 C.c. anche a disciplina dei casi come quello trattato, originariamente il danneggiato aveva qualificato la propria domanda in quanto responsabilità ex art. 2.043 C.c., ma è intervenuto il chiarimento della Cassazione. Per la Corte, l’individuazione della norma applicabile non è vincolante. Il giudice può pertanto decidere per una differente qualificazione dei fatti, seppur la domanda sia stata formulata inizialmente sotto un’altra norma. In definitiva, la parte che avanza ricorso può anche riferirsi e invocare un’altra norma, senza che l’esito processuale manifesti, perciò, delle conseguenze rispetto alle linee attualmente dettate.
Il verdetto pronunciato dalla Cassazione
La Cassazione, nella sentenza in oggetto, ha cassato la sentenza d’appello escludente l’applicazione dell’art. 2.052 C.c., e che aveva di conseguenza negato la risarcibilità di quanto avvenuto. Sempre nel testo della sentenza, ha fatto presente che, per sinistro con animale selvatico coinvolto, l’art. 2.052 si applica correttamente. Per disposizione della sentenza, ancora, la sentenza d’appello dev’essere rinviata per un nuovo accertamento. In esso si dovrà porre attenzione, per indicazione della Cassazione, alla verifica se l’evento sia stato causato o meno dall’animale selvatico, e se il conducente abbia fatto tutto il possibile per evitarlo.
Cosa stabilito, in sintesi, per danni da fauna selvatica
Cosa se ne trae, in sintesi? Abbiamo visto, essenzialmente, come il danno da impatto con animale selvatico rientri nella responsabilità ex art. 2.052 C.c., dato che le specie selvatiche protette sono patrimonio indisponibile dello Stato, e la Regione è l’ente responsabile della tutela attinente ad esso.
Abbiamo parimenti osservato come, per l’esito dinanzi a Cassazione, il caso di sinistro auto-animale selvatico, ad applicarsi sono due presunzioni concorrenti: la presunzione da responsabilità del conducente e quella di responsabilità dell’ente pubblico interessato. La prova, poi, spetta a entrambe le parti: se il danneggiato dovrà dimostrare danno e nesso causale, il proprietario dell’animale, o l’ente responsabile, dovrà dimostrare il caso fortuito. E infine, la Cassazione ha chiarito che i giudici possono qualificare i fatti sotto l’art. 2.052 anche se la domanda iniziale era diversamente formulata.
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