I giudici della Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 37237 del 10 ottobre 2024, hanno sancito che la causa di esclusione della punibilità per la tenuità del fatto di cui all’articolo 131 bis Codice penale non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente per i fatti commessi nel suo interesse.
La vicenda giudiziaria ha riguardato una società a responsabilità limitata che gestiva un centro di raccolta di rifiuti urbani pericolosi, il cui direttore tecnico e amministrativo veniva accusato del reato di cui all’art. 256, commi 1 lett. a) e b), del d. lgs. n. 152 del 2006 (reato ambientale). Si tratta del reato di gestione illecita dei rifiuti. La norma sanziona chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione o comunicazione. Le pene applicabili sono pari alla detezione da 3 mesi a 12 mesi ed applicazione di una pena pecuniaria. Nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi, l’ammenda varia da 2.600 a 26mila euro e l’arresto va dai 6 mesi a 24 mesi.
La vicenda giudiziaria
Nella fattispecie sopra richiamata il Tribunale assolveva il direttore amministrativo, accusato del reato di cui all’art. 256, commi 1 lett. a) e b), del d. lgs. n. 152 del 2006, in quanto non punibile per la particolare tenuità del fatto. Anche per la società, gli Ermellini pronunciavano l’assoluzione di analogo tenore, cui era stato ascritto l’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies, comma 2, del Decreto lgs. n. 231 del 2001. Gli avvocati difensori del direttore e della società presentavano ricorsi per Cassazione. I giudici annullavano la sentenza con rinvio per nuovo giudizio in Tribunale. La motivazione della sentenza dei giudici di merito era del tutto carente per gli Ermellini. All’analisi circa la configurabilità dell’illecito amministrativo contestato alla società e la sussistenza del reato ascritto al direttore sono dedicate poche righe.
Non applicabilità dell’articolo 131 bis Codice penale
Non è applicabile l’articolo 131-bis c.p. ai fini dell’esclusione della responsabilità amministrativa della società prevista dall’articolo 25 undecies, secondo comma, del Decreto Lgs. n. 231 del 2001. L’esclusione della punibilità per tenuità del fatto di cui all’articolo 131-bis c.p. è avvenuta con il D. Lgs. n. 28/2015 e ha l’obiettivo di comportare l’esclusione della punibilità per determinati reati che presentano caratteristiche tali da renderli di particolare tenuità.
Si pensi al furto di un oggetto di basso valore, l’entità del danno potrebbe fare sì che il reato sia considerato di scarsa gravità. L’articolo richiamato consente al giudice di escludere la punibilità considerando che l’offesa arrecata sia di lieve entità tale da non giustificare l’applicazione di alcuna sanzione penale. L’esclusione della punibilità di cui all’articolo 131-bis Codice penale per tenuità del fatto viene applicata in tutti quei casi in cui il reato per il quale si procede è punito con la detenzione non superiore non superiore a 24 mesi.
L’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto trova applicazione solo a quelle determinate fattispecie caratterizzate da un determinato limite e la tenuità del fatto viene valutata mediante la considerazione delle modalità della condotta. Ciò vale nel caso in cui il comportamento non sia abituale. L’articolo 131 bis Codice penale non opera per i delitti puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o reati legati alla sessualità come la violenza sessuale e la pornografia minorile.
Sentenza 10 ottobre 2024 n. 37237
La vicenda giuridica oggetto della Sentenza 10 ottobre 2024 n. 37237 prende le mosse dall’assoluzione del direttore di una società, accusato di reato ambientale (gestione di rifiuti non autorizzata), in quanto ritenuto non punibile per la tenuità del fatto. La responsabilità della Società a Responsabilità Limitata è stata esclusa.
Gli Ermellini della Cassazione sono intervenuti e sono stati chiamati a pronunciarsi sul caso, chiarendo che “la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto […] non è applicabile alla responsabilità amministrativa della società per i fatti commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai propri dirigenti o dai soggetti sottoposti alla loro direzione prevista dal d.lgs. 231/2001”. La Cassazione esclude l’applicazione automatica della società dell’articolo 131-bis Codice penale e la compatibilità dell’istituto con la responsabilità della persona giuridica.
La posizione degli Ermellini prima della sentenza n. 37237/2024
La Cassazione Penale, Sezione III, con sentenza n. 9072 dell’anno 2017 è intervenuta sottolineando che “in presenza di una sentenza di applicazione della particolare tenuità del fatto il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio il reato fu commesso; accertamento di responsabilità che non può prescindere da una opportuna verifica della sussistenza in concreto del fatto reato, in quanto l’applicazione dell’art. 131 bis, cod. pen. non esclude la responsabilità dell’ente, in via astratta, ma la stessa deve essere accertata effettivamente in concreto non potendosi utilizzare, allo scopo, automaticamente la decisione di applicazione della particolare tenuità del fatto, emessa nei confronti della persona fisica”. Le soluzioni sono due: una sfavorevole alla società ed una favorevole, in quanto prevede l’estensione dell’articolo 131 bis Codice penale alla società stessa. Gli Ermellini preferiscono una soluzione intermedia e negano qualsiasi automatismo tra la responsabilità della società e l’eventuale dichiarazione di non punibilità per particolare tenuità. Il giudice deve accertare autonomamente la responsabilità della persona giuridica.
A seguito della pronuncia della sentenza n. 11518 dell’anno 2019 pronunciata dagli ermellini della Sezione III Penale, gli Ermellini arrivarono a dubitare la possibilità di ritenere applicabile la clausola al sistema della responsabilità della società. Con la pronuncia della sentenza n. 1420 dell’anno 2020, vengono affrontate due questioni: la prima è chiarire se la responsabilità dell’ente sia autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e la seconda, se la causa di esclusione dell’articolo 131-bis Codice Penale sia applicabile anche alla responsabilità amministrativa della società.
Per quanto concerne la prima questione, gli Ermellini ribadiscono la natura autonoma della responsabilità della società rispetto a quella penale della persona fisica. Per quanto concerne la seconda questione, la Corte giudica incompatibili la responsabilità degli enti da reato e l’articolo 131 bis Codice penale. Intercorre una differenza tra reato considerato nella normativa contenuta nel Codice penale da quello considerato dal Decreto legislativo n. 231 del 2001.
Quando è reato la gestione di rifiuti non autorizzata?
L’articolo n. 256 Dlg n. 152/2006 (Testo Unico ambiente) disciplina la gestione dei rifiuti non autorizzata e fa riferimento all’attività di raccolta, recupero, trasporto e smaltimento. Trattandosi di condotte alternative, è sufficiente il compimento di una sola di esse affinchè si configuri il reato di gestione illecita dei rifiuti. A seconda delle caratteristiche di pericolosità, è possibile classificare e distinguere i rifiuti pericoli da quelli non pericolosi.