Un pubblico dipendente può essere adibito a mansioni inferiori?
A dare una risposta al tema è la Corte di Cassazione Sezione Lavoro con ordinanza 8 maggio 2025 n. 12128.
Proviamo a ricostruire brevemente il tema, occupandoci poi delle motivazioni dei giudici di legittimità.
I fatti
La Corte d’Appello di L’Aquila, in riforma della sentenza del Tribunale di L’Aquila, ha ritenuto l’illegittimità dell’adibizione di una dipendente, infermiera presso l’Azienda Sanitaria Locale N. 1 – Avezzano Sulmona L’Aquila (di seguito, ASL), ad attività proprie degli operatori sociosanitari (di seguito, OSS), attribuendo così un risarcimento per danno alla dignità professionale ed all’immagine lavorativa liquidato in via equitativa in misura pari al 6% della retribuzione del periodo in cui si erano verificate le vicende di causa.
La Corte territoriale escludeva infatti che potesse ritenersi legittima l‘assegnazione della dipendente pubblica a mansioni inferiori in modo ordinario e non con modalità “marginali e funzionalmente accessorie e complementari” o in via “eccezionale e contingente”.
Ancora, la Corte territoriale rilevava che, nel caso di specie, dall’istruttoria risultava che l’adibizione a mansioni inferiori era stata “costante e sistematica” e aveva riguardato “buona parte della giornata lavorativa”. Stabiliva quindi il risarcimento in via equitativa, considerando che la prova del pregiudizio sulla base della lunga durata di svolgimento dell’attività di rango inferiore, della natura prettamente manuale dei compiti in tal modo imposti, a fronte del carattere anche intellettuale, per il livello di conoscenze richiesto, della professione dell’infermiere ed infine per il verificarsi di tutto ciò alla presenza dei pazient.
Ha proposto ricorso per Cassazione la ASL.
L’assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori
Il primo motivo di ricorso adduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, dell’art. 1 del D.M. n. 739/1994, degli artt. 3, 4 e 5 dell’Accordo Stato-Regioni del 22.2.2001, dell’art. 6 D.P.R. n. 225 del 1974 e dell’art. 49 del Codice Deontologico degli Infermieri.
In particolare, il motivo evidenzia come l’assegnazione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle proprie della qualifica di appartenenza sia consentita sulla base della giurisprudenza della Suprema Corte, nel caso in cui l’attività prevalente ed assorbente svolta dal lavoratore sia costituita da mansioni previste dalla propria qualifica di appartenenza se tali mansioni inferiori non siano completamente estranee alla professionalità propria del dipendente se sussista un’esigenza organizzativa del datore di lavoro pubblico.
Nella fattispecie ora in esame, per la parte ricorrente la lavoratrice svolgeva in maniera prevalente ed assorbente le mansioni proprie della qualifica di appartenenza. Era invece indubbio che le attività di OSS non potevano considerarsi estranee alla professionalità dell’infermiere.
Del resto, prosegue ancora la ricorrente nelle sue valutazioni, in presenza di esigenze organizzative della ASL, non si potrebbe parlare di demansionamento, perché il Codice Deontologico degli infermieri – all’art. 49 – prevede che gli stessi siano tenuti a compensare i disservizi che possano eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui operano, oltre comunque a svolgere le mansioni accessorie e nel caso di specie era risultato che gli infermieri svolgevano i lamentati compiti inferiori essenzialmente in caso di assenza o carenza di OSS.
Il secondo motivo del ricorso denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, assumendo che la Corte territoriale non avrebbe accertato le effettive mansioni svolte dal dipendente e dunque lo svolgimento reale delle attività di livello inferiore.
La Corte territoriale – si assume nel motivo – aveva richiamato le testimonianze che avevano riferito sulle mansioni degli infermieri ed aveva fatto leva sulla carenza di personale ausiliario ed allo svolgimento che si dice nel motivo essere stato “sporadico e occasionale”, di mansioni proprie di qualifiche inferiori; in tal modo era però mancato proprio lo sviluppo di un iter logico finalizzato a far constare la sussistenza del fatto costitutivo del diritto azionato.
I giudizi della Corte
Per la Corte i due motivi possono essere esaminati congiuntamente, considerata la presenza di una forte connessione logico-giuridica.
Per quanto concerne quest’ultimo, peraltro, per la Corte di legittimità non sembra esservi dubbio sul fatto che la richiesta agli infermieri di attività proprie degli OSS non sia a priori illegittima, in quanto essa trova fondamento nei doveri di flessibilità del lavoratore rispetto all’utilità della controparte, oltre che di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio della sua attività (Cass. 17 settembre 2020, n. 19419; v. anche l’art. 49 del Codice Deontologico citato dalla ricorrente, secondo cui “l’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera”).
Tuttavia, ciò può avvenire solamente a fronte di ben determinate condizioni.
Prima di tutto, deve trattarsi di attività che non esprimano contenuti professionali del tutto estranei rispetto ai compiti propri dell’infermiere. Non è questo però il caso di specie, considerato che è evidente che le incombenze richieste riguardavano comunque la cura della persona, che e tratto comune alle due professionalità.
Ancora, è indubbio che la richiesta di queste prestazioni deve rispondere ad un’esigenza organizzativa, operativa o di sicurezza concreta e non deve dunque rispondere a scelte estemporanee o a pretese di lavoro di livello inferiore pur in presenza di disponibilità del personale della categoria pertinente. Anche questo, però, non è ciò che emerge come controverso nella fattispecie in esame.
In aggiunta a ciò, la sentenza si sofferma nel sottolinerae come ulteriori requisiti individuati dalla giurisprudenza di legittimità siano che le mansioni inferiori devono essere richieste “incidentalmente o marginalmente”. Da qui si esclude che sia legittima la loro pretesa “non in via occasionale, ma in maniera programmata”.
Affermazioni di principio che si accompagnano alla reiterata affermazione – nel contesto dei medesimi precedenti – della necessità che vi sia adibizione alle mansioni di appartenenza in modo “prevalente e assorbente”. Tali affermazioni vanno invece intese in modo nel loro insieme coerente.
Valutato questo, deve dunque intendersi che le mansioni inferiori sono sempre legittime se “marginali”, ovvero se sono di scarso e limitato rilievo quantitativo rispetto alle mansioni di effettiva pertinenza.
Se invece questa marginalità non ricorre e dunque la consistenza delle attività di livello inferiore sia più ampia – ferma restando la necessità, per la legittimità del comportamento datoriale, che vi sia prevalenza delle mansioni qualificanti dell’inquadramento – deve riscontrarsi il carattere occasionale della richiesta di mansioni inferiori.
Il ricorso sistematico e non marginale alle mansioni inferiori, si legge ancora nelle motivazioni della sentenza della Corte di Cassazione, viola in sé, sul piano qualitativo che è quello che rileva, il diritto del lavoratore al rispetto della propria professionalità e ciò anche se sia rispettato il parametro di prevalenza nello svolgimento delle attività proprie dell’inquadramento.
Quanto sopra, si legge, proprio perché – se è consentito chiedere lo svolgimento di attività proprie di mansioni inferiori – ciò non può che avvenire non solo assicurando la prevalenza delle attività pertinenti all’inquadramento, ma anche in via del tutto accessoria oppure per periodi di tempo contenuti.
Se così non fosse, infatti, ne risulterebbe svilita la stessa regola sulla coerenza tra inquadramento e mansioni sancita dall’art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e ne resta lesa la professionalità e l’immagine lavorativa del dipendente.
Il principio di diritto
Sulla base di quanto sopra celermente riassunto, si può enunciare il seguente principio di diritto:
Nel pubblico impiego privatizzato il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell’interesse pubblico sotteso all’esercizio dell’attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, ma ciò a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra una obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che inoltre la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell’inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale.
Le valutazioni della Corte territoriale
Su queste premesse la Corte territoriale ha ritenuto che – pur emergendo in sede testimoniale l’adibizione degli infermieri prevalentemente all’attività loro propria – ad essi negli anni erano però state domandate le prestazioni proprie degli OSS, anche secondo le corrispondenti declaratorie collettive, quali “il trasporto dei malati, il riordino dei letti, il rispondere ai campanelli, la cura delle incombenze igieniche dei pazienti, il cambio dei pannoloni, il portare la padelle ed i pappagalli e indi svuotarli e pulirli” e ciò in via “affatto marginale e sporadica, né di breve periodo, sibbene costante e sistematica, siccome svolta quotidianamente e per buona parte della giornata lavorativa“.
La coerenza tra quanto accertato e i principi che regolano la materia è evidente, si legge ancora nelle motivazioni, e ciò è sufficiente per procedere al rigetto del primo motivo di ricorso.
Quanto ai profili che riguardano le modalità di tale accertamento in fatto, la Corte territoriale ha verificato lo svolgimento di talune mansioni proprie degli OSS ed ha desunto l’ampiezza degli incombenti che sono stati fatti gravare sugli infermieri, dai riscontri sulla grave carenza di personale OSS.
Le critiche che sono state mosse in tal proposito con il secondo motivo di ricorso non hanno la consistenza della denuncia dell’omessa considerazione di fatti decisivi e si traducono in realtà nella manifestazione di difformità rispetto al valore ed al significato attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento giudiziale tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione.
Si arriva così al terzo motivo assume la violazione e falsa applicazione (art. 360 n. 3 c.p.c.) degli artt. 115, 116 c.p.c. e degli artt. 2059 e 2697 c.c.. Il motivo è sviluppato rimarcando come il danno da demansionamento impone la ricorrenza di una lesione ad un “interesse non patrimoniale risarcibile” ed il nesso causale tra la condotta datoriale e la lesione.
Nella fattispecie ora in esame, la ricorrente sostiene che il dipendente si era limitato ad affermare genericamente il realizzarsi di una “mortificazione sul piano professionale e dell’immagine e, di conseguenza, di lesioni alla dignità del lavoratore” e dunque era mancata un’idonea allegazione del pregiudizio, che comunque non era stato in alcun modo dimostrato e viceversa ritenuto dalla Corte d’Appello automaticamente sussistente.
Anche in questo caso il motivo è ritenuto infondato, con la ASL che evidenzia l’esistenza di allegazioni sul pregiudizio subito all’immagine ed alla dignità professionale, componenti non patrimoniali della posizione personale e lavorativa del dipendente subordinato e con la Corte territoriale che ha poi esplicitamente individuato gli elementi da cui desumere i pregiudizi di cui sopra, con ragionamento presuntivo non implausibile e destinato ad integrare come tale una non sindacabile valutazione del merito.
Per i giudici di legittimità, questi elementi di fatto sono in grado di sorreggere la stima equitativa del pregiudizio riscontrato ed anche da questo punto di vista il criterio utilizzato (attribuzione di una percentuale calcolata sulla retribuzione) è ritenuto consono al corretto intento di porre in relazione la misura del ristoro anche al valore della prestazione, di cui la retribuzione e elemento di riscontro.