Prescrizione del procedimento disciplinare, quale legge si applica

Dicembre 7, 2025
3 mins read
Prescrizione del procedimento disciplinare, si può richiedere l'applicazione della legge più favorevole?

In ambito della responsabilità disciplinare degli avvocati, la prescrizione è un elemento tale da incidere sulla validità e quindi sull’efficacia del procedimento.

Alla luce delle ultime innovazioni legislative, la tematica si è complicata ulteriormente, in particolar modo con l’introduzione del regime maggiormente favorevole di prescrizione, ai sensi della L. n. 247/2012, la cd. Legge sulla professione forense. La questione centrale attiene all’applicabilità del regime attuale ai fatti che precedono l’entrata in vigore del medesimo. Stando alle pronunce giurisprudenziali intervenute, a trovare applicazione dovrebbe essere la legge in vigore al momento del fatto, e non la legge più favorevole introdotta successivamente.  

Il caso di specie e la pronuncia del CNF

Analizziamo il caso di specie intervenuto. Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha appena affrontato il caso, il 4 dicembre 2025, di alcuni avvocati condannati con procedimento penale e in seguito in sede disciplinare per dei fatti risalenti al 2008. Il caso ha riguardato l’illecito riciclaggio d’ingenti somme di denaro provenienti da un decreto ingiuntivo ottenuto da un Ente religioso nei confronti di una USL. Si è trattato della movimentazione di circa 2 milioni di euro, frutto d’appropriazione indebita, che è stata occultata con trasferimenti su conti intestati a terzi.

Gli avvocati coinvolti erano stati condannati in via definitiva in sede penale, e a quel punto hanno impugnato la decisione disciplinare intervenuta. Oggetto d’impugnazione è stata l’invocazione del nuovo regime prescrizionale adottato con la L. n. 247/2012, più favorevole, di cui hanno richiesto l’applicazione anche al proprio caso. Con il predetto regime sarebbe stata ottenuta l’estinzione del procedimento disciplinare.

Dal proprio canto, il CNF ha respinto l’eccezione opposta, con l’affermazione che il regime più favorevole di prescrizione non trova applicazione per gli illeciti disciplinari commessi prima dell’entrata in vigore della legge medesima.

La sentenza pronunciata è a richiamo in realtà d’un principio di diritto consolidato, ovverosia che la legge in materia di prescrizione non si applica retroattivamente, ma con riferimento al tempo del fatto che si vuole punire.

Una norma dagli effetti più favorevoli può essere applicata retroattivamente soltanto in presenza di determinate condizioni, come avremo modi d’osservare più avanti.

Prescrizione del procedimento disciplinare, l’orientamento giurisprudenziale e le norme richiamate

Per entrare più nel dettaglio dell’orientamento del CNF nel definire il procedimento disciplinare, fondato appunto su un principio consolidato in diritto, l’art. 2 del Codice Penale e l’art. 7 della Costituzione stabiliscono che la legge penale trova applicazione già nel momento in cui il fatto si verifica.

Anche stando alla giurisprudenza della Cassazione Civile riunita a Sezioni Unite, con la Sent. n. 28568/2022, la L. n. 247/2012 non può essere applicata per fatti commessi prima della relativa entrata in vigore. In quell’occasione, la Suprema Corte ha anche ribadito nella sentenza che la legge più favorevole è da applicare con effetto retroattivo qualora trattasi di pene o fattispecie incriminatrici, e che non si estende in automatico agli illeciti già commessi.

La Cassazione ha dunque chiarito che la legge più favorevole di prescrizione ha una retroattività limitata. Per come la Cassazione ha affermato in un’altra occasione, con la Sent. Cass. SS.UU. n. 1609/2020, l’eccezione è riferita al caso in cui abbia avuto luogo una sentenza penale definitiva di proscioglimento con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”. Un principio che è stato ripreso dalla pronuncia del CNF qui trattata.  

Il principio d’applicazione della legge in vigore al momento del fatto

Data l’assenza di un’espressa previsione di retroattività per il caso specifico, e non potendo la stessa retroattività estendersi in automatico ad altre fattispecie al di fuori di quelle previste, la richiesta degli opponenti non ha potuto trovare accoglimento.

Sarebbe stato diverso se i fatti in questione fossero stati compiuti in seguito all’entrata in vigore della legge più favorevole, o se fosse stato dimostrato che l’applicazione retroattiva era da ritenersi compatibile e non pregiudizievole.

Nel caso qui esaminato, la condanna penale definitiva era stata emessa nel gennaio 2017, e la prescrizione dell’azione disciplinare decorreva allora da quella data. Ciò anche tenuto conto delle interruzioni del termine di prescrizione dovute agli atti del procedimento disciplinare, ossia delibera d’incolpazione, citazione a giudizio, decisione del CDD).

Prescrizione del procedimento disciplinare, le conclusioni

L’impostazione descritta è posta a garanzia della stabilità e della certezza del principio d’irretroattività della legge penale e disciplinare. Ciò a meno che l’effetto retroattivo non venga appositamente previsto dalla stessa legge più favorevole. L’estensione considerata non si verifica nel nostro ordinamento automaticamente per i fatti antecedenti.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Latest from Blog

registro dei titolari effettivi

Registro dei titolari effettivi: cos’è e come cambia

Il quadro normativo italiano in materia di antiriciclaggio sta attraversando un momento di significativa evoluzione su cui vale la pena soffermarsi almeno brevemente. L’Italia ha infatti recentemente adottato alcune nuove disposizioni che