Il sistema di monitoraggio degli eventi che incidono sull’integritร fisica dei lavoratori dipendenti รจ in profonda trasformazione. Due istituti previdenziali (INAIL e INPS) hanno avviato in parallelo importanti aggiornamenti dei propri strumenti telematici, con l’obiettivo di rafforzare la tracciabilitร degli infortuni e degli episodi di malattia e semplificare gli adempimenti burocratici.
A partire dal 13 maggio 2026 entrerร in vigore la nuova versione del servizio online INAIL per i certificati medici di infortunio, mentre dal mese di marzo 2026 รจ giร pienamente operativo l’obbligo di indicare il certificato di malattia nella denuncia contributiva UniEmens inviata all’INPS.
Il nuovo servizio INAIL per i certificati di infortuni: cosa cambia dal 13 maggio 2026
Dal 13 maggio 2026 l’INAIL metterร a disposizione dei medici la versione aggiornata del servizio online dedicato alla compilazione e trasmissione dei certificati medici di infortunio sul lavoro. La novitร รจ stata comunicata dall’Istituto con un apposito comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale.
Va ricordato che, ai sensi dell’art. 53 del D.P.R. n. 1124/1965, come modificato dal D.Lgs. n. 151/2015, qualsiasi medico che presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato รจ obbligato a rilasciare il certificato medico, contenente diagnosi e giorni di inabilitร temporanea assoluta, e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’INAIL, utilizzando i canali messi a disposizione dall’Istituto. La nuova piattaforma si propone di razionalizzare questa procedura, intervenendo su piรน fronti:
- riduzione dei campi obbligatori da compilare, per alleggerire il lavoro del medico certificatore;
- eliminazione dei campi non indispensabili ai fini assicurativi;
- razionalizzazione delle tipologie e delle diciture presenti nel documento.
In senso opposto, il nuovo servizio introduce un obbligo aggiuntivo: il medico dovrร indicare almeno un recapito di contatto del lavoratore (numero di telefono, indirizzo e-mail o simili), cosรฌ da facilitare le comunicazioni dell’INAIL relative alla gestione della pratica di infortunio.
Le modalitร di trasmissione per gli infortuni: nessuna novitร , tre canali confermati
Sul versante delle modalitร operative di invio, non si registrano variazioni rispetto all’assetto attuale. Restano disponibili i tre canali giร in uso:
- il servizio online direttamente sul portale INAIL (per chi giร utilizza questa modalitร , l’aggiornamento sarร visibile automaticamente senza necessitร di interventi);
- l’invio offline tramite file in formato .xml, per i medici che trasmettono i dati in modo asincrono โ questi ultimi saranno tenuti ad adeguare i propri sistemi entro il 13 maggio 2026;
- la cooperazione applicativa/interoperabilitร , per le strutture sanitarie giร integrate con i sistemi INAIL.
ร quindi importante che i medici e le strutture sanitarie che utilizzano la trasmissione offline verificino per tempo la compatibilitร dei propri sistemi con il nuovo tracciato .xml, al fine di non incorrere in blocchi o ritardi nella trasmissione dei certificati.
L’obbligo INPS in UniEmens: il codice PUC nella denuncia contributiva mensile
In parallelo all’iniziativa INAIL, si consolida sul versante INPS l’obbligo (giร operativo dal periodo di competenza marzo 2026) di riportare i certificati medici di malattia all’interno del flusso UniEmens, la denuncia contributiva mensile che i datori di lavoro privati trasmettono all’Istituto (la denuncia relativa a marzo va inviata entro il 30 aprile 2026).
In particolare, nell’apposita sezione della denuncia il datore di lavoro dovrร indicare:
- il codice PUC (Protocollo Univoco del Certificato), che identifica in modo univoco ogni certificato telematico di malattia trasmesso dal medico all’INPS;
- in alternativa al PUC, e nei casi residuali in cui sia stato rilasciato un certificato cartaceo, il relativo numero di protocollo o la data di inizio della malattia.
Lo scopo della misura, introdotta con il messaggio INPS n. 3029 del 10 ottobre 2025, รจ quello di rafforzare i controlli di coerenza tra le informazioni dichiarate nei flussi contributivi e i dati risultanti dai certificati medici, consentendo all’Istituto di verificare in modo piรน efficiente la durata effettiva delle assenze e la legittimitร delle indennitร anticipate dai datori di lavoro.
Il regime transitorio: le alternative al PUC nella fase di prima applicazione
Consapevole delle possibili difficoltร di prima applicazione, l’INPS ha previsto un periodo transitorio con soluzioni alternative. I datori di lavoro che, per ragioni tecniche od organizzative, non fossero in grado di esporre il codice PUC, potranno indicare nella denuncia:
- la data di inizio della malattia, in alternativa al PUC, anche nel caso di certificato telematico (e non solo per quelli cartacei);
- in via del tutto eccezionale, il valore convenzionale ยซNยป, la cui procedura di compilazione all’interno del flusso UniEmens รจ stata specificata nelle istruzioni ufficiali dell’INPS.
La fine del periodo transitorio, nonchรฉ la definitiva eliminazione del valore ยซNยป, saranno comunicate dall’Istituto con un successivo messaggio. A regime, l’indicazione della data di inizio malattia sarร accettata come equivalente al PUC solo in presenza di un certificato cartaceo.
Cosa devono fare i datori di lavoro per gli infortuni
Le nuove norme richiedono ai datori di lavoro (e ai professionisti che li assistono) un’attenzione operativa specifica. In primo luogo, รจ necessario assicurarsi che i sistemi gestionali del personale siano aggiornati per accogliere le nuove voci da inserire nel flusso UniEmens. In secondo luogo, occorre predisporre procedure interne per raccogliere sistematicamente dai dipendenti in malattia il numero PUC, da riportare poi nella denuncia contributiva del mese di competenza. Quindi, in terzo luogo, per quanto riguarda gli infortuni, i datori di lavoro potranno consultare i certificati medici tramite il servizio di “Ricerca certificati medici” disponibile nel portale INAIL, utilizzando il codice fiscale del lavoratore, il numero identificativo del certificato e la data di emissione.
Va infine ricordato che il datore di lavoro rimane tenuto a presentare la denuncia di infortunio all’INAIL entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico, pena l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 53 del T.U. n. 1124/1965.