Parliamo dell’esercizio del diritto di sciopero, un diritto fondamentale per tutelare le libertà sindacali e i diritti dei lavoratori, e dei possibili abusi che possono registrarsi in merito. L’esercizio dello sciopero, infatti, non dovrebbe essere fonte di tensioni fra la tutela delle libertà individuali, la funzionalità delle imprese e la sicurezza pubblica, in nessun caso. Bisognerebbe allora tracciare una linea di confine tra l’esercizio legittimo del diritto di sciopero e gli usi di esso che invece potrebbero ledere diritti costituzionalmente garantiti.
Il riconoscimento costituzionale del diritto di sciopero
Il fondamento costituzionale del diritto di sciopero è nell’art. 40 della nostra Costituzione, il quale recita testualmente: “Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.”
Evoluzione storica e affermazioni normative
Prima che la Costituzione italiana entrasse in vigore, lo sciopero era considerato una libertà, quindi non ancora un diritto vero e proprio. Il riconoscimento formale, in quanto diritto, si è avuto quindi con la Costituzione del 1948, e nello specifico come un diritto soggettivo esercitabile dal lavoratore. È dunque un diritto di natura individuale, ma che si realizza mediante un’estensione collettiva, che viene proclamata da più organizzazioni sindacali per perseguire un fine comune. Quest’ultima considerazione corrisponde a quanto precisato dalla Corte di Cassazione, con la Sent. n. 711/1980.
Nonostante fosse subentrato un così importante riconoscimento, non era ancora stato abrogato il divieto di sciopero del Codice Rocco, nel quadro ante-repubblicano (istituito nel periodo fascista), di cui all’art. 502 del Codice Penale. Sul punto si è pronunziata allora la Corte Costituzionale, con la Sent. n. 29/1960, che ne ha dichiarato l’illegittimità sul piano costituzionale, e ne ha menzionato circostanze di contrasto con delle altre norme penali in vigore.
La regolamentazione legislativa ed europea del diritto di sciopero
Normativa nazionale
Abbiamo visto come, per la nostra carta costituzionale, il diritto di sciopero viene regolato dalle leggi. Al riguardo, la L. 12 giugno 1990, n. 146, ha fatto da tappa fondamentale. Essa ha regolamentato l’esercizio del diritto nei servizi pubblici essenziali, e ha imposto in quest’ambito dei precisi limiti. Lo scopo è stato quello di consentire il diritto di sciopero compatibilmente con altri diritti costituzionalmente garantiti, quali il diritto alla vita, alla salute, alla libertà di circolazione, all’istruzione e alla sicurezza sociale (espressamente richiamati nell’art. 1 della suddetta legge). Si è ritenuto ovviamente necessario, in altri termini, bilanciare il diritto alla protesta con la tutela dell’interesse collettivo, e perciò è stato introdotto tale criterio di proporzionalità e rispetto delle esigenze di tutela di altri diritti fondamentali.
Normativa europea
Sul fronte europeo, la norma di riferimento sul diritto di sciopero è l’art. 28 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (adottata a Nizza nel 2000 e modificata successivamente nel 2007). La norma riconosce, a lavoratori e organizzazioni sindacali, il diritto a fare ricorso ad azioni collettive, fra cui lo sciopero, sempre in conformità con quanto previsto dalle legislazioni e dalle prassi nazionali. È stata così istituita una dimensione europea del diritto di protesta, e ne viene fuori in ambito europeo la natura di diritto fondamentale da esercitarsi nel rispetto delle normative in vigore.
Limiti e limiti all’esercizio del diritto di sciopero
Il diritto di sciopero è sì riconosciuto e tutelato, ma non è assoluto, per quanto visto, dato che deve commisurarsi con dei limiti, in particolare dati dall’esercizio di altri diritti. Al riguardo, la giurisprudenza, nazionale ed europea, ne ha chiarito i limiti concernenti l’esercizio, in particolar modo nei casi di lesione degli altrui diritti.
a) Pregiudizio irreparabile alla produttività aziendale
Il diritto di sciopero non può, tra le altre cose, arrecare un irreparabile pregiudizio alla produttività aziendale. La Corte di Cassazione, con la Sent. n. 711/1980 già richiamata, ha stabilito che l’esercizio del diritto di sciopero può esser considerato illecito in quei casi in cui, senza delle opportune cautele, arrechi un pregiudizio irreparabile alla produttività aziendale, quindi comprometta la possibilità, per l’imprenditore, a proseguire la propria attività economica.
La pronuncia entra più nello specifico, e parla dell’illiceità che si ha nel momento in cui lo sciopero comporta dei danni duraturi o la distruzione degli impianti, e mette così in pericolo la stabilità e l’organizzazione dell’impresa nel tempo. Sul punto vi sarebbe una valutazione da compiere caso per caso, che consideri la concreta situazione economica e le modalità di svolgimento dello sciopero.
Ci sarebbe da fare menzione, a proposito, dell’Ordinanza della Cassazione n. 6787/2024, peraltro molto recente, che ha ribadito come lo sciopero possa ritenersi legittimo anche se comporta un danno alla produzione, a patto che l’imprenditore possa proseguire l’attività intrapresa e non si realizzi una compromissione irreversibile dell’azienda.
b) Reato di danneggiamento
Entriamo maggiormente nel dettaglio del reato di danneggiamento. C’è da chiarire che, al di là della compromissione definitiva alla capacità produttiva, il diritto di sciopero non può giustificare comportamenti illeciti, quali i danneggiamenti, appunto. L’art. 365 c.p. sanziona la distruzione, il deterioramento o la dispersione di beni altrui, e ciò vale anche nell’ambito d’esercizio del diritto di sciopero. Il suddetto articolo prevedeva addirittura, al comma 2, n.2, delle aggravanti per i danni comminati in uno sciopero di lavoratori nei riguardi di datori di lavoro in occasione della serrata (l’occupazione e chiusura nei locali di produzione dei lavoratori. L’aggravante è stata poi ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato la disposizione illegittima per la relativa parte, con Sent. n. 119/1970.
Al di là di ciò, anche la Cassazione si è pronunciata sul tema, ed ha affermato che il diritto a scioperare non può arrivare a coprire atti di vandalismo o distruttivi della proprietà, poiché si tratta già di per sé di reati, e il compimento di questi non è compatibile col rispetto dei principi costituzionali di libertà e sicurezza.
c) Reato di violenza privata
Altro limite al diritto di sciopero lo si rinviene nel reato di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p. Il reato in questione si verifica qualora si costringa una persona a compiere o a tollerare una data azione con la violenza, la minaccia o l’intimidazione.
Nella pratica, per praticare il diritto di sciopero, i lavoratori potrebbero dar luogo a blocchi stradali o impedire l’ingresso ai luoghi di lavoro. La Cassazione si è pronunciata anche su questa condotta, e ha stabilito che chiunque ostacoli l’accesso al posto di lavoro, avvalendosi di comportamenti intimidatori o minacce, configura il reato di violenza privata.
Un esempio è dato dalla Sent. n. 16149/2022, nella quale la Cassazione ha condannato i manifestanti che avevano impedito l’accesso agli altri lavoratori. In quel caso, anche se non si erano tenuti comportamenti palesemente minacciosi, erano comunque tali da incutere timore, e quindi propensi a integrare la fattispecie di reato.
Per contro, la Corte ha dichiarato invece che il solo blocco stradale o la semplice protesta non bastano a integrare il reato, se gli stessi atti non sono accompagnati da atteggiamenti che inducano timore o costringano a tollerare quell’azione.
Conclusioni
Abbiamo visto come il diritto di sciopero sia un fondamentale strumento a servizio della tutela dei diritti di lavoratori e organizzazioni sindacali. Malgrado ciò, l’esercizio di quest’istituto è da calibrare e regolamentare, di modo che non diventi un mezzo coercitivo o di violazione dei diritti altrui. Sono da tutelare in particolar modo, sia per la giurisprudenza nazionale che comunitaria, la libertà e la proprietà degli altri, oltre all’ordine pubblico e alla sicurezza.
Ne consegue, come visto, che uno sciopero che si avvale di danneggiamenti, violenza o irreparabile compromissione dell’attività economica, non può che esser considerato illegittimo e sanzionabile sul piano penale. A esserne violati sono in quei casi il rispetto reciproco tra soggetti e l’equilibrio tra diritti costituzionali. Se da un lato è legittimo avere l’iniziativa di uno sciopero e aderirvi, è anche vero che è legittimo, dall’altro lato, anche scegliere di non aderirvi. E, oltre agli interessi dei lavoratori ci sono anche gli interessi dell’azienda, quindi del datore di lavoro, e della società in generale (si pensi ai disagi che blocchi alla circolazione possono causare in nodi cruciali delle città).
Sarebbe anche auspicabile, pertanto, visto e considerato l’uso distorto che spesso si fa di tale strumento, addivenire legislativamente ad una regolamentazione ancora più precisa di regolazione dello strumento medesimo, e ad un rafforzamento delle forze dell’ordine per le occasioni di sciopero. In questo modo il diritto di protesta sarà ben lungi dal trasformarsi in una minaccia all’ordine pubblico e ai diritti dei cittadini in generale.