Quali le responsabilità di un incidente per dosso non segnalato, con la nuova ordinanza della Cassazione? In ambito responsabilità civile derivante da sinistri stradali, un tema di forte attualità attiene alla natura dell’onere probatorio in relazione ai danni causati da difetti o condizioni del manto stradale. Tema di discussione, nello specifico, è se il danneggiato debba o meno dimostrare che la strada presentasse un carattere “insidioso”, così che possa ottenere un risarcimento, o se sia sufficiente una prova del nesso causale tra la condizione della strada e l’evento verificatosi.
In merito, la Sentenza della Cassazione, Sez. III, n. 8450 del 31 marzo 2025, ha fornito un chiarimento essenziale in tal senso. In essa la Suprema Corte ha affermato che sul danneggiato non grava l’onere di provare la natura “insidiosa” del bene, ma piuttosto è sufficiente la prova del solo nesso causale prima menzionata.
Caso di specie (dosso non segnalato) e inquadramento giuridico
Consideriamo il caso di specie che ha portato alla pronuncia da parte della Suprema Corte, la stessa che ha rivisitato l’ambito della responsabilità per incidente stradale. La vicenda ha riguardato un uomo alla guida di un ciclomotore, caduto con il proprio mezzo a causa di un dosso in strada non segnalato, con conseguenti lesioni personali. L’interessato ha poi avanzato domanda risarcitoria nei confronti del Comune, proprietario e custode della strada.
Ma la responsabilità del Comune era stata negata nel secondo grado di giudizio, perché, a detta della corte giudicante, la strada era ben visibile e il dosso agevolmente percepibile.
L’interessato ha avanzato dunque ricorso per Cassazione. In quella sede si è affrontato il principio per il quale la responsabilità per danni derivanti da cose in custodia ex art. 2051 C.c., è basata sulla dimostrazione del nesso causale tra il bene e l’evento dannoso. Non si è dunque proceduto con una prova che la strada sia stata insidiosa, vale a dire, in altri termini, occultamente pericolosa. Come la giurisprudenza ha affermato, una volta accertato il nesso causale tra la condizione del bene (la strada) e il danno, l’onere di dimostrare che la strada fosse “insidiosa” ricade sul custode, quindi sull’ente. Quest’ultimo può a quel punto liberarsi dalla responsabilità se dimostra d’aver fatto ricorso a tutte le cautele possibili, e per tale via aver interrotto il nesso causale. Nell’ipotesi, si tratterebbe solamente di un caso fortuito.
Principio di diritto e analisi giurisprudenziale della responsabilità nell’incidente con dosso non segnalato
Nella propria sentenza, la Cassazione ha ribadito cosa si intende per responsabilità ai sensi dell’art. 2051 C.c., nei termini appena espressi (nesso causale tra la cosa in custodia e il danno subìto dal soggetto). Al danneggiato non spetta allora dimostrare nulla per quanto attiene alla condizione del manto stradale.
La condizione del bene, infatti, non è da valutarsi in riferimento a una natura occulta del bene in questione, dunque a “trabocchetti” che il bene presentasse, ma esclusivamente all’elemento causale.
Il fatto che la responsabilità possa essere esclusa dal custode solamente se quest’ultimo dimostra quanto già affermato in precedenza, altro principio affermato dalla Corte nel proprio verdetto, implica che sia subentrato un evento imprevedibile ad interruzione della catena causale. La condotta del danneggiato può avere rilevanza ai fini della causalità solamente se la condotta posta in essere sia tale da interrompere il nesso di causalità. Un esempio lampante che si adatta al caso concreto, è quello dell’ipotesi in cui il soggetto, pur essendo a conoscenza di un dislivello o pericolo sul manto stradale, agisce imprudentemente.
Caso di dosso non segnalato, la condotta della vittima e il concorso di colpa
Come il ricorrente aveva lamentato, la decisione gravata in secondo grado non avrebbe operato una corretta applicazione del paradigma di cui all’art. 2051 C.c. per quanto attiene all’onere probatorio. Ha contestato, nel testo della sentenza di secondo grado, le nozioni “insidia” e “trabocchetto”.
Il ricorrente ha poi riportato, nel proprio ricorso, che non si potrebbe parlare di caso fortuito giustificato dalla sussistenza di un comportamento colposo del danneggiato, perché il comportamento in questione sarebbe rilevante solamente per quel che riguarda la diminuzione o l’esclusione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 C.c.
L’accoglimento dell’opposizione del ricorrente, con cautela
La Corte di Cassazione ha allora accolto le rimostranze del ricorrente, seppure nell’ottica di determinati limiti. Quel che la Corte ha fatto innanzitutto valere, è che la versione del ricorrente si fonda su un orientamento giurisprudenziale da ritenersi superato, aspetto importante che evidenzia una rottura rispetto al passato. Si parla a tal proposito di un orientamento per il quale, in presenza d’accertamento di un comportamento negligente dalla parte del danneggiato, la stessa non è bastevole a precludere la responsabilità del custode. Sempre per l’orientamento in questione, sul quale il ricorrente ha fondato la tesi portata in Cassazione, la responsabilità del custode potrebbe essere esclusa solo ed esclusivamente dal caso fortuito (Cass. 25837/2017, Cass. 4035/2021, Cass. 26524/2020, Cass. 4051/2023).
Il grado d’incidenza della condotta del danneggiato
La condotta del danneggiato è invece da valutare relativamente al grado dell’incidenza causale sull’evento dannoso, in coerenza con l’art. 1227 primo comma C.c. E il comportamento è da valutare sulla base del dovere di ragionevole cautela che si riconduce al dovere di solidarietà (corrispondente ad un principio costituzionale, riportato nell’art. 2 della nostra Costituzione).
A tal riguardo, la Cassazione ha richiamato delle precedenti pronunce: Cass. n. 2479/2018, Cass. n. 2480/2018, Cass. n. 2482/2018.
Qualora la situazione di pericolo possa esser prevista, ed evitata allora con la dovuta negligenza, in quel caso fa la differenza il comportamento imprudente della vittima. Il comportamento imprudente, in quel caso, può anche essere di una portata che interrompe il nesso di causalità tra il fatto e l’evento dannoso. In tal senso si era espressa la stessa Corte Costituzionale in una precedente occasione (Cass. Sent. n. 11152/2023).
Incidente per dosso non segnalato: conseguenze pratiche e conclusioni
Seppure con quanto precisato dalla Corte di Cassazione, la quale, come abbiamo visto, non ha accolto integralmente la tesi del ricorrente, il principio che si trae dall’ultima pronuncia chiarisce e semplifica indubbiamente il quadro probatorio nel contenzioso in materia di responsabilità da danno stradale. Uno sviluppo che favorisce un’applicazione più corretta delle regole di responsabilità oggettiva e delle eccezioni ad essa. Col medesimo verdetto, la Corte Costituzionale ha inoltre dichiarato superato l’orientamento precedente, espresso in precedenti sentenze. Ma malgrado l’orientamento in questione non debba più trovare applicazione, e quindi il grado di colpevolezza della vittima può anche scindere il rapporto di causalità, non ha ritenuto la condotta della vittima di una tale portata, per cui ha cassato la sentenza di secondo grado che dovrà tenersi nuovamente in linea con le direttive affermate.