Querela sporta dal legale rappresentante di un ente: è necessaria la procura speciale?

Dicembre 13, 2025
3 mins read
Querela senza procura speciale per il rappresentante legale o amministratore, i chiarimenti della giurisprudenza

Nell’ambito del diritto processuale penale, quali sono le modalità e i requisiti affinché un soggetto possa esercitare l’azione penale? Ci si domanda al riguardo se, in determinate circostanze, la querela o la costituzione di parte civile possa essere presentata dal legale rappresentante di un ente senza che si renda necessaria una procura speciale.

Per la più recente giurisprudenza, in detti casi la procura speciale non sempre è obbligatoria, a patto che vengano rispettate delle specifiche condizioni, oltre a dei fondamentali principi normativi.

La figura del legale rappresentante e la sua legittimazione a proporre querela

L’art. 121 del Codice di Procedura Penale prevede e disciplina la possibilità di presentare querela, ossia l’atto con il quale la persona offesa manifesta la volontà a perseguire un reato, appunto perseguibile a querela di parte. Per quanto attiene alle persone giuridiche, la legittimazione a sporgere querela è disciplinata invece dall’art. 339 C.p.p. La disposizione appena richiamata richiede che la querela medesima venga presentata da chi detiene potere di rappresentanza legale o statutaria dell’ente. 

In merito, la rappresentanza di un ente può essere esercitata dal legale rappresentante, agente in nome e per conto dell’ente stesso. Qui ci si chiede se il rappresentante legale possa agire senza una procura speciale; quindi, un documento che gli conferisca lo specifico potere d’agire in determinate controversie penali.

La giurisprudenza in materia: nessuna necessità di procura speciale

Stando all’interpretazione della Cassazione, in un filone consolidato di pronunce e da ultimo con la Sent. Sez. II, 14 agosto 2019, n. 36119), per legge non si esige in tutti i casi la suddetta procura speciale, ai fini di una querela presentata dal legale rappresentante di un ente. Per la Suprema Corte basta che il soggetto indichi la propria qualifica d’amministratore o legale rappresentante, ed in ciò opera riferimento all’art. 2384 C.c., a disciplina della rappresentanza di società ed enti per il tramite di organi statutari.

Sempre per quanto precisato dalla Corte di Cassazione, l’onere d’indicazione della fonte dei poteri di rappresentanza, per come previsto dall’art. 337 C.p.p., viene già soddisfatto con la mera indicazione della qualifica in capo al soggetto, proprio perché da essa deriva implicitamente la legittimazione ad agire. La procura speciale ex art. 122 C.p.p. è richiesta invece qualora il potere di rappresentanza abbia fonte negoziale, quindi nel momento in cui la rappresentanza venga assunta da soggetto che non abbia un rapporto organico con l’ente (altra precisazione in Cass. Pen., Sez. II, 14 agosto 2019, n. 36119).

La volontà di punizione e la riserva di costituzione di parte civile

Un aspetto fondamentale attiene alla volontà della persona offesa a procedere penalmente, una volontà che può esser manifestata anche avvalendosi di atti diversi dalla querela esplicita. Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza, la volontà d’esercizio dell’azione punitiva si può dedurre da atti come la costituzione di parte civile, anche senza che la medesima si accompagni a un’esplicita dichiarazione di voler perseguire il reato. Si esprime in tal senso sempre la Cassazione, nella Sent. n. 19077 del 16 maggio 2011 (sezione penale).

La “riserva di costituzione di parte civile” da parte della persona offesa, formulata anche prima che venga instaurato il procedimento, è una manifestazione chiara della volontà di voler perseguire il reato, per la giurisprudenza. La Cassazione ha voluto specificare in proposito che, se tale riserva manifesta, comunque, la volontà di perseguire l’atto commesso, ciò è nel principio del favor querelae. Il principio richiamato è a tutela della possibilità di perseguire il reato finanche in presenza d’incertezze o formulazioni ambigue (è il principio che favorisce la querela e dunque la volontà espressa tramite di essa).

La “riserva” di costituirsi parte civile e il principio del favor querelae

Al riguardo di quanto appena considerato, la Cassazione, nella Sent. Sez. V, 2 ottobre 2025, n. 32530, ha messo in evidenza un altro aspetto, e cioè che la volontà di punizione può essere riconosciuta anche in atti non riportanti una manifestazione esplicita. L’importante è che si deduca, dall’insieme delle circostanze, che la formulazione della riserva di costituzione di parte civile sia indicativa dell’intenzione della persona offesa di perseguire il reato.

Conclusioni: quando la procura speciale non è necessaria

Volendo riassumere quanto descritto, possiamo affermare quel che segue.

  • La querela presentata dal legale rappresentante di un ente può essere validamente esercitata senza la necessità di una procura speciale. Ciò a patto che la rappresentanza sia chiaramente dimostrata mediante indicazione della qualifica d’amministratore o legale rappresentante, con riferimento all’art. 2384 c.c.
  • La fonte della legittimazione deriva implicitamente dalla qualità rivestita e dalla normativa di riferimento, e non ricorre il bisogno di documenti aggiuntivi, come la procura speciale, a meno che il potere di rappresentanza non abbia fonte negoziale o non venga esercitato da soggetto estraneo all’ente (Cass. Pen., Sez. II, 14 agosto 2019, n. 36119).
  • La volontà di punizione è deducibile da atti diversi dalla querela esplicita. Esattamente come la riserva di costituzione di parte civile, costituente manifestazione della volontà alla persecuzione del reato, anche prima dell’instaurazione del procedimento.
  • La riserva di costituzione di parte civile, formulata nella denuncia o in un momento antecedente all’instaurazione del procedimento, costituisce una chiara espressione della volontà di punizione, ai sensi della giurisprudenza della Cassazione.

Possiamo pertanto ritenere, nell’attuale quadro normativo e giurisprudenziale, che in presenza d’una chiara indicazione della qualità di rappresentante, e della volontà di perseguire il reato, la procura speciale non è da ritenersi in ogni caso necessaria. Il che volge ad una tutela più agevole delle vittime e degli enti rappresentati.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Latest from Blog

registro dei titolari effettivi

Registro dei titolari effettivi: cos’è e come cambia

Il quadro normativo italiano in materia di antiriciclaggio sta attraversando un momento di significativa evoluzione su cui vale la pena soffermarsi almeno brevemente. L’Italia ha infatti recentemente adottato alcune nuove disposizioni che