Istanza di revisione: richiedibile se cambia l’orientamento giurisprudenziale?

Novembre 16, 2024
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istanza revisione

Se muta l’orientamento giurisprudenziale è lecito richiedere un’istanza di revisione?

A rispondere è stata la sentenza n. 36949/2024 della Corte di Cassazione, che ha contribuito a fare chiarezza su un tema particolarmente interessante, che andremo ora a riassumere in brevità esaminando i fatti e il percorso che ha condotto all’elaborazione delle motivazioni in sede di legittimità.

La richiesta dell’istanza di revisione

I fatti traggono origine dall’inammissibilità dichiarata dalla Corte di appello di Brescia nei confronti dell’istanza di revisione presentata dal ricorrente relativamente alla sentenza della Corte di appello di Milano con cui era stato ritenuto responsabile del reato di concorso in bancarotta fraudolenta.

In particolare, il ricorrente sosteneva che i giudici di merito e la Corte di legittimità avessero ritenuto utilizzabili le intercettazioni che non sarebbero state tali alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale rappresentato dalla sentenza n. 51/2020 delle Sezioni Unite, secondo cui sono sempre da considerarsi intercettazioni quelle raccolte in procedimento diverso e, dunque, non assistite da un preventivo provvedimento autorizzativo del giudice, le intercettazioni relative a reati che non sono connessi all’art. 12 c.p.p., rubricato Casi di connessione:

Si ha connessione di procedimenti:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento;

b) se una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso;

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l’impunità].

Per l’orientamento così richiamato, dunque, solamente la relazione di connessione con l’art. 12 c.p.p. consentirebbe di escludere la nozione di diverso procedimento. Rimane invece irrilevante a questo scopo il solo collegamento probatorio o investigativo che, pertanto, non fa venire meno la diversità dei procedimenti.

La Corte di Brescia non ha ritenuto configurabili le ipotesi di cui all’art. 630 co. 1 lett. a) e c) c.p.p., rubricato Casi di revisione:

La revisione può essere richiesta:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza o del decreto penale di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile [648] del giudice ordinario o di un giudice speciale;

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall’articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall’articolo 479;

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’articolo 631;

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato.

Per i giudici, la prima non è configurabile perché tale fattispecie non si configura nel caso di sopravvivenza di sentenze del massimo organo nomifilattico. La seconda non è invece configurabile perché la sentenza delle Sezioni Unite così invocata era stata ritenuta produttrice di una differente interpretazione della norma in materia di utilizzabilità delle intercettazioni e, dunque, non di un fatto nuovo che rileva ex art. 630 co. 1, lett. c) c.p.p.

Contro l’ordinanza di inammissibilità l’interessato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando la mancata disamina del tema principale, quello dell’idoneità dell’illegittimità della prova decisiva ai fini della condanna, per effetto di una sentenza delle Sezioni Unite successiva a quella della quale veniva domandata la revisione, concretizzando un presupposto per la proposizione dell’istanza di revisione.

Secondo l’ipotesi del ricorrente, il novum giurisprudenziale determinerebbe una sostanziale illegittimità sopravvenuta della condanna, riferita alle prove giudicate decisive nel corso del procedimento.

Il mutamento giurisprudenziale e gli effetti sulle sentenze

La questione che viene posta dal ricorrente è dunque quella dell’efficacia del mutamento giurisprudenziale come sopra indicato, e la sua rilevanza come base per un’istanza di revisione.

In caso di risposta negativa a tale quesito, il ricorrente pone la questione di illegittimità costituzionale dell’arrt. 630 c.p.p. nella parte in cui non prevede – fra i casi di revisione – anche quello della sopravvenuta illegittimità della prova che ha determinato l’affermazione della responsabilità dell’imputato in riferimento al caso in cui la stessa consista nell’acquisizione di intercettazioni che sono prive di fondamentale autorizzativo del giudice.

La sentenza della Corte di Cassazione

I giudici della Corte di Cassazione si sono espressi escludendo che le lettere a) e c) dell’art. 630 c.p.p. possano essere interpretate in via estensiva, in modo tale da ricomprendere il mutamento della giurisprudenza tra i fatti legittimanti la proposizione dell’istanza di revisione.

Stando al giudizio della Suprema Corte, infatti, la nozione di fatti stabiliti a fondamento della sentenza di cui all’art. 630 a) c.p.p. autorizza la richiesta di revisione se i fatti stabiliti a fondamento della pronuncia di condanna non possono conciliarsi con quelli stabiliti in altra sentenza irrevocabile, e si riferisce agli elementi storici che sono stati adottati per ricostruire il fatto-reato e il concetto di inconciliabilità fra pronunce irrevocabili non deve essere inteso in termini di mero contrasto di principio tra due sentenze, ma con riferimento a una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui queste ultime si fondano.

L’effetto di quanto sopra è che la revisione per contrasto di giudicati è consentita solamente se la pronuncia di cui si domanda la revisione abbia accertato fatti che sono inconciliabili con quelli ritenuti da altra pronuncia.

Non sono invece ricompresi nella lista degli eventi che possono determinare la revisione, le differenti valutazioni in diritto che concernono gli stessi fatti, considerato che in questo caso si rimetterebbe in discussione la decisione già coperta dal giudicato.

Sulla base di ciò, il differente indirizzo giurisprudenziale che dovesse consolidarsi dopo il provvedimento definitivo, sebbene sancito dalle Sezioni Unite, non costituisce un fatto nuovo rilevante ai fini della decisione.

Per quanto poi concerne la lettura estensiva dell’art. 630 c.p.p. lett. c), secondo cui la revisione può essere domandata altresì se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto, la Corte di legittimità che ha già ribadito quanto affermato con propria giurisprudenza, secondo cui non può essere fatta valere come ipotesi di revisione la inutilizzabilità sopravvenuta delle intercettazioni poste a fondamento della decisione derivante dal mutamento giurisprudenziale di cui alle Sez. U . “Cavallo” del 2019, successivo all’irrevocabilità della sentenza, poiché si tratta del risultato di un’evoluzione esegetica, che conduce a una rivalutazione di prove già assunte, e dunque non idoneo a travolgere il giudicato.

Secondo gli orientamenti che dalla Corte Costituzionale si sono succeduti nel corso degli anni, i mutamenti che intervengono in giurisprudenza non possono essere assimilabili alle fonti del diritto, poiché costituiscono il risultato di una evoluzione esegetica che non può travolgere il principio di intangibilità della res iudicata, che è un concetto fondamentale per conferire certezza ai rapporti giuridici esauriti.

In ultimo, la Corte di Cassazione ha ritenuto come manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 630 c.p.p.

Ricordiamo che per il ricorrente l’art. 630 c.p.p. avrebbe dovuto essere ritenuto costituzionalmente illegittimo se lo si interpretasse nel senso che la sopravvenuta illegittimità della prova fondante l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato non integri un presupposto per la revisione.

La Corte di Cassazione ha su questo punto voluto richiamare ancora una volta quali sono le considerazioni espresse con la sentenza n. 230/2012 da parte della Corte Costituzionale, che in riferimento all’art. 673 c.p.p. ha affrontato il tema dell’efficacia del mutamento giurisprudenziale, del rapporto con il principio di legalità in materia penale e della sostanziale inidoneità dello stesso a sovvertire il giudicato penale.

Con le sue analisi, la Corte ha concluso per il mancato riconoscimento all’overruling giurisprudenziale che potrebbe far vacillare il già rammentato e essenziale principio di intangibilità della res iudicata, essendo espressivo dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridici esauriti ampiamente riconosciuta anche nell’ambito dell’Unione europea.

Per quanto poi attiene il principio di retroattività della legge più favorevole al reo, la Corte ha voluto circoscrivere questo tema al contesto della successione delle leggi. Ha dunque affermato che la sua estensione ai mutamenti giurisprudenziali dovrebbe passare per forza dal dimostrare che il rapporto tra due diverse interpretazioni giurisprudenziali equivale a quello tra diverse fonti di natura normativa.

L’interpretazione è, secondo la Corte Costituzionale, in grado di comportare

la consegna al giudice, organo designato all’esercizio della funzione giurisdizionale, di una funzione legislativa, in radicale contrasto con i profili fondamentali dell’ordinamento costituzionale.

Allo stesso modo, la Sezione assegnataria del ricorso ritiene che si debba escludere la possibilità che un orientamento giurisprudenziale – che è peraltro sempre suscettibile di essere ulteriormente rivisitato anche se arriva dalle Sezioni Unite – possa essere posto a fondamento di una istanza di revisione, ovvero di una richiesta che ha lo scopo di sovvertire un accertamento coperto da giudicato.

Da quanto sopra ne è derivato il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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