In tema di regime autorizzatorio per la delimitazione di un fondo tramite recinzione, esso si riferisce a un’opera che ritroviamo molto comunemente nel quotidiano, tra edilizia privata e urbanistica. La normativa e la giurisprudenza hanno apposto alcuni chiarimenti, ovvero che, pur mancando una nuova costruzione o delle significative modifiche strutturali, la realizzazione delle recinzioni può richiedere un titolo autorizzativo specifico, o può restare in ambito dell’edilizia libera.
Ciò a seconda delle caratteristiche proprie dell’intervento e dell’impatto di questi sul territorio. Di recente è intervenuta in tema una sentenza del Tar Campania n. 7388/2025, la quale assume in analisi il quando e il come un intervento di delimitazione di un fondo debba essere soggetto a SCIA o permesso di costruire, e stabilisce quale sia il regime autorizzatorio corretto.
I fatti in causa
Nella vicenda in esame, i proprietari di un terreno avevano apposto una recinzione senza una previa autorizzazione, ed avevano così suscitato l’intervento del Comune. Quest’ultimo aveva ritenuto le opere illegittime, e pertanto aveva emanato delle ingiunzioni di demolizione delle medesime e di messa in pristino dei luoghi. A quel punto, i proprietari ricorrevano contro i suddetti provvedimenti, con la motivazione che gli stessi avrebbero correttamente denunciato le opere tramite SCIA, e che inoltre l’amministrazione comunale non avesse correttamente valutato la natura delle opere.
Punto focale della controversia atteneva alla qualificabilità o meno dell’intervento. In concreto, si trattava d’una recinzione di modeste dimensioni e materiali, funzionale alla delimitazione del fondo, non quindi di nuova costruzione o di un’opera dall’impatto rilevante sul territorio.
La congruità del contenuto della SCIA
Nel provvedimento, il Tar ha riservato una particolare attenzione alla corretta presentazione della SCIA da parte dei proprietari. Come si sottolinea nella sentenza, l’efficacia e la correttezza della SCIA sono appunto elementi fondamentali nel determinare la legittimità dell’intervento.
Sempre la sentenza, a tal proposito, osserva come la SCIA presentata dai proprietari del terreno fosse ben articolata, specie se si considera come la stessa fosse riferita alla realizzazione di una recinzione leggera. Osservava anche la corrispondenza esatta del documento rispetto alle caratteristiche strutturali in dotazione alle opere.
Fatte tali premesse, il Tar Campania ha ritenuto che l’amministrazione comunale non si trovasse nella posizione d’opporsi alla regolarità della SCIA. E neppure sostenere la necessarietà, nel caso, del permesso di costruire, poiché le opere di recinzione in questione non possedevano le caratteristiche per qualificarsi come “nuova costruzione” o intervento di trasformazione edilizia permanente.
Il regime amministrativo delle recinzioni: impatto sul territorio e sull’ambiente
Il Tar si è pronunciato su quale fosse il corretto regime autorizzatorio applicabile alle recinzioni. Per la giurisprudenza consolidata non tutte le recinzioni sono soggette a permesso di costruire, piuttosto il relativo regime è in funzione delle caratteristiche dell’intervento e dell’impatto del medesimo. Ecco una serie di chiarimenti.
- Edilizia libera: essa si applica alle recinzioni di modeste dimensioni, materiali semplici e modalità d’installazione che non determinano una trasformazione urbanistico-edilizia permanente del territorio. La recinzione funzionale alla delimitazione dei confini di proprietà rientra nella categoria suddetta, stando alla previsione dell’articolo 6, comma 1, lettera e-ter) del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia).
- SCIA: quando le opere di delimitazione, anche se le stesse non si configurano in qualità di nuove costruzioni, assumono caratteristiche che sfiorano la soglia di trasformazione edilizia (quale può essere un’altezza modesta ma percepibile), è necessario presentare una SCIA. A detta della giurisprudenza, in tali casi l’intervento può essere realizzato in regime d’edilizia libera. Anche se previa comunicazione, e purché non si superino i limiti di legge.
- Permesso di costruire: esso si rende obbligatorio se le recinzioni superano determinati limiti dimensionali o materiali, con annesse caratteristiche di trasformazione edilizia stabile e significativa. La soglia del superamento in discussione è stata precisata dalla giurisprudenza, ad esempio, nelle pronunce del Consiglio di Stato (Sez. VI, 17/10/2023, n. 9022).
Possiamo allora notare come la distinzione tra le categorie sopra riportate sia dipendente dall’incidenza dell’intervento sul territorio e dalla capacità effettiva ad apporre modifiche stabili e permanenti ai confini o all’estetica del contesto urbano.
Regime autorizzatorio e carenza istruttoria dell’amministrazione
Passiamo all’altro aspetto, quello concernente la motivazione e l’istruttoria adottata dall’amministrazione comunale nei provvedimenti di propria competenza. La sentenza del Tar ha rilevato come l’ente pubblico non abbia considerato con adeguatezza la natura dell’intervento denunciato attraverso la SCIA, né abbia correttamente valutato quelle che sono le caratteristiche delle opere rispetto ai limiti posti dalla legge. Vista la carenza istruttoria, unitamente all’assenza di un titolo legittimo, il Tar ha proceduto con l’annullamento dei provvedimenti demolitori, tramite la sentenza posta in essere.
Come il Tar non ha mancato di sottolineare, nel settore edilizio e urbanistico, la sussistenza d’un titolo abilitativo legittimo e la conformità alle norme sono elementi fondamentali ai fini della legittimità degli interventi. Se detti elementi non vengono considerati nel provvedimento amministrativo (quello dell’amministrazione comunale) o vengono erroneamente interpretati, ne scaturisce l’illegittimità del provvedimento amministrativo stesso.
Regime autorizzatorio, leggi e pronunce da richiamare
Vediamo, a seguire, i testi normativi e giurisprudenziali da richiamare complessivamente in ambito della materia trattata.
D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia): in tale testo, l’articolo 6, comma 1, lettera e-ter), indica le opere di finitura di spazi esterni, come le recinzioni di modeste dimensioni, soggette a edilizia libera.
Giurisprudenza del Consiglio di Stato e del Tar: qui sarebbero davvero numerose le pronunce da richiamare (es. Cons. Stato, Sez. VI, 2/1/2020, n. 34; Sez. VI, 29/11/2019, n. 8178; Sez. IV, 15/12/2017, n. 5908; Sez. II, 12/10/2020, n. 6048; Sez. VI, 17/10/2023, n. 9022). Le medesime hanno chiarito i limiti e le condizioni per l’applicazione del regime d’edilizia libera e SCIA.
Sentenza Tar Campania n. 7388/2025: è la sentenza in questa sede trattata, che ha ribadito il fatto che le opere di delimitazione di un fondo, purché non superino certi limiti dimensionali e non alterino in modo permanente il contesto urbanistico, sono soggette a edilizia libera o, al più, a SCIA, e non richiedono il permesso di costruire.
Conclusioni sul regime autorizzatorio per la delimitazione di un fondo
Non si può prescindere dalla distinzione tra edilizia libera, SCIA e permesso di costruire, onde pervenire a una corretta interpretazione delle norme e prevenire contestazioni e sanzioni illegittime. Si qualifica come essenziale che i soggetti interessati e le pubbliche amministrazioni si mostrino rispettosi dei criteri stabiliti per via giurisprudenziale. Criteri che in definitiva riconoscono valore alla tutela territoriale senza apporre ostacoli nei confronti d’interventi di modesta entità e di mera delimitazione dei fondi.