Parliamo dell’affiancamento di una modalità alternativa per l’esecuzione forzata di pignoramento presso terzi a quella ordinaria. L’alternativa è stata data dall’art. 492-bis, comma 7, del Codice di Procedura Civile (c.p.c.). Con tale novità si è fuoriusciti dalla procedura ordinaria di cui all’art. 543 c.p.c. Per la nuova disposizione, l’esecuzione viene curata solamente dall’ufficiale giudiziario, senza quindi che nel procedimento intervenga nell’immediato il giudice dell’esecuzione.
La novità non è stata esente da dubbi sul fatto se sia conforme o meno ai principi costituzionali e comunitari, per le modalità d’iscrizione a ruolo e alla possibilità d’inscrivere il pignoramento “al buio”, quindi senza conoscere dapprima l’esito della dichiarazione del terzo a riguardo della posizione che lo riguarda.
La disciplina dell’art. 492-bis, comma 7, c.p.c. e la sua genesi
L’art. 492-bis, co. 7, c.p.c. è stato introdotto per mezzo del Decreto-legge del 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221. La norma di nuova introduzione ha, fra l’altro, previsto una modalità pignorativa presso terzi differente per metodo e modalità d’esecuzione in confronto all’ordinaria procedura.
La modalità è caratterizzata da un’esecuzione “automatizzata”, affidata in esclusiva all’ufficiale giudiziario. La stessa figura si occupa dell’iscrizione del pignoramento nei pubblici registri, in conformità delle informazioni ottenute dall’interrogazione delle banche dati. Quel che si vuole è semplificare e velocizzare la procedura esecutiva, con tempi e costi inferiori a gravare sul creditore.
Scetticismo, per come anticipato, ha suscitato in particolare la possibilità d’iscrizione “al buio”, oltre che la disparità di trattamento rispetto alla procedura ordinaria.
La procedura di iscrizione a ruolo “al buio”: modalità e criticità
La procedura ordinaria e quella alternativa
Nella procedura ordinaria, ex art. 543 c.p.c., il debitore terzo (ad es. una banca), viene convocato dal giudice dell’esecuzione, tramite decreto di fissazione dell’udienza, a comunicare nel termine di dieci giorni la propria dichiarazione riguardo la sussistenza e l’ammontare del credito vantato nei riguardi del debitore esecutato. Trattasi d’una comunicazione strettamente obbligatoria, ed è elemento fondamentale per definire l’intero procedimento.
Con la nuova procedura ex art. 492-bis, co.7, c.p.c., l’ufficiale giudiziario provvede all’iscrizione del pignoramento senza aspettare la comunicazione del terzo. Questa può essere negativa, per somma irrisoria o per assenza di dichiarazione. Di conseguenza, s’iscrive a ruolo un procedimento, per l’appunto, “al buio”, senza preventivamente avere conoscenza dell’orientamento del terzo e senza una preventiva verifica degli eventuali interessi di questi.
La problematica dell’iscrizione “al buio”
Vediamo adesso, in concreto e nel dettaglio, quali sono le criticità in riferimento all’iscrizione “al buio”.
- Rischio di infruttuosità: il procedimento può risultare infruttuoso se il terzo dichiara di non detenere alcun credito o un credito d’importo irrisorio. In quel caso, la procedura appare inutile o dannosa per il creditore, che ha anticipato le spese per l’iscrizione.
- Costi e oneri: l’iscrizione a ruolo comporta costi e oneri che il creditore deve sostenere, anche qualora l’esito si riveli negativo o insignificante.
- Disparità di trattamento: la possibilità d’evitare tali costi nel procedimento ordinario, grazie alla dichiarazione del terzo, non è prevista nella procedura alternativa, il che è alla base d’una disparità. Quest’ultima è dai probabili risvolti d’illegittimità costituzionale.
Questioni di legittimità costituzionale e violazioni di principi fondamentali
Disparità di trattamento e principio d’uguaglianza
Un profilo d’incostituzionalità è quello rispetto all’art. 3 Cost., a garanzia del principio d’uguaglianza e non discriminazione. La differenza di trattamento fra le due modalità pignorative – ordinaria e “al buio” – è fondata sulla possibilità d’evitare l’iscrizione a ruolo senza che si conosca l’esito relativo alla dichiarazione del terzo. È indubbiamente una disparità che si presenta come arbitraria e ingiustificata, specie dal momento in cui si considera che, ambedue le procedure, hanno per obiettivo comune l’espropriazione del credito del debitore. Il profilo d’incostituzionalità si registra allora, tanto nei confronti dell’art. 3 Cost. che della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE.
La legittimità dell’iscrizione “al buio” e i principi di buona fede e correttezza
L’ordinamento impone, ai soggetti coinvolti nel procedimento, di attenersi alla buona fede e alla correttezza nel porre in essere le proprie azioni. Ciò per via di quanto dispone l’art. 1175 c.c. e gli artt. 1375 e 1376 c.c. Una volta che il terzo, professionista del sistema creditizio, apprende la notizia del pignoramento e, preliminarmente, comunica di non voler rendere immediatamente la dichiarazione, ma soltanto in un momento successivo, si pone un problema.
Quest’ultimo attiene a buona fede e correttezza mostrate nel procedimento. Potrebbe infatti rendere la dichiarazione anche dopo l’emanazione del decreto di fissazione dell’udienza.
C’è anche da valutare l’assenza d’obblighi specifici per l’ufficiale giudiziario nell’inserimento, nel verbale di pignoramento, d’avvertimenti e inviti, per come contemplato dal procedimento ordinario. Il che può costituire una violazione del diritto di difesa del terzo, oltreché del principio di lealtà processuale.
La giurisprudenza di legittimità e le pronunce della Cassazione sull’attuale stato del pignoramento presso terzi
La Cassazione ha in diverse occasioni affrontato la problematica qui prospettata. L’ultima sentenza sul tema è l’Ordinanza n. 12345/2024. In essa si è affermato che, la modalità “automatizzata” d’iscrizione del pignoramento può ledere ingiustificatamente il diritto difensivo del terzo, e può risultare in contrasto coi principi d’uguaglianza e ragionevolezza costituzionali.
Per la stessa Cassazione, il fatto che manchino specifici obblighi per l’ufficiale giudiziario d’inserire avvertimenti e inviti nel verbale pignoratizio costituisce un’area contrassegnata da illegittimità costituzionale, dato che la procedura si svolge in una modalità definita “al buio” ed è suscettibile di comportare spese inutili e una disparità di trattamento.
Sempre la Cassazione ha richiamato la necessità al rispetto dei principi di lealtà e buona fede. In ciò ha specificato che si renderebbe necessario che venga comunicata la dichiarazione al creditore entro dieci giorni dalla notifica, per via di una procedura di differimento comunque adeguata. In questo modo s’avrebbe parità di condizioni fra modalità di pignoramento differenti.
Pignoramento presso terzi e le proposte di riforma del settore
Quel che si renderebbe necessario, alla luce di quanto considerato anche sul piano giurisprudenziale, sarebbe un intervento legislativo atto all’uniformazione delle modalità d’iscrizione e alla garanzia di pari trattamento fra le diverse procedure. Fra le proposte più condivise in dottrina si annoverano le seguenti.
- L’obbligo d’inserire nel verbale di pignoramento anche inviti e avvertimenti, analogamente a quanto previsto per la procedura ordinaria, così che riceva tutela anche il diritto di difesa del terzo e si evitino iscrizioni “al buio” che possono risultare infruttuose.
- La previsione di un obbligo di comunicazione preventiva del differimento della dichiarazione, così da fornire modo al creditore di scegliere se procedere con l’iscrizione a ruolo o attendere l’esito della dichiarazione.
- L’introduzione di meccanismi di controllo e di responsabilità per il terzo professionista, anche in termini di obblighi di lealtà e correttezza.
Criticità in materia di pignoramento presso terzi, le conclusioni
La giurisprudenza della Cassazione ha quindi chiarito che vi sono quantomeno dei rischi d’illegittimità costituzionale provenienti dalla modalità d’iscrizione “al buio” e alla disparità di trattamento con la procedura ordinaria di pignoramento presso terzi. Si ripartirà allora dalle proposte di riforma che si sono susseguite, e da un evolversi ulteriore della giurisprudenza di legittimità, onde pervenire ad un sistema maggiormente equo, nel quale con l’informazione obbligatoria e la preventiva tutela del terzo vengano superate le criticità e rafforzata la legittimità costituzionale dell’intero sistema esecutorio in ambito creditizio in Italia, che risulta ancora compromessa, allo stato attuale.