Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale si giustifica per via della valutazione di non affidabilità del genitore nella cura degli interessi filiari. Ma, nel caso in cui il minore sia legato ad uno dei genitori, ed in posizione ostile all’altro, decade la responsabilità genitoriale? Analizzeremo, in questa sede, il caso d’una minore legata alla madre e, al contempo, ostile verso il padre, con tutte le implicazioni nella giurisprudenza di casi analoghi.
Nella fattispecie, i genitori di una minore vivevano rapporti di forte conflittualità. A fronte di denunce reciproche, il giudice pronuncia la decadenza dalla responsabilità genitoriale per entrambi. Nel dettaglio, l’accusa rivola dal padre nei confronti della madre, era quella di condizionare la figlia, rendendogliela ostile, e anche d’averlo escluso, poiché madre e figlia dialogavano fra di loro in russo, lingua d’origine della madre e non conosciuta dal padre. Oltre a ciò, lamentava altresì il fatto che la figlia fosse portata dalla madre ad assistere alle riunioni dei Testimoni di Geova, culto a cui la madre medesima aveva preso parte.
I servizi sociali, che avevano stilato una relazione sul caso, dichiaravano come la piccola mostrasse un attaccamento piuttosto nutrito verso la madre, e, al contrario, nutrisse ostilità nei confronti del padre. Si parla di una minore tredicenne, intelligente ed equilibrata mentalmente, senza alcun deficit cognitivo. Quest’ultima, in sede d’ascolto, aveva manifestato chiaramente la volontà di voler vivere con la madre e di non voler vedere il padre.
I dubbi e la pronuncia della Cassazione
Ma vi è da chiedersi se la sentenza, emessa in primo grado, fosse da ritenersi coerente ai fini di un provvedimento ablativo da responsabilità genitoriale, in quanto in materia si è a seguito pronunziata la Cassazione. La prima Sezione della Suprema Corte, con ordinanza del 16 settembre 2024, n.24708, ha confermato quanto costantemente affermato negli anni da essa medesima, vale a dire il principio secondo cui, la decadenza dalla responsabilità genitoriale, sia da intendersi quale extrema ratio «che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, sicché postula un inadempimento dei doveri inerenti alla funzione genitoriale di particolare importanza, che abbia arrecato o sia suscettibile di arrecare al figlio un grave pregiudizio» (testo tratto direttamente dalla sentenza menzionata e da ultimo pronunciata).
Il caso in discussione
Entrando nel merito del caso in discussione, il medesimo risale al 2019, quando un uomo denuncia la propria moglie con l’accusa di manipolazione della loro figlia minorenne. Ciò dopo che, il giorno prima, era subentrata una denuncia dalla moglie nei confronti del marito, per maltrattamenti. Stando a quanto dichiarato dall’uomo, sarebbe stata l’adesione al culto dei Testimoni di Geova da parte della moglie, con annessa partecipazione della minore alle riunioni, il fattore responsabile di una morbosità nel legame con la madre ed un’ostilità della figlia nei propri confronti.
A seguito delle denunce reciproche intervenute, la Procura della Repubblica procede nell’accertamento concernente la situazione della minore, e dunque richiede al Tribunale dei Minori del luogo una relazione su detta situazione, onde accertare la sussistenza o meno di un esercizio pregiudizievole della responsabilità genitoriale. Il Tribunale dei Minori, a sua volta, incarica quindi i servizi sociali di redigere la predetta relazione. Proprio i servizi sociali, una volta effettuati i propri riscontri, propongono quale soluzione un percorso di sostegno psicologico per la coppia, di modo da ripristinare la serenità familiare. Ma, in una successiva relazione, prendono atto di come il rapporto tra i coniugi sia turbato da continui litigi e minacce, anche in presenza della figlia.
Sospensione e poi decadenza dalla responsabilità genitoriale
È con queste premesse che, nel 2021, proprio il Tribunale per i Minori emette la sentenza di sospensione della responsabilità genitoriale per entrambi i coniugi, dispone l’inserimento della bambina in una struttura adeguata (casa-famiglia), e l’affidamento della stessa ai servizi sociali.
Trattandosi di un provvedimento di sospensione, non ancora definitivo, quello intervenuto nel 2021, nel 2023 il Tribunale per i Minori si pronuncia stavolta per la decadenza (non più sospensione) dalla responsabilità genitoriale, sempre a carico d’ambedue i genitori. La motivazione, del provvedimento intervenuto, risiede nel conflitto non risolto tra i genitori, ritenuto pregiudizievole per la minorenne. La madre ricorre in Corte d’Appello, ma anche il giudizio di secondo grado le è sfavorevole, confermativo della sentenza emessa in primo grado, con la condivisione anche dalla parte di quest’ultima Corte delle stesse motivazioni.
Se, da un lato, la figlia nutriva ostilità nei confronti del padre, anche il rapporto con la madre, nel giudizio di merito, sarebbe ad ella stessa pregiudizievole, espressione d’un rapporto morboso e patologico. E nonostante si sia preso atto, nei rispettivi giudizi, della volontà della figlia di ricongiungersi con la madre. Oltre al dissidio vertente sul culto religioso, anche lo stato di malattia della madre, che aveva lamentato con la figlia una scarsa empatia del padre a riguardo di quella condizione. Il passo successivo è allora il ricorso per Cassazione ad opera della madre.
La previsione codicistica di decadenza da responsabilità genitoriale
Ripartiamo dall’importante premessa di quanto previsto legislativamente sulla responsabilità genitoriale, precedentemente denominata “patria potestà“. Essa è il complesso dei diritti e dei doveri, in capo ai genitori, nei confronti del figlio e dei beni di quest’ultimo. La definizione è contenuta nell’art. 316 del Codice Civile. La giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di pronunciarsi sull’istituto giuridico, con la precisazione di come si trattasse di come il medesimo sia un istituto di diritto privato che assegna la cura legale e patrimoniale dei figli ai genitori. In quell’occasione, nello specifico, la Cassazione aveva definito l’istituto un munus (una remunerazione, per lo stato genitoriale) che comporta il potere di curare determinati interessi pubblici e privati del minore. Parliamo della sentenza della Corte di Cassazione n.2278 del 2010.
Cosa s’intende per “gravi motivi”
Oltre a ciò, vi è la definizione giuridica tassativa ad opera dell’art. 330 C.c. ed è in richiamo ad essa, quindi, che la Suprema Corte ha riportato nella sentenza del 16 settembre scorso, come il giudice possa pronunziarsi per la decadenza dalla responsabilità genitoriale, solo ed esclusivamente qualora vi sia inadempimento da parte dei genitori al predetto istituto giuridico. Di fatto, si dovrebbe verificare la violazione o la trascuratezza nell’assolvimento dei doveri genitoriali, o un abuso dei poter ad essi relativi.
Non solo, ma questa condizione è solamente la base, poiché, una volta intervenuta, occorre, nello stesso caso, che subentrino “gravi motivi” (stando alla lettera dell’art.330), per i quali il giudice possa disporre l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ai sensi dell’art. 333, oppure “l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore” (sempre art. 330). Il rimando dell’art. 330 all’art. 333 implica la condotta pregiudizievole, del genitore o dei genitori, nei riguardi del figlio o della figlia. i “gravi motivi” sono pertanto le condotte pregiudizievoli.
Stando poi alla Sentenza della Cassazione Sez. Penale n. 43311/2023, la decadenza non esclude il genitore dal mantenimento della prole, quest’ultimo esclusivamente connesso al perdurare dello “status” filiare.
La decadenza da responsabilità genitoriale per pregiudizio grave e concreto al minore
In sede di Cassazione, la difesa della madre della bambina riteneva come le liti tra i genitori, l’ostilità nei confronti del padre e il bisogno di ricorrere ad incontri protetti, non fossero in realtà presupposti alla decadenza dalla responsabilità genitoriale, come i due giudizi precedenti avrebbero erroneamente ritenuto.
A detta della difesa, era del tutto manchevole un pregiudizio concreto che danneggiasse la minore, in quanto ella risultava ben inserita nel contesto sociale, diligente e dai buoni profitti scolastici, e non presentava nessuna patologia neuropsichiatrica. La parte ricorrente ha sostenuto allora come il provvedimento sarebbe stato dettato da meri indizi, con la presunzione del legame simbiotico fra madre e figlia.
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la questione, a riscontro della carenza del suddetto grave pregiudizio. Laddove non si ravvisi un concreto nocumento alla sana crescita del minore, l’autorità giudiziale non può dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale, affermazione richiamata da una precedente provvedimento (Cass. 14145/2017). E ancora, si è fatto presente il limite dato dall’esigenza d’evitare al figlio un trauma per lo sviluppo fisico e cognitivo, a richiamo di un’altra antecedente sentenza (Cass. 23669/2023).
La decisione di merito non in linea con i principi giurisprudenziali
A chiusura, la Suprema Corte ha ritenuto che la decisione in primo grado, poi confermata in sede d’appello, non abbia rispettato i principi di cui si è discusso.
Va precisato che, nella sentenza impugnata, la condotta pregiudizievole della madre non era stata rinvenuta nell’adesione al culto dei Testimoni di Geova, e al fatto che facesse partecipare alle riunioni la figlia, bensì in una responsabilità della madre inerente all’atteggiamento di rifiuto della minorenne verso il padre. La Corte di Cassazione, per contro, ha valutato come la ragazza abbia conservato un’ostilità comportamentale anche dopo l’adozione del provvedimento e la sistemazione presso la casa-famiglia.
Tra l’altro, una volta ascoltata, la figlia aveva dichiarato che, qualora fosse stata costretta, avrebbe incontrato il padre solamente in forma protetta, e qualora avesse disposto della libertà di scelta, non avrebbe mai più voluto incontrarlo.
Tenere in conto le volontà della minorenne
Altro elemento, fatto valere dalla Corte di Cassazione, il fatto che la tredicenne sia stata ritenuta intelligente ed esente da qualsiasi compromissione cognitiva. Ed è nelle stesse condizioni che aveva dichiarato, dopo essere approdata in casa-famiglia, di voler tornare a vivere con la madre.
Il giudice aveva ritenuto il legame madre-figlia che si era generato, morboso e anche dai tratti patologici, scaturito dalla malattia della madre e dalle frequenti liti in famiglia, oltre al fatto che il padre veniva accusato dalla madre di scarsa empatia per la sua condizione.
I genitori si erano separati di fatto nella stessa casa, e la madre aveva preso sistemazione nella camera della figlia, altro fattore facilitante dell’esclusione del padre. La medesima decisione aveva altresì dato rilievo alla condotta della madre, di origini moldave, di parlare in russo con la figlia, cosa che era avvenuta anche in presenza dell’operatore dei servizi sociali, che sarebbe stato così limitato nel monitorare l’incontro.
L’assenza di condotta malevole, a detta della Cassazione
Tornando a quella che è la questione principale, vale a dire se sussista o meno una condotta malevole o comunque disfunzionale dalla madre verso la figlia, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la stessa non sia venuta in essere. Le condotte rilevate nel giudizio di merito, non sono state considerate in sede di legittimità come malevoli o compromettenti il sano sviluppo della minore, fatta inclusione anche per altri comportamenti, come i messaggi vocali inviati da madre a figlia allo scopo di aggirare gli incontri protetti o i colloqui a voce soffusa in lingua russa.
Tutti i discussi comportamenti sono stati piuttosto definiti dalla Suprema Corte, aspetti secondari non concorrenti ad incidere negativamente sull’interesse della minore, o sulla formazione della sua personalità. In essi, non si sarebbe riscontrata ingerenza di preclusione nel riallacciare i rapporti con il padre. Poi, come fatto valere sempre dalla Corte, si doveva tenere obbligatoriamente in conto quanto risultato dall’ascolto della ragazzina, ritenuta perfettamente capace d’intendere e di volere, e di tenere relazioni sociali. La Cassazione ha al contrario la relazione con la madre quale risorsa per la figlia.
Accolto il ricorso della madre sul mantenimento di responsabilità genitoriale
In conclusione, i giudici della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della madre, e cassato la sentenza contestata con rinvio alla Sez. Minorenni della Corte d’Appello. La stessa riesaminerà l’effettiva capacità della madre all’esercizio della responsabilità genitoriale, sempre con la condizione che vengano rilevate condotte pregiudizievoli, ovvero che possano definirsi tali.
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