Trattiamo della recente pronuncia della Corte di Cassazione n. 10606/2025, inerente la tassazione delle stock option a lavoratori sprovvisti della residenza in Italia, a partire ovviamente dal caso che ha originato la suddetta pronuncia.
Il fatto in causa di tassazione delle stock option
Nella fattispecie trattata, un dipendente ceco, dotato di residenza fiscale in Repubblica Ceca, ha eseguito una prestazione lavorativa in Italia per 8 mesi. La stessa ha assunto decorrenza dal 1 novembre 2014 al 30 giugno 2015, presso una società italiana. Nel corso del rapporto, il lavoratore ha beneficiato di un piano di stock option, vale a dire opzioni su azioni, con un vesting period di 4 anni (dal 22 aprile 2011 al 22 aprile 2015). Ultimato il periodo, il prestatore di lavoro ha ricevuto gratuitamente delle azioni della casa madre. E il cui valore è stato integralmente tassato in Italia in funzione di reddito da lavoro dipendente.
Proprio l’imposizione fiscale da ultimo richiamata ha costituito oggetto d’opposizione dalla parte del contribuente. Il lavoratore, infatti, sosteneva che solamente la porzione reddituale relativa al periodo d’effettiva prestazione lavorativa in Italia (precisamente l’11,84% del quadriennio considerato), avrebbe dovuto essere tassata in Italia. Ci si poneva allora una questione preminente, vertente sulla modalità di determinazione della base imponibile in Italia, per un soggetto non residente che ha svolto attività soltanto parzialmente nel nostro Paese nell’ambito del vesting period.
Normativa e convenzioni internazionali per la tassazione delle stock option
Per ottenere un quadro chiaro della situazione di partenza, menzioniamo la normativa italiana e le convenzioni internazionali a regolazione della data tipologia di rapporto. Riguardo alla prima, essa è l’art. 51, primo comma, del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). La normativa statuisce che anche i benefici in natura, come sono appunto le stock option, formano reddito di lavoro dipendente, in quanto tale assoggettato a tassazione.
Da menzionare anche il principio di territorialità. Ai sensi di quanto previsto dall’art.3, primo comma, del TUIR, i redditi prodotti in Italia sono imponibili nel nostro Paese. Sempre nel TUIR, troviamo la disposizione di cui all’art.23, comma 1, la quale precisa che per i non residenti sono imponibili solamente redditi da attività svolta nel territorio italiano.
Infine, c’è la posizione delle convenzioni internazionali. A tal proposito, l’Italia ha stipulato con la Repubblica Ceca una convenzione contro la doppia imposizione, siglata nel 1981. La suddetta convenzione, all’art.15 (sui redditi da lavoro dipendente), stabilisce che la potestà impositiva è concorrente fra lo Stato della fonte (l’Italia) e quello di residenza del lavoratore (la Repubblica Ceca). Ma la tassazione da parte dello Stato della fonte va applicata solamente sulla parte di reddito che deriva dall’attività lavorativa effettivamente prestata nel suo territorio.
Sentenza della Cassazione e principi affermati
Arriviamo alla pronuncia della Cassazione n. 10606/2025. La stessa è intervenuta il 23 aprile 2025, a conferma delle decisioni giurisprudenziali di merito, ed a respingimento del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate.
La decisione è stata generata da quattro punti fondamentali. La Suprema Corte è partita dalla considerazione del reddito in natura quale componente del reddito di lavoro. Stando all’art.51 del TUIR, le stock option costituiscono forma di retribuzione in natura, quindi soggette a tassazione come reddito di lavoro dipendente.
La tassazione, altro punto, è limitata alla parte d’attività svolta in Italia. In assenza d’una diversa disciplina convenzionale, il principio generale è che il reddito che deriva da stock option per un non residente debba essere tassato in Italia solamente nella misura in cui si riferisce all’attività lavorativa svolta nel nostro Paese.
Altro punto è quello attinente alla proporzionalità territoriale. La Corte ha qui sottolineato che, in presenza d’attività svolta soltanto parzialmente in Italia nel vesting period, l’imponibile è da calcolarsi proporzionalmente al periodo d’attività effettivamente prestata nel Paese. Il lavoratore, che come già detto aveva svolto solamente l’11,84% del periodo di prestazione lavorativa in Italia, avrebbe dovuto veder tassate le azioni solamente per quella quota in Italia.
Veniamo per ultimo al principio di coordinamento con le convenzioni internazionali, e alle linee guida OCSE, altro caposaldo della sentenza. La Corte di Cassazione ha operato richiamo, nel testo della sentenza, al modello di convenzione OCSE e alle rispettive linee guida, indicanti come si debba ripartire il reddito fra gli Stati, sulla base dei giorni d’attività svolta in ognuno di essi. In una fattispecie che vede più stati coinvolti, la proporzione del beneficio attribuibile a ciascuno è da calcolare sulla base dei giorni di lavoro.
Le conclusioni della sentenza
La sentenza operata dalla Cassazione, si è rivelata confermativa del fatto che, per i non residenti, la tassazione delle stock option va applicata solamente alla quota di reddito derivante dall’attività eseguita in Italia. E detta quota va calcolata proporzionalmente al tempo effettivamente trascorso in Italia durante il vesting pediod.
L’impatto sulla tassazione delle stock option
La pronuncia, da non ritenersi affatto scontata, è un passo avanti decisivo nel diritto tributario internazionale, a rafforzamento del principio di territorialità, e a garanzia di una maggiormente equa imposizione fiscale, nel caso a lavoratori in mobilità, coinvolti cioè in piani d’incentivazione transnazionali. La sentenza impone allora, agli uffici fiscali, l’adozione d’un approccio più rigoroso e rispettoso delle norme e delle convenzioni. Ciò con minor rischio di doppia imposizione, oltre che d’interpretazioni arbitrarie.
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