Con decisione n. 575 del 22 gennaio 2026, il Collegio di Milano dell’Arbitro Bancario Finanziario si รจ pronunciato su una questione di crescente rilevanza pratica: la possibilitร di trasmettere il preavviso di segnalazione ai Sistemi di Informazione Creditizia (SIC) non con raccomandata cartacea, ma tramite SMS.
La vicenda, promossa da un cliente che contestava le iscrizioni effettuate a suo carico nei circuiti CRIF, CTC ed Experian, offre lo spunto per fare il punto sulle condizioni di legittimitร del preavviso e sul regime delle segnalazioni tardive o parzialmente irregolari.

Il quadro normativo di riferimento: cos’รจ il preavviso SIC e perchรฉ รจ obbligatorio
Prima di esaminare la pronuncia, รจ utile richiamare il contesto regolamentare. I SIC sono banche dati private (le piรน note sono CRIF, Experian e CTC) alle quali gli intermediari finanziari partecipano su base volontaria per condividere informazioni sul comportamento creditizio della clientela.
La disciplina di settore, contenuta nel Codice di Condotta per i SIC approvato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali, impone all’intermediario che intenda registrare un inadempimento di preavvisare preventivamente il cliente dell’imminente iscrizione, cosรฌ da consentirgli di regolarizzare la propria posizione prima che il dato negativo diventi visibile.
L’orientamento consolidato dell’ABF qualifica tale preavviso come un requisito di validitร della segnalazione stessa: la sua mancanza ne determina l’illegittimitร , indipendentemente dalla fondatezza nel merito del debito contestato.
L’SMS come strumento di preavviso SIC: le condizioni poste dal Codice di Condotta
Il profilo piรน innovativo della decisione in commento riguarda proprio la forma del preavviso. Il ricorrente sosteneva che la notifica ricevuta solo via SMS non potesse essere considerata idonea, ritenendo necessaria la forma scritta cartacea. Il Collegio di Milano ha invece riconosciuto la validitร del preavviso inviato tramite messaggio di testo, chiarendo che il Codice di Condotta SIC non esclude affatto il ricorso alla messaggistica istantanea.
Perchรฉ tale modalitร sia ammissibile, tuttavia, devono ricorrere due condizioni cumulative: che il sistema utilizzato garantisca il tracciamento dell’avvenuta consegna della comunicazione, e che la modalitร stessa sia stata preventivamente pattuita con il cliente nel contratto di finanziamento.
Nel caso in esame, entrambi i presupposti risultavano soddisfatti: il contratto prevedeva espressamente quella forma di comunicazione e l’intermediario si avvaleva di un servizio fornito da una societร terza che archiviava i dati di traffico degli SMS inviati (identificativo, numero destinatario, data e testo), consentendo cosรฌ di dimostrare sia l’invio sia la data di ricezione del messaggio.
L’impostazione si allinea a un orientamento giร tracciato in tema di preavviso inviato tramite area riservata di home banking: anche in quel caso l’ABF aveva richiesto che la modalitร telematica fosse pattuita contrattualmente e accompagnata da un meccanismo di notifica all’utente.
L’onere probatorio sull’intermediario e l’efficacia sanante del preavviso tardivo
Il Collegio si รจ poi soffermato sul tema della tempestivitร del preavviso, che costituisce (insieme alla sua idoneitร formale) l’altro grande nodo nelle controversie in materia di SIC. Richiamando la decisione del Collegio di Torino n. 5585/2025, l’ABF ha ribadito che grava sull’intermediario l’onere di dimostrare il momento esatto in cui la segnalazione diviene visibile nel sistema creditizio: non รจ sufficiente provare di aver inviato il preavviso, ma occorre anche documentare che questo sia pervenuto prima che l’iscrizione negativa fosse giร accessibile ai terzi consultanti. Un principio particolarmente rilevante nella pratica, poichรฉ le tempistiche con cui le segnalazioni vengono rese pubbliche nei circuiti SIC non sempre coincidono con quelle dell’inserimento dati da parte dell’intermediario.
Su un diverso ma connesso profilo, il Collegio ha confermato quanto giร stabilito dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 4632/2023: il preavviso inviato dopo la prima segnalazione non ha efficacia retroattiva, ma produce comunque un effetto sanante pro futuro. In altri termini, le segnalazioni successive alla ricezione del preavviso (ancorchรฉ tardivo) devono considerarsi legittime, mentre quella precedente rimane invariabilmente viziata ed รจ cancellata.
La decisione: accoglimento parziale e ordine di cancellazione selettivo
Applicando i principi sopra delineati al caso concreto, il Collegio ha accolto parzialmente il ricorso. Avendo accertato che l’SMS era idoneo e tracciabile, e che per alcune delle segnalazioni contestate il preavviso รจ ricevuto in tempo utile, l’ABF ha ordinato la cancellazione della sola segnalazione rispetto alla quale il preavviso risultava non tempestivo, confermando la legittimitร delle altre. Ha altresรฌ tenuto conto del pagamento di una delle rate in contestazione, avvenuto nelle more della vicenda. Il risultato รจ dunque quello di una tutela calibrata: non una cancellazione indiscriminata, ma un intervento chirurgico limitato all’unica iscrizione effettuata in assenza dei presupposti procedurali richiesti.