La disciplina delle obbligazioni contributive, in materia di lavoro, si contraddistingue per una natura pubblicistica e inderogabile, in contrasto con le libertà d’autonomia contrattale che sono tipiche del diritto civile. Di recente, la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 3 settembre 2025 n. 24446, ha voluto riaffermare con forza uno di detti principi fondamentali, quali l’obbligo contributivo sull’indennità sostitutiva del preavviso. Quest’ultimo non può dunque essere escluso o neutralizzato, neanche con rinuncia del lavoratore, anche in presenza d’accordi transattivi o di incentivi all’esodo.
Il caso di specie alla base dell’ordinanza della Cassazione
Il caso dal quale la controversia ha avuto origine ha riguardato un avviso d’addebito notificato dall’INPS a una società, dovutamente al mancato versamento di contributi sull’indennità di preavviso. I dipendenti in questione avevano rinunciato all’indennità con un accordo transattivo stipulato con la società.
La società, non avendo versato l’indennità, si riteneva esente anche dal versamento dei contributi alla stessa relativa. In appello, la società ha visto prevalere le proprie ragioni, ma l’INPS ha successivamente avanzato ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Qui l’esito di cui alla Corte d’Appello si è ribaltato, e la Suprema Corte ha definito inderogabile l’obbligo contributivo, e, nel cassare la sentenza, ha indicato al giudice di merito d’attenersi alle nuove indicazioni.
La previsione dell’indennità sostitutiva del preavviso ex lege
Il preavviso è l’istituto di cui all’art. 2118 C.c., ed è stato previsto a contrasto del pregiudizio che la parte in questione subisce per causa del recesso. Laddove la parte recedente agisca per l’interruzione del rapporto con effetto immediato, la legge stabilisce che venga corrisposta al lavoratore un’indennità sostitutiva, d’importo equivalente a quello della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel corso del periodo di preavviso, se quest’ultimo avesse avuto luogo.
Ora, la giurisprudenza di legittimità ha mostrato costanza nel definire la suddetta indennità come erogazione di natura retributiva. La stessa è solamente il corrispettivo dovuto all’obbligazione (nel caso, non ottemperata) del recedente di consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo per il periodo prestabilito. Non detiene dunque un carattere risarcitorio in sé.
Questa appena menzionata è un’obbligazione che fa la differenza, poiché da essa discende il fatto che l’indennità è compresa nella base imponibile contributiva, previsione di cui all’art. 12 della Legge n. 153/1969 che definisce la “retribuzione omnicomprensiva ai fini previdenziali”. Di essa fa parte tutto quello che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualunque ritenuta.
I livelli d’obbligazione, civilistico e pubblicistico
La pronuncia si colloca in un quadro d’analisi che distingue due livelli d’obbligazione, ovvero quello civilistico e quello pubblicistico. Da un lato, il rapporto fra datore di lavoro e lavoratore si configura quale rapporto di natura contrattuale, internamente al quale l’indennità di preavviso rappresenta una voce retributiva ex art. 2118 C.c., come tale disponibile e quindi possibile oggetto d’accordo fra le parti. Quanto alla rinuncia del lavoratore, questa è pertanto valida ed efficace, e tale da estinguere l’obbligazione retributiva.
Riguardo l’obbligazione contributiva verso l’INPS, come verso altri enti previdenziali, ha natura pubblicistica. Come tale nasce ex lege, e ne consegue che non possa esser modificata o neutralizzata da accordi fra privati. I testi della Legge n. 153/1969, e quello del D. Lgs. n. 81/2000, prevedono entrambi che la base imponibile retributiva sia comprensiva delle somme retributive, fra le quali rientra altresì l’indennità di preavviso, considerata alla stregua d’una retribuzione “virtuale” per le finalità previdenziali.
La natura retributiva e la base imponibile contributiva
L’indennità sostitutiva del preavviso è da intendersi in qualità di corrispettivo d’un diritto patrimoniale disponibile, e viene qualificata dalla giurisprudenza di legittimità come componente della retribuzione globale del lavoratore. Ciò con la Sentenza della Cassazione n. 1660/2002. L’inclusione nella base imponibile contributiva trova fondamento nelle norme di legge e nelle pronunce, appunto, della Corte di Cassazione. Tanto nelle norme che nelle sentenze della Cassazione, si fa presente che la contribuzione viene calcolata su valori “Omnicomprensivi” e “virtuali”. In altri termini, il calcolo avviene sulla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito nel periodo di preavviso non lavorato.
Tornando ancora sulla Legge n. 153/1969, l’art. 12 contempla il principio d’universalità e onnicomprensività della retribuzione. Il medesimo fa obbligo alle imprese al versamento dei contributi anche su somme che sono ad ogni modo giuridicamente dovute, essendo elemento essenziale del rapporto lavorativo. Non importa che le stesse somme non siano state materialmente versate al lavoratore per causa d’accordi di rinuncia.
Le recenti pronunce della giurisprudenza sull’indennità sostitutiva del preavviso
L’Ordinanza della Cassazione n. 24446/2025 si allinea ad un filone giurisprudenziale ormai consolidato, il quale afferma che l’obbligo contributivo non può essere neutralizzato da atti dispositivi del lavoratore. Il lavoratore, sostanzialmente, non può disporre di una tale decisione. La Suprema Corte ha nell’occasione ribadito che, la rinuncia del lavoratore, sebbene formalizzata in accordi transattivi, non può estinguere l’obbligazione contributiva dell’azienda, e che detta obbligazione discende da una norma di ordine pubblico, a tutela collettiva.
La pronuncia della Cassazione, ha in particolare respinto l’argomentazione per la quale la rinuncia del lavoratore sarebbe stata suscettibile di determinare un’esclusione dall’obbligo contributivo. In merito, la Corte ha affermato che l’ente previdenziale (INPS) è soggetto terzo rispetto alla volontà delle parti, e che la sua pretesa è autonoma e inderogabile, per quanto stabilito dall’art. 38 del D.P.R. n. 602/1973.
Il comportamento richiesto alle aziende
Per le aziende, l’ultima pronuncia della Cassazione costituisce un monito. Per esso, a prescindere dalla volontà del lavoratore, vi è l’obbligo a versare i contributi sull’indennità di preavviso. Ne deriva che, eventuali accordi di rinuncia o incentivi all’esodo non sono da interpretare come strumenti d’eliminazione dell’obbligo contributivo. Inoltre, è fondamentale che le imprese mantengano una corretta documentazione e rispettino la normativa previdenziale. Nel far ciò dovranno regolarmente versare i contributi su tutte le somme di natura retributiva, ivi comprese quelle oggetto di rinuncia.
Subentra anche il fatto che la gestione delle cessazioni dovrebbe prevedere un’attenta pianificazione fiscale e previdenziale, e solamente così si eviteranno sanzioni, interessi di mora e rischi di contenzioso.
In questo contesto, la prassi aziendale dovrebbe distinguere nettamente fra somme erogate come incentivo e somme relative al preavviso. Il pagamento d’incentivi, infatti, non sostituisce e non neutralizza l’obbligo contributivo sull’indennità di preavviso. Quest’ultimo è da versare separatamente e incondizionatamente.
Considerazioni dottrinali e normative
La dottrina, dal proprio canto, è concorde con la giurisprudenza nel ritenere che l’obbligo contributivo abbia natura pubblicistica, e in quanto tale non soggetto a rinunzia o accordo privato. E la stessa Cassazione, in diverse occasioni, ha voluto sottolineare il fatto che l’obbligo sia finalizzato ad assicurare la sostenibilità del sistema previdenziale e la tutela collettiva dei lavoratori, coerentemente coi princìpi costituzionali e nel dettaglio l’art. 38 Cost.
E le norme di legge menzionate, il D.Lgs. n. 81/2000 e la Legge n. 153/1969, sono valevoli a rafforzare quest’impostazione, dato che stabiliscono che la base di calcolo dei contributi deve obbligatoriamente includere la totalità delle somme retributive, anche se oggetto di rinuncia per accordo tra le parti.
Indennità sostitutiva del preavviso, le conclusioni
Quanto stabilito con la pronuncia della Corte di Cassazione del 2025 sul tema, è allora da ricomprendere nel più ampio contesto di tutela del sistema previdenziale e di rispetto dell’ordine pubblico, un contesto limitativo della libertà contrattuale riguardo le obbligazioni contributive.
Le imprese dovranno uniformarsi ai principi enunciati, e dovranno adottare coerentemente delle prassi conformi alle previsioni normative, tramite il corretto versamento dei contributi e la predisposizione d’accordi chiari e trasparenti, così da fare a meno di contestazioni e sanzioni. All’uopo, la consulenza di esperti in diritto del lavoro e previdenza sociale potrà essere d’aiuto nel mantenersi aggiornati su tutti gli sviluppi più recenti della materia.
A scopo di riepilogo, troviamo nell’art. 2118 C.c. la previsione dell’indennità di preavviso, mentre alla Legge 27 dicembre 1969, n. 153 la Disciplina della contribuzione previdenziale. Andando avanti, nel D.P.R. 30 aprile 1974, n. 602 troviamo le Norme di attuazione sulla riscossione delle entrate tributarie e contributive, e nel D.Lgs. 30 aprile 2000, n. 81 le Norme per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che pure sono intervenute nella disciplina della materia.
La sentenza pronunciata da ultimo dalla Suprema Corte, e che si pone attualmente a riferimento, è l’Ordinanza della Cassazione civile, datata 3 settembre 2025, n. 24446.
Come abbiamo visto, la tutela dei princìpi pubblicistici e la natura inderogabile delle obbligazioni contributive richiedono una gestione consapevole e rigorosa delle cessazioni del rapporto di lavoro, in primis a considerazione del ruolo e della pretesa dell’ente previdenziale.
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