Nel diritto dei contratti pubblici, il principio del “tempus regit actum” statuisce che, la normativa da applicare a una procedura o a un atto, sia quella che vige al momento dello svolgimento della procedura o atto, o della relativa conclusione. Vengono fatte comunque salve delle eccezioni. Il principio vuole stabilire quale disciplina si applica alle gare, e alle conseguenze di determinate vicende.
Molta importanza è stata assunta, da ultimo, dalla sentenza pronunciata dal TAR del Lazio n. 10244/2025, del 27 maggio scorso. Il tema da essa affrontato è stato cruciale nell’ambito descritto. Parliamo dell’annotazione, nel Casellario informatico dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), della decadenza di un’aggiudicazione da appalto pubblico per mancata stipula contrattuale, aggiudicazione che era avvenuta nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016 (a disciplina dei contratti pubblici antecedentemente alla riforma del 2023).
Il giudice ha riaffermato, nella sentenza, che coerentemente col principio del tempus regit actum, la disciplina da applicare è quella vigente al momento della procedura. Nel caso in commento, quella vigente nel 2016. Conseguentemente, anche le annotazioni e le conseguenze d’eventi verificatisi prima che entrasse in vigore il nuovo Codice (D.Lgs. n. 36/2023), sono da valutare secondo le regole del regime precedente, salvo specifiche disposizioni transitorie.
“Tempus regit actum” e regime giuridico applicabile al caso concreto
La sentenza del Tar citata ha confermato che, per quanto attiene alle procedure avviate prima del 1° luglio 2023, ovvero prima che entrasse in vigore il nuovo Codice dei Contratti pubblici, ad applicarsi è il D.Lgs. n. 50/2016.
Il principio giurisprudenziale consolidato consiste nel fatto che, l’irrilevanza del nuovo ius superveniens, il complesso delle norme entrate in vigore in seguito alla conclusione della procedura, è da intendersi estesa altresì alla fase esecutiva dell’affidamento.
Ne consegue che annotazioni e cause di decadenza dovranno essere svolte in coerenza col dettato normativo previgente, piuttosto che con quelle del nuovo codice. In ciò è fatta salva l’eccezione in cui, proprio le nuove disposizioni, siano state appositamente recepite nel regime transitorio, vale a dire, nella nostra fattispecie, all’art. 226 del D.Lgs. n. 36/2023. Al di fuori di questi casi, non vi sono deroghe.
Legittimità dell’annotazione per mancata stipula del contratto
Fra le cause d’esclusione del nuovo art. 98 del D.Lgs. 36/2023 (esclusione da future gare), non rientra la mancata stipula del contratto. Ma, in ogni caso, il TAR del Lazio ha riconosciuto che, la decadenza dall’aggiudicazione per mancata sottoscrizione del contratto, può venire annotata come comportamento sintomatico d’inaffidabilità professionale degli operatori economici.
La Giurisprudenza ormai consolidata (TAR del Lazio n. 1990/2024 e Consiglio di Stato n. 25/2025), indica che, la decadenza dall’aggiudicazione per mancata sottoscrizione del contratto, può essere annotata nel Casellario. Ciò esattamente perché il comportamento è indicativo d’un livello d’affidabilità compromesso e può essere rilevante ai fini della stessa affidabilità nel suo complesso.
Funzione autonoma dell’annotazione nel Casellario
Le notizie annotate nel Casellario, seppur non determinino in automatico l’esclusione da future gare, svolgono una funzione informativa di rilievo. Le stesse possono essere impiegate per la selezione degli operatori economici da invitare a procedure ristrette, e per la valutazione dell’affidabilità professionale, anche in ambiti non soggetti a esclusione automatica.
La valenza dell’annotazione, in definitiva, non è solamente sanzionatoria, ma è pure strumento d’orientamento e garanzia per le stazioni appaltanti.
Rilevanza del Regolamento ANAC del 2019 e del 2023
Il TAR Lazio, nella sentenza emessa, ha respinto la tesi secondo cui l’omessa previsione di decadenza, nel nuovo Regolamento ANAC 2023, rendesse illegittima l’annotazione di decadenza fatta sotto il regime previgente. Dunque, il Regolamento del 2023 s’applica esclusivamente alle gare disciplinate dal nuovo codice (D.Lgs. 36/2023). E, per le procedure antecedenti, a trovare applicazione sono le norme del 2016 e del regolamento ancora precedente, a conferma della validità delle annotazioni già effettuate.
Conclusioni e implicazioni pratiche sull’applicazione del principio “tempus regit actum”
Ora, venendo alle conclusioni, la sentenza ha rafforzato l’idea che le annotazioni in Casellario non equivalgano soltanto a strumenti sanzionatori, bensì anche di garanzia e informazione. E poi, è stato chiarito come, l’applicazione della normativa, dipenda dal momento di conclusione della procedura, sulla base del principio tempus regit actum. Le vicende avvenute sotto la previgente disciplina mantengono la loro validità e rilevanza anche in seguito all’entrata in vigore del nuovo codice, salvo disposizioni transitorie specifiche.
La decadenza, dovuta a mancata stipula del contratto, può essere annotata, e tale annotazione può influenzare future selezioni e affidamenti. Ciò a rafforzamento di tutela e trasparenza dell’affidabilità nel settore degli appalti pubblici.
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